Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27361 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTO Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8719/2018 R.G. proposto da:

J.K., rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Zuppelli, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia depositato il 12 febbraio

2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

che J.K., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 12 febbraio 2018, con cui il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta; che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che, in quanto instaurata in data successiva all’entrata in vigore del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, la controversia in esame è stata trattata in primo grado nelle forme del rito camerale, già sostituito dal rito sommario di cognizione previsto dal D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150, art. 19, e ripristinato in forme parzialmente diverse dal predetto D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. Oa),, che ha introdotto il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 3-septies, essendo stata da tempo abrogata la disciplina speciale dettata dal testo originario di quest’ultimo decreto, art. 35;

che, essendo venuta meno la disposizione di cui al citato art. 35, comma 14, che poneva la notificazione del ricorso per cassazione a carico della cancelleria, l’impugnazione resta assoggettata alla disciplina ordinaria, ed avrebbe quindi dovuto essere notificata alla controparte a cura del ricorrente, a pena d’inammissibilità (cfr. Cass., Sez. VI, 9/09/2019, n. 22435; al riguardo, v. anche Cass., Sez. VI, 25/11/2019, n. 30649; 7/07/ 2016, n. 13830; 5/02/2014, n. 2545);

che, non avendo il ricorrente provveduto alla notificazione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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