Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27361 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. II, 24/10/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23887-2015 proposto da:

C.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato COSTANTINO

MONTESANTO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

CETARA (SA), VIA GROTTA 10;

– ricorrente –

contro

B.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato FORTUNATO

CACCIATORE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Nicola Fimiani in ROMA, VIA PALERMO 43;

– controricorrente –

e contro

F.F. e F.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 284/2015 della CORTE d’APPELLO di SALERNO

depositata il 27/04/2015:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IGNAZIO Patrone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 22.2.1996, C.L., quale proprietariadi un appartamento al primo piano di un edificio in (OMISSIS), località (OMISSIS), nonchè dell’attigua cucina realizzata in luogo di una preesistente legnaia e latrina, esponeva che B.G., proprietaria per successione dalla propria madre M.L., dell’appartamento sito al terzo piano del medesimo stabile, aveva realizzato, in adiacenza al preesistente fabbricato, una costruzione che, oltre a investire un’area attribuita in proprietà alla condividente M.A. (sorella di L.), sovrastante quella occupata dalla cucina dell’attrice, aveva abusivamente occupato anche una porzione di circa mq. 7,30 del confinante terreno, acquistato dalla C. in data 26.11.1989, aprendovi vedute dirette.

Ciò premesso, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, B.G., chiedendone la condanna a demolire la costruzione realizzata in adiacenza al fabbricato, fino al rispetto delle distanze legali o, quantomeno, a rimuovere ogni manufatto invadente lo spazio aereo sovrastante la cucina della C. e, in ogni caso, a rimuovere le vedute dirette sulla proprietà dell’attrice, con condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio B.G. deducendo la legittimità della costruzione, in quanto realizzata conformemente a quanto stabilito nell’atto di divisione del 1951, con il quale era stato riconosciuto a M.L., dante causa della convenuta, il diritto di costruire nuovi vani a oriente del fabbricato, usufruendo gratuitamente del muro esistente e occupando parte del terreno assegnato ad M.A., a non oltre 10 metri dal fabbricato. Deduceva l’avvenuta realizzazione delle vedute in virtù di scrittura privata del 13.12.1979, intervenuta tra M.F., madre dell’attrice, e B.G., cugina di Filomena.

Con diverso atto di citazione, notificato in data 7.7.1999, B.G. conveniva in giudizio C.L., M.F., F.F. e F.L., questi ultimi quali eredi di M.A., esponendo che in seguito all’acquisto della porzione attribuita in sede di divisione alla propria madre L., la B., avvalendosi del diritto riconosciuto alla propria dante causa aveva realizzato sulla particella n. (OMISSIS), appartenente alla quota assegnata ad A., un piccolo fabbricato su due livelli, dei quali il primo, secondo gli accordi di cui all’atto di divisione, era rimasto in proprietà di A.. Aggiungeva che C.L., divenuta proprietaria della quota originariamente assegnata a M.M. (sorella di L. e A.) e poi da questa donata alla figlia M.F., nonchè proprietaria dell’adiacente particella n. (OMISSIS), già di M.A., aveva eretto, unitamente alla madre M.F., una costruzione in violazione delle distanze legali rispetto alla proprietà dell’attrice, usufruendo delle strutture realizzate da quest’ultima in adiacenza al preesistente fabbricato e realizzando anche uno scavo per mettere in collegamento le nuove costruzioni con il preesistente immobile oggetto di donazione. Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare la legittimità della costruzione da lei realizzata sulla part. n. (OMISSIS) di proprietà di M.A. e di dichiarare la violazione delle distanze legali nella realizzazione delle nuove costruzioni ad opera della C. e l’illegittimità e abusività delle opere realizzate da questa e da M.F. nel sottosuolo di detta particella, nonchè al di sotto della scalinata condominiale, con condanna delle convenute alla demolizione delle stesse e al pagamento delle spese.

Si costituiva C.L., la quale, in via preliminare, chiedeva la riunione del processo a quello già pendente; nel merito invocava il rigetto delle domande.

M.F. eccepiva il difetto di legittimazione passiva relativamente alla domanda di riduzione in pristino e invocava il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.

F.F. e L. dichiaravano di non opporsi alla domanda diretta a ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva, in capo alla B., del secondo piano della costruzione eseguita sulla part. (OMISSIS) e chiedevano che venisse disposta l’eliminazione di ogni abuso commesso dalle altre parti in danno del cespite di loro proprietà.

Disposta la riunione, veniva ammesso l’interrogatorio formale di C.L. e di M.F. ed espletata CTU.

Con sentenza n. 2168/2008, il Tribunale di Salerno condannava la B. alla demolizione della porzione dell’appartamento di sua proprietà insistente, per una superficie di mq 7, sulla part. (OMISSIS) di proprietà dell’attrice, secondo le modalità di cui alla CTU; condannava la B. all’eliminazione delle tre vedute dirette realizzate sulla parte del fabbricato prospiciente sulla part. (OMISSIS) e all’arretramento a m. 1,50 dal filo esterno del fabbricato della ringhiera installata sulla terrazza di copertura; rigettava, per il resto, la domanda proposta dalla C. e le domande proposte dalla B.; dichiarava inammissibili, perchè tardivamente formulate, la domanda di acquisto della proprietà del suolo oggetto di sconfinamento proposta dalla B. e la domanda proposta dai F. nei confronti delle altre parti processuali; condannava la B. al pagamento delle spese di lite e della CTU.

Proponeva appello la B., chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza rimettendo la causa al primo Giudice chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla C..

Si costituivano in giudizio M.F. e C.L. invocando il rigetto dell’appello. I F. chiedevano la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza n. 284/2015, depositata in data 27.4.2015, la Corte d’Appello di Salerno accoglieva l’appello e dichiarava la nullità della sentenza appellata, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; rimetteva le parti davanti al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.; compensava le spese del grado di appello.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione C.L., sulla base di un unico motivo; resiste B.G. con controricorso, illustrato da memoria difensiva; gli intimati F.L. e F. non hanno svolto difese. La causa proviene dalla adunanza camerale del 28.2.2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la “Nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 948,949,950 e 873 c.c., artt. 102 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. Rileva la ricorrente che – così come correttamente ritenuto dal Tribunale, che aveva accolto la domanda proposta dalla C. nei soli confronti della B., in riferimento alla sola porzione delle fabbriche realizzata da quest’ultima e ricadenti in proiezione nel suolo di proprietà dell’attrice – l’estensione del contraddittorio, nel lato passivo, si impone solo quando sia in discussione (contrariamente al caso di specie) la proprietà comune a terzi del bene verso il quale è diretta la domanda di demolizione. Sempre secondo la ricorrente, sotto questo profilo la domanda è stata correttamente inquadrata dalla Corte d’Appello, che individua l’oggetto della domanda della C. nella condanna della B. alla demolizione della nuova costruzione, a lei sola appartenente, dalla medesima eseguita in parte in proprietà aliena. Ma, poi, la Corte motiva la decisione sulla materiale complessità dell’esecuzione dell’intervento di parziale demolizione dell’appartamento della convenuta, implicante possibili ripercussioni sul piano sottostante dei F.. Sicchè, l’errore della Corte di merito è quello di aver posto alla base della riforma della sentenza di primo grado solo la possibilità che, in sede esecutiva, l’intervento demolitorio comporti ripercussioni sul piano sottostante dei F..

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – La Corte di merito ha sottolineato che (sulla scorta della relazione integrativa depositata il 7.3.2007 in primo grado) il consulente aveva chiarito che l’intervento di demolizione parziale dell’appartamento della convenuta, fino al confine con la p.lla (OMISSIS), risulta estremamente complesso, trattandosi, nella specie, di un edificio con struttura portante mista (muratura portante e pilastri di cemento armato), sviluppantesi su tre piani, reatizzato, peraltro, con strutture portanti orizzontali (travi e solai in c.a.) collegate ad altro edificio adiacente. Dovendo, quindi, detto l’intervento coinvolgere anche le strutture portanti dell’edificio, con l’inserimento di pilastri nella parete della cucina al piano terra, di proprietà della attrice e il passaggio dei nuovi pilastri nell’appartamento del prima piano, di proprietà F. (sentenza impugnata, pagine 9-10).

Nonostante, dunque, il primo giudice avesse limitato la propria decisione al solo intervento di demolizione di cui al grafico riportato alla pagina 8 della relazione integrativa, tuttavia, secondo la Corte di merito, “tale intervento non potrebbe essere realizzato senza la compromissione delle strutture portanti, come dettagliatamente illustrato dal c.t.u. nei grafici di cui alle pagine 7 e 9, costituenti parte integrante del complessivo lavoro da eseguirsi” (sentenza impugnata, pagina 10).

Pertanto, la Corte distrettuale – sulla base di un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale sottratto al sindacato di legittimità, anche in quanto immune dalle censure sollevate dalla ricorrente, che sostanzialmente si limita a prospettare una diversa ricostruzione delle vicende che hanno dato luogo alla presente controversia (Cass. n. 1916 del 2011) – conclude ritenendo “evidente che la inevitabile compromissione delle strutture portanti dell’edificio e la necessità di coinvolgere nella esecuzione dell’opera di abbattimento anche la proprietà posta al primo piano del fabbricato non avrebbe potuto essere risolta, come invece ha fatto il Tribunale, mediante la emissione di una sentenza di condanna “condizionata” alla possibilità di abbattimento parziale della unità della convenuta senza il coinvolgimento di porzioni comuni o di beni appartenenti a soggetti rimasti estranei allo specifico contraddittorio. Ed invero, stante la acclarata impossibilità di un siffatto intervento, come desumibile dalla svolta c.t.u. e come, del resto, implicitamente recepito dal primo giudice a fondamento della posta condizione, la pronuncia impugnata si rivela inutiliter data, per la oggettiva impossibilità, peraltro riconosciuta anche dal primo giudice, di produrre i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti della situazione sostanziale plurilaterale sussistente nella specie” (sentenza impugnata, pagina 11).

1.3. – Ciò posto, correttamente la Corte distrettuale ha richiamato (e fatto proprio) il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell’azione negatoria servitutis, se per l’attuazione della tutela richiesta è necessaria la rimozione dello stato di fatto mediante l’abbattimento di un’opera in proprietà o in possesso di più persone, le stesse devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, in quanto la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell’opera sarebbe inutiliter data, per il fatto che la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e, di conseguenza, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, non essendo configurabile una demolizione limitatamente alla porzione o alla quota del solo comproprietario o compossessore convenuto in giudizio (cfr. ex plurimis, Cass. n. 17663 del 2018; Cass. n. 4685 del 2018; Cass. n. 6622 del 2016; Cass. n. 3925 del 2016; Cass. n. 2170 del 2013).

1.4. – Per cui, altrettanto correttamente, la Corte distrettuale ha concluso che, “con riferimento al caso di specie, la innegabile necessità di un intervento di abbattimento coinvolgente le strutture portanti dell’edificio, quali i pilastri, i solai e i muri comuni, come desumibile dal contenuto della svolta c.t.u., avrebbe dovuto comportare, alla stregua degli enunciati principi, la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti proprietari dei beni sui quali tale intervento era destinato a incidere” (sentenza impugnata, pagina 12).

2. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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