Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27362 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27362 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 23943-2009 proposto da:
MACOPE MAGAZZINI COMMERCIALI PER L’EDILIZIA SRL in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEZEBIO N.
32 INT. 2, presso lo studio dell’avvocato CHRISTIANO
GIUSTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
D’ALESSANDRO COSIMO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 5 in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 06/12/2013

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 126/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 17/09/2008;

udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ALESSANDRO che
ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE SOCIO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 23943/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 126/20/08, depositata il 17.9.2008
confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 459/63/2007 che
confermava la legittimità dell’avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2001, nei confronti
della società MA.CO.PE . s.r.1., con il quale rettificava ai fini Iva, Irpeg e Irap la dichiarazione dei

Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione del combinato disposto degli artt. 24 e 97 Cost., 39, comma uno, lettera d), 40 d.p.r.
600/ 1973, 54 d.p.r. 633/ 1972, 62, sexies, comma tre D.L. 331/ 1993, 10, comma tre bis 1. 146/
1998, 12 comma settimo, 1. 212/2000, 5 D.Igs 218/ 1997, in relazione all’ art. 360, n. tre, c.p.c., per
non aver dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento, fondato sugli studi di settore, per il
mancato adempimento delle prescrizioni normativamente previste;
b) violazione degli articoli 39, comma uno, lettera d) d.p.r. 600/ 1973, 54 d.p.r. 633/ 1972, 62,
sexies, comma tre D.L. 331/ 1993, 10, comma 4 bis 1. 146/ 1998, 7 comma settimo, 1. 212/2000,
42 d.p.r. 600/ 1973, in relazione all’ art. 360, n. tre, c.p.c, rilevando come l’accertamento analitico
su base induttiva, previsto dall’art. 62 sexies, comma treD.1. 331/ 1998 prevale sugli altri parametri
è l’amministrazione non ha fornito una specifica prova ex art. 2697 c.c.
c) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 39, comma uno, lettera d), 40 d.p.r. 600/ 1973, 54 d.p.r.
633/ 1972, 62, sexies, comma tre D.L. 331/ 1993, 10, comma 4 bis 1. 146/ 1998, 12 comma settimo,
1. 212/2000, 5 D.Igs 218/ 1997, in relazione all’ art. 360, n. tre, c.p.c., rilevando come erroneamente
la CTR avesse disatteso la censura difetto di motivazione in relazione all’applicazione del criterio
induttivo per l’accertamento dei ricavi;
d) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 39, comma uno, lettera d), 40 d.p.r. 600/ 1973, 54 d.p.r.
633/ 1972, 62, sexies, comma tre D.L. 331/ 1993, 10, comma 4 bis 1. 146/ 1998, 6,7 e 10 1.
212/2000, in relazione all’ art. 360, n. tre, c.p.c., rilevando come

incombesse sulla

Amministrazione l’ obbligo di fornire la prova contraria della presunzione operata
dall’amministrazione fuori da ogni schema legale;
e) violazione dell’art. 360, n. cinque, c.p.c. per motivazione apparente è illogica con riferimento agli
studi di settore anziché a quello indicato dalla ricorrente;
f) violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 39, comma uno, lettera d), 40 d.p.r.
600/ 1973, 54 d.p.r. 633/ 1972, 62, sexies, comma tre D.L. 331/ 1993, 10, comma 4 bis 1. 146/ 1998,
6 e 7, 1. 212/2000, 2727 c.c. in relazione all’ art. 360, n. tre, c.p.c., avendo l’ufficio erroneamente
utilizzato, il metodo induttivo, non essendo nenche applicabile il metodo analitico-induttivo è
1

redditi presentata dalla società.

prevede a carico dell’amministrazione l’onere della prova della grave incongruità dello studio di
settore applicato e mancando presunzioni gravi precise e concordanti
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Tutti i motivi di ricorso, ad eccezione del quinto, sono inammissibili trattandosi di motivi nuovi,

La stessa ricorrente ha evidenziato le doglianze poste a fondamento dell’atto di appello (a)
violazione e falsa applicazione dell’art. 47 D.Igs 546/92; b) insufficiente motivazione in ordine alla
illegittimità dell’avviso di accertamento dell’assenza di motivazione; c) insufficiente carente
motivazione in ordine alla illegittimità dell’avviso di accertamento per erronea rappresentazione
della realtà) (pag. 7 e 8 ricorso).
Nessuna doglianza veniva prospettata sotto il profilo della illegittimità, sotto il profilo della
violazione di legge, dell’accertamento analitico induttivo ex art 39, comma primo, lettera d) d.p.r.
600/ 1973 e i predetti motivi censurano inammissibilmente la legittimità dell’accertamento,
formulando questioni nuove non dedotte in grado di appello, dovendosi comunque rilevare, a
generale confutazione dei motivi ricorso sotto indicati, che l’ufficio non ha emesso l’avviso di
accertamento sulla sola base dello studio di settore, a seguito di una mera verifica fiscale, ma a
seguito di istruttorie iniziata successivamente all’invio alla società di un questionario e
all’acquisizione della documentazione prodotta dal contribuente, come evidenziato dalla
motivazione dell’avviso di accertamento, riportato nel controricorso.
Anche il quinto motivo va disatteso
L’avviso di accertamento, risulta congruamente motivato in forza della rilevata scarsa redditività
dell’impresa, per la complessiva incoerenza del risultato economico realizzato rispetto alle più
elementari logiche di mercato con una redditività prossima allo zero (0,0084%), avendo l’ufficio
rielaborato lo studio di settore, non in termini astratti, come dedotto dalla ricorrente, ma
quantificando maggiori ricavi in forza di altri elementi di riferimento evidenziati (valore delle
rimanenze finali delle merci, decremento rispetto a quelli iniziali, costo della merce destinata alla
vendita, costo del personale, entità dei ricavi, indebitamento bancario) coerente con il risultato
mediamente realizzato da soggetti con analoghe caratteristiche ed operanti nel medesimo settore,
rilevando come la percentuale di calcolo così ottenuta, pari al 31%, era assai simile a quella
mediamente applicata dalla medesima società nelle annualità precedenti (33%)

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non dedotti in grado di appello.

• Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in €.10.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito

Così deciso in Roma, il 6.11.2013

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