Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27360 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. II, 24/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23889/2015 proposto da:

NUOVA CORSICA SRL, IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso

lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA

CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA MAGGIARI, MICHELA

PASSALACQUA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1451/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Livorno da E.M. nei confronti della Nuova Corsica s.r.l. con la quale veniva chiesta la rimozione di un cancello installato dalla medesima sulla strada di proprietà comune, in relazione alla quale la convenuta proponeva domanda riconvenzionale di usucapione.

1.1. Il Tribunale di Livorno aveva rigettato la domanda principale ed accolto la domanda riconvenzionale; la sentenza d’appello aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, dichiarando inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.

1.2. A seguito di cassazione con rinvio da parte di questa Corte, riassunto il giudizio dall’ E., la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 31.7.2015, accoglieva la domanda principale di rimozione del cancello proposta dall’ E. e rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione.

1.3. Secondo la corte territoriale, la memoria depositata dall’appellante oltre dieci giorni prima dell’udienza di discussione, andava qualificata come memoria di replica e non come comparsa conclusionale, sicchè non sussisteva l’eccepita inammissibilità per tardività del deposito.

1.4. Nel merito, osservava che la stessa convenuta aveva dedotto di essere comproprietaria della strada, che risultava provata dall’atto di vendita dell’ E. e dalla planimetria ad esso allegata; poichè era onere del comproprietario dimostrare il possesso esclusivo del bene, ai fini dell’usucapione, la corte territoriale, attraverso l’esame delle prove testimoniali, riteneva che la società convenuta in riconvenzionale non avesse fornito la prova del possesso uti dominus, in quanto l’installazione del cancello non era avvenuto nel termine ventennale per l’usucapione.

2. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso la Nuova Corsica s.r.l. sulla base di quattro motivi.

3. Ha resistito con controricorso E.M..

4. In prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 190 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c., nel testo antecedente alla novella di cui alla L. 353/90, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la comparsa conclusionale sarebbe stata tardivamente depositata in data 19.11.2014, oltre i dieci giorni dalla data fissata per l’udienza di discussione, in data 25.11.2014.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. Nel testo antecedente alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, le parti dovevano depositare le comparse conclusionali dieci giorni liberi prima dell’udienza di discussione e le memorie di replica cinque giorni liberi prima di tale udienza.

2.2. La corte di merito, interpretando il contenuto della memoria depositata dall’ E. il 18.11.2014, ha ritenuto che essa contenesse una replica alle deduzioni avversarie, sicchè ha qualificato l’atto difensivo come memoria di replica e lo ha ritenuto tempestivo.

2.3. Tale interpretazione, che è diretta all’individuazione del contenuto degli atti difensivi indipendentemente dal tenore meramente letterale degli atti, rientra nell’indagine del giudice di merito e, in quanto correttamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. 7 gennaio 2016, n. 118; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21087; Cass. 24 luglio 2012, n. 12944).

2.4. Inoltre, la ricorrente, deducendo il vizio processuale, non ha allegato l’effettivo pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo (Cassazione civile sez. VI, 09/07/2014, n. 15676; Cassazione civile sez. III, 12/09/2011, n. 18635).

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1470,1350 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la corte di merito avrebbe ritenuto in comproprietà la striscia di terreno su cui era stato apposto il cancello basandosi sulla non contestazione da parte della convenuta – che, negli atti processuali aveva ammesso la natura comune della stradella – e sull’atto di vendita dell’attore, in cui detta striscia di terreno era indicata come “vicolo di passo comune”, mentre, ai fini dell’accertamento della proprietà, non assumerebbe alcun valore probatorio il contenuto degli atti derivativi ed il principio di non contestazione.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. La corte di merito, al fine di valutare la proprietà o la comproprietà della striscia di terreno, oggetto della domanda di negatoria servitutis da parte dell’attore – che aveva lamentato l’apposizione di un cancello da parte della Nuova Corsica s.r.l. – e per decidere sulla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta, ha correttamente dato rilievo al titolo di proprietà dell’attore e ad altri elementi presuntivi, come la non contestazione della proprietà da parte del convenuto.

3.3. La decisione è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di azione negatoria, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e, se essa è contestata, la parte che agisce non ha l’onere di fornire, come nell’azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell’esistenza di un titolo valido di proprietà del bene (Cassazione civile sez. II, 23/01/2007, n. 1409; Cass. civ. n. 4803/92).

3.4. La corte di merito ha accertato che era stata la stessa convenuta a dedurre la comproprietà della strada di cui ne rivendicava la proprietà esclusiva per usucapione)ed aveva accertato che nell’atto di vendita dell’ E. e nella planimetria ad esso allegata, la stradella veniva indicata come “vicolo di passo comune”.

3.5. Tale accertamento era necessario al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l’usucapione della cosa comune, che può avvenire in presenza di comportamenti incompatibili con il diritto del comproprietario, attraverso atti di godimento del bene incompatibili con l’utilizzo della strada da parte degli altri comproprietari. Invero, secondo i principi generali posti dalla giurisprudenza in tema d’usucapione d’un bene comune neppure il godimento esclusivo della res da parte di uno dei compossessori costituisce condotta utile a configurare un mutamento dello stato di fatto rivelatore dell’esercizio d’un possesso ad usucapionem, ben potendo tale atteggiamento ricollegarsi alla mera tolleranza dell’altro compossessore/comproprietario “risultando necessario, a fini dell’usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene (Cass. 19478/2007; Cass. n. 12775/2008; Cass., n. 24214/2014; Cass. 17512/2016).

3.6. Nella specie, la corte territoriale, attraverso la valutazione delle risultanze istruttorie, che spetta al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, ha ritenuto che la Nuova Corsica s.r.l., attraverso le prove testimoniali, non avesse fornito la prova del possesso uti dominus ma del godimento del bene uti condominus, compatibile con l’utilizzo da parte degli altri comproprietari; l’installazione del cancello costituiva l’unico atto di possesso esclusivo della strada in comproprietà ma non era, da allora, decorso il termine ventennale per l’usucapione.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, per avere il giudice del gravame valorizzato solo alcune risultanze istruttorie, che avrebbero dimostrato un uso sporadico della strada da parte dei testi, asseritamente avvenuto per mera tolleranza.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Poichè la sentenza risulta depositata in data 31.7.2015, trova applicazione la disposizione contenuta nel nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, a seguito della modifica introdotta dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 27 agosto 2012, che limitato il ricorso all’ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” e non più per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.

4.3. La censura presuppone, quindi, come ancora vigente, una norma che non è più in vigore.

5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione sulle ragioni del dissenso dalle conclusioni cui era pervenuto il primo giudice.

5.1. Il motivo è inammissibile.

5.2. Il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, riguarda un “fatto storico” decisivo per il giudizio e non le argomentazioni delle parti (“le ragioni di dissenso delle conclusioni cui era arrivato il primo giudice”, cfr. pag. 16 del ricorso).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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