Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27361 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27361 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 16874-2009 proposto da:
RGL

COSTRUZIONI

SRL

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PANARITI BENITO, rappresentato e difeso
dall’Avvocato VITA MARIA GIUSEPPINA giusta delega in
2013

calce;
– ricorrente –

3071
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 86/2008 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 06/12/2013

di ANCONA, depositata il 24/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

R.G. 16874/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n.86/02/08, depositata il
24.6.2008, dichiarava il difetto di giurisdizione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 130/2008, con riferimento al ricorso, accolto parzialmente dalla Commissione tributaria
provinciale di Ancona con sentenza n. 144/05/2005, proposto dalla società RGL Costruzioni s.r.l.

seguito di ispezione Inps in data 24.6.2004 per l’impiego di un lavoratore subordinato non iscritto
nei libri obbligatori.
La CTP limitava la sanzione a soli tre giorni di attività lavorativa
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo, quale unico motivo di gravame, violazione
di legge in merito alla nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.
37 c.p.c., in relazione all’art. 329, comma secondo, c.p.c. per intervenuto giudicato interno,con
riferimento all’art. 360, n. tre c.p.c. rilevando come in rilievo attinenti alla giurisdizione risultava
precluso non essendo stato oggetto di rilievo di rilievo né in primo grado nè nell’atto di appello
introduttivo del secondo grado di giudizio
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
I. In relazione alla comunicazione della avvenuta dichiarazione di fallimento della R.G.L.
Costruzioni s.r.l. va preliminarmente ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, al giudizio di cassazione, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non sono applicabili le
comuni cause di interruzione previste in via generale dalla legge (ex multis, Cass.,SU, 14385/2007;
Cass. 21153/2010; Cass. 12967/2008). Sez. L, Sentenza n. 8685 del 31/05/2012)
Non trova, pertanto applicazione ai giudizi in sede di legittimità l’art. 43 legge fall. nella parte in
cui recita che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 21153 del 13/10/2010)
Parimenti per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è
espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di
(oltretutto caratterizzato, come già evidenziato, da uno svolgimento per impulso
d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima
dell’udienza di discussione già fissata. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16121 del 09/07/2009).
1

avverso l’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2004, ai sensi dell’art. 3 I. 73/2002, a

2. Il ricorso è fondato.
Se è vero infatti che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è
stata dichiarata la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla
L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le
controversie relative a tutte le sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari, anche quando conseguano a
violazione di disposizioni non aventi natura fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia
delle legge non può incidere su una situazione già esaurita, quale – nella specie – il giudicato
implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito pronunciata in primo
grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione, sebbene tale difetto
fosse stato già rilevato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35 del 2006 e 395/2007,
che avevano sottolineato l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione del giudice tributario e
la natura tributaria del rapporto.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. cìv., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008;
La questione sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di sanzioni ex art. 3, comma
3, 1.n. 73/2002 non è mai stata sollevata dall’odierno ricorrente nel primo grado di giudizio.
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindí, come nella
fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla CTR, del difetto di giurisdizione qualora sul
punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul merito in primo
grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.
È, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di
appello dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del
giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un
comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando

2

appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 15846/2008), la pronuncia del giudice

acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.
329, comma 2 cod. proc. civ.
In conclusione, va accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della
commissione tributaria regionale delle Marche che si pronuncerà anche in ordine alle spese del
giudizio di legittimità.
PQM
tributaria regionale delle Marche che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione

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