Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27360 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTO Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7034/2018 R.G. proposto da:

O.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefania Santilli,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia depositato il 22 gennaio

2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

che O.E., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, avverso il decreto del 22 gennaio 2018, con cui il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, sostenendo che il ricorso al decreto legge, ai fini dell’introduzione di disposizioni in materia di diritti fondamentali, si pone in contrasto con l’art. 77 Cost., anche in relazione alla L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, per mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, comprovata anche dalla presenza di norme non suscettibili d’immediata applicazione, e per disomogeneità delle disposizioni introdotte, che includono nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione tutte le controversie riguardanti i cittadini stranieri;

che inoltre, ad avviso del ricorrente, la disciplina introdotta dal citato D.L. n. 13 del 2017, contrasta con i principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost., in quanto, assoggettando i giudizi in materia di protezione internazionale al rito camerale, introduce nell’ordinamento processuale un modello di procedimento finora non previsto per la trattazione di controversie in materia di diritti fondamentali, le cui caratteristiche, consistenti nella previsione di un unico grado di merito, della trattazione scritta e di una udienza meramente eventuale, comportano uno svuotamento delle garanzie difensive;

che la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, sollevata in riferimento all’art. 77 Cost., comma 2, è stata già esaminata da questa Corte, e ritenuta manifestamente infondata, in virtù dell’osservazione che la disposizione transitoria dettata dal D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, che differisce di centottanta giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito, non si pone in contrasto con i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che presiedono all’emanazione dei decreti legge, essendo connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale volto a consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (cfr. Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717);

che la questione è stata ritenuta manifestamente infondata anche in relazione all’art. 111 Cost., in virtù del rilievo che il rito camerale di cui all’art. 737 e s.s. c.p.c., previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non venga fissata l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata soltanto alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in assenza della trattazione orale le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (cfr. Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717);

che l’imposizione del rito camerale non contrasta con i principi costituzionali invocati neppure in relazione alla prevista non reclamabilità del decreto di primo grado, trovando la stessa ragionevole giustificazione nell’esigenza di accelerare la definizione dei giudizi in questione, aventi ad oggetto diritti fondamentali, ed essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di escludere l’appellabilità della decisione di primo grado, con riguardo ai giudizi che sollecitano una pronta soluzione, dal momento che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non trova copertura generalizzata a livello costituzionale (cfr. ex plurimis, Corte Cost., sent. n. 199 del 2017 e 243 del 2014, ord. n. 42 del 2014);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, il decreto impugnato ha omesso di procedere ad approfondimenti istruttori in ordine ai rischi cui esso ricorrente andrebbe incontro in caso di rientro nel Paese di origine, a causa della frequenza di attacchi terroristici aventi ad oggetto luoghi pubblici e dell’incapacità delle autorità statali di fornire un’effettiva protezione, essendosi limitato ad escludere la credibilità delle dichiarazioni da lui rese e la configurabilità dei presupposti per il riconoscimento della protezione, senza tener conto degli sforzi da lui compiuti per circostanziare la domanda, dell’eccezionale gravità delle persecuzioni da lui sofferte e della situazione oggettiva esistente nella sua area di provenienza;

che il motivo è infondato;

che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare che le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate da prove, devono essere sottoposte, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ad un controllo di credibilità, avente ad oggetto da un lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia la congruenza intrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall’altro la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale, non comportando tale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale beneficia anzi di un’attenuazione dell’onere della prova, ricollegabile al dovere del giudice di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l’appunto, la necessità che i fatti narrati superino il predetto vaglio di logicità (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142);

che il predetto controllo deve ritenersi nella specie correttamente effettuato, avendo il Tribunale provveduto ad esaminare i fatti allegati a sostegno della domanda sotto entrambi gl’indicati profili, la cui valutazione ha consentito di evidenziare per un verso le contraddizioni interne del racconto e la sua difformità rispetto alla versione fornita nel corso del colloquio svoltosi dinanzi alla competente Commissione territoriale, e per altro verso la discordanza di dettagli importanti dalle informazioni riguardanti il Paese di origine, nonchè l’inattendibilità complessiva della vicenda narrata;

che tale apprezzamento integra un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; 5/02/2019, n. 3340; Cass., Sez. VI, 30/10/ 2018, n. 27503);

che, nel censurare la predetta valutazione, il ricorrente non è in grado d’indicare circostanze di fatto emerse dal dibattito processuale e trascurate dal decreto impugnato, idonee ad orientare in senso diverso la decisione, ma si limita ad insistere sulla valenza di elementi puntualmente presi in considerazione dal Tribunale, in tal modo dimostrando di voler sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel decreto impugnato, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della sostituzione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257);

che il mancato superamento del vaglio di credibilità delle dichiarazioni, correttamente condotto secondo i criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, consente di escludere la necessità di approfondimenti istruttori ulteriori in ordine alla situazione in atto nel Paese di origine del richiedente, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria officiosa posto a carico del giudice dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, dal momento che tale dovere non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass., Sez. I, 12/06/2019, n,. 15794; Cass., Sez. VI, 20/12/2018, n. 33096; 19/02/2019, n. 4892);

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 2, e dell’art. 10 Cost., comma 3, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, pur avendo riconosciuto l’esistenza in Nigeria di una situazione di permanente violazione dei diritti fondamentali, tale da integrare una specifica condizione di vulnerabilità, ha omesso di procedere ad approfondimenti istruttori in ordine al rischio, da lui allegato, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, per effetto della mancanza di ogni controllo dello Stato sul territorio;

che con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4,7,14,16 e 17, degli artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, e dell’art. 10Cost., comma 3, e art. 111 Cost., comma 6, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato non ha tenuto conto della condizione di vulnerabilità personale da lui allegata, avendo omesso di procedere ad ulteriori accertamenti in ordine alle gravi violazioni dei diritti umani risultanti dalle fonti d’informazione richiamate;

che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riguardanti profili diversi della medesima questione, sono infondati, avendo il Tribunale correttamente escluso la fondatezza della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, in considerazione della mancata allegazione da parte del ricorrente di fatti diversi da quelli dedotti a sostegno della domanda di riconoscimento delle altre forme di protezione, e ritenuti inattendibili dal decreto impugnato, e dell’insussistenza in Nigeria di un’emergenza umanitaria generalizzata, sotto il profilo della violazione dei diritti fondamentali;

che questa Corte, nel riconoscere la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, ha infatti affermato che l’accertamento della condizione di vulnerabilità che ne giustifica la concessione dev’essere ancorato ad una valutazione comparativa, da condursi caso per caso, tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e la situazione personale vissuta prima dell’abbandono del Paese di origine ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304);

che la mera allegazione delle criticità rilevabili nella situazione del Paese di origine, sotto il profilo del rispetto del diritti fondamentali, non può dunque ritenersi sufficiente a legittimare il riconoscimento della misura in questione, in difetto dell’attendibile deduzione di fatti specifici dai quali emerga la personale esposizione del richiedente alle conseguenze della violazione dei predetti diritti, in relazione alla vita privata e familiare da lui condotta in patria;

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del contro-ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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