Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27362 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11527/2018 R.G. proposto da:

CENTRO OPERA DON ORIONE – PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E

PAOLO, in persona del legale rappresentante p.t. B.I.,

rappresentato e difeso dall’Avv. Concetta Saetta, con domicilio in

Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello d Napoli n. 4158/17

depositata il 16 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che con decreto ingiuntivo n. 2530/10, il Tribunale di Napoli, su ricorso del Centro Opera Don Orione – Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo, intimò all’Azienda Sanitaria Locale Napoli (OMISSIS) il pagamento della somma di Euro 43.732,40, a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie di riabilitazione rese in regime di accreditamento provvisorio nel mese di dicembre 2008;

che l’opposizione proposta dall’Asl Napoli (OMISSIS) fu accolta dal Tribunale di Napoli, che con sentenza del 2 settembre 2014 revocò il decreto ingiuntivo, rilevando che l’opponente aveva fornito la prova dell’avvenuto superamento dei limiti di spesa fissati con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 1268/08 del 24 luglio 2008, ed escludendo che la determinazione degli stessi fosse subordinata al tempestivo monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate;

che la predetta sentenza fu impugnata dal Centro Opera Don Orione dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, che con sentenza del 16 ottobre 2017 ha dichiarato inammissibile il gravame, per difetto di specificità, rilevandone comunque l’infondatezza anche nel merito;

che avverso la predetta sentenza il Centro Opera Don Orione ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi;

che l’Asl Napoli (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 342 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., osservando che, nell’affermare la genericità dell’appello, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del contenuto delle censure proposte, riflettenti l’errata applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-quater e 8-quinquies, e del contratto stipulato tra le parti, nonchè delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, e volte ad ottenere la disapplicazione del provvedimento di regressione tariffaria adottato dall’Asl, in quanto comunicato tardivamente e fondato su un tardivo monitoraggio delle prestazioni erogate;

che il motivo è fondato, non potendosi condividere la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che l’appellante si era limitato ad insistere sulla disapplicabilità del provvedimento di regressione tariffaria, in quanto adottato tardivamente rispetto ai termini contrattuali ed alla programmazione prevista, ha ritenuto che lo stesso si risolvesse in “un coacervo di affermazioni apodittiche” non contenente “nessuna reale argomentata confutazione, nè in fatto nè in diritto, della decisione impugnata”, essendosi la difesa dell’appellante limitata “a reiterare pervicacemente la tesi propugnata”, ed in particolare a contestare l’avvenuta dimostrazione del superamento del limite di spesa, senza fare alcun cenno alla documentazione prodotta ed al relativo passaggio della decisione di primo grado, da ritenersi ormai passato in giudicato, in quanto non censurato;

che tale affermazione, oltre a risultare intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui, pur dando atto della mancata impugnazione dell’accertamento in fatto dell’avvenuto superamento del limite di spesa, stigmatizza l’omessa menzione della documentazione a tal fine prodotta, non coglie l’effettiva portata delle censure proposte dall’appellante, riflettenti da un lato il carattere perentorio del termine per il monitoraggio delle prestazioni erogate e la comunicazione del provvedimento di regressione tariffaria, dall’altro l’omessa valutazione della documentazione prodotta a sostegno dell’inosservanza del predetto termine;

che la puntuale individuazione della statuizione impugnata e l’insistenza sulla decadenza dell’Amministrazione dal potere di disporre la regressione tariffaria deve considerarsi sufficiente ai fini del rispetto dell’art. 342 c.p.c., non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’appellante abbia riproposto in sede di gravame la medesima tesi difensiva già sostenuta in primo grado, in quanto, tenuto conto della perdurante configurabilità del giudizio di appello come revisio prioris instantiae, diversa dalle impugnazioni a critica vincolata, è sufficiente che l’atto introduttivo contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali nè la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199; Cass., Sez. III, 30/05/2018, n. 13535; Cass., Sez. lav., 5/02/2015, n. 2143);

che deve ritenersi parimenti irrilevante la circostanza che, nonostante la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello, la Corte territoriale ne abbia rilevato comunque l’infondatezza nel merito, trattandosi di un’argomentazione che, pur essendo stata a sua volta censurata con il secondo motivo di ricorso, risulta palesemente estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata esclusivamente sul rilievo della genericità del gravame, avente carattere pregiudiziale;

che ove infatti il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda o un capo di essa o un singolo motivo di gravame, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi al riguardo, abbia poi proceduto all’esame del merito degli stessi, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare tale statuizione, da considerarsi svolta ad abundantiam (cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. VI, 19/12/2017, n. 30393; Cass., Sez. III, 20/08/2015, n. 17004);

che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8-quater e 8-quinquies, della normativa regionale in tema di regressione tariffaria, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 92c.p.c., comma 2, e art. 132c.p.c., comma 2, n. 3, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè l’insufficienza, l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nelle parti riguardanti il riconoscimento della legittimità della regressione tariffaria ed il regolamento delle spese processuali;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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