Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27360 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/12/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14182-2009 proposto da:

G.G., rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86

c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI SANTI PIETRO E

PAOLO N. 7, presso lo studio dell’avvocato ANGELO TUZZA,

rappresentato e difeso anche dall’avvocato LANDI ADOLFO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., quale successore a titolo universale del BANCO

SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE, 2, presso lo

studio dell’avvocato PALMERI PAOLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ZIINO DIEGO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1901/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/02/2009 r.g.n. 1226/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato GRIMALDI GIOVANNI;

udito l’Avvocato ZIINO DIEGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv.to G.G., già capo della consulenza legale della Direzione generale del Banco di Sicilia esponeva al giudice del lavoro di Palermo di avere rassegnato in data 1.10.1996 dimissioni dal rapporto di lavoro con il detto Istituto nell’ambito di un piano di pensionamenti incentivati rinunciando ad una parte dell’incentivazione in cambio della stipula di un contratto d’opera professionale per la prestazione in favore del Banco di Sicilia spa di un’attività di consulenza, assistenza e difesa legale; che il Banco non aveva adempiuto a quanto stabilito dal contratto di cui chiedeva la risoluzione con condanna del Banco al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di L. 3.000.000.000, oltre accessori. Sull’opposizione del Banco di Sicilia costituitasi in giudizio che aveva allegato di aver rispettato tutti gli obblighi stipulati contrattualmente con la controparte, il Tribunale di Palermo con sentenza dell’11.10.2005 rigettava la domanda.

Sull’appello proposto dal G., la Corte di appello di Palermo con sentenza del 28.11.2008 confermava la sentenza impugnata. La Corte territoriale, esaminato l’accordo contrattuale tra le parti, rilevava che lo stesso non prevedeva un numero minimo di affari garantiti al professionista o anche di impiegare lo stesso in tutti i settori menzionati nel contratto; nè era significativo in tal senso il conferimento di una procura generale alle liti che evitava solo di dovere attribuire al G. una procura speciale ogni volta per svolgere l’attività convenuta. La specificazione di un onorario medio di tariffa per le prestazioni di straordinaria importanza aveva la finalità di liquidare gli onorari secondo un principio di ragionevole economicità, salvaguardando la dignità professionale del G.. Non sussisteva peraltro un rapporto di esclusiva a vantaggio di entrambe le parti; anche esaminando gli incarichi specificamente attribuiti (13 incarichi più cinque pratiche più ancora il rinnovo dell’incarico a seguire 29 vertenze che aveva in precedenza curato come legale interno del Banco) emergeva che gli obblighi contrattuali erano stati rispettati, senza violazione peraltro del principio di correttezza e buona fede. Il termine triennale era specificato nel contratto ed era prevista la facoltà di disdetta. Non vi era alcun obbligo del Banco ad attivarsi presso le società controllate per far attribuire incarichi al G..

Ricorre il G. con quattro motivi, resiste l’Unicredit con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega il vizio di motivazione relativo all’interpretazione del contratto di cui è causa con riferimento alla predisposizione del contratto, alle obbligazioni assunte dal Banco di Sicilia spa in ordine agli affari legali da affidare all’avv.to G., ed alla comune intenzione della parti contraenti.

Il fulcro del complesso motivo è stato condensato nella sintesi di cui a pag. 47. In sostanza si argomenta che se il giudice avesse considerato che il contratto di cui è causa era stato preceduto da intese ad hoc tra le parti, avesse avuto maggiore attenzione al volume del contenzioso afferente alla Banca ex datrice di lavoro del G. ed alle prassi bancarie, avesse altresì dato maggior rilievo all’indicazione specifica di settori di attività e comparti richiamati in contratto, si sarebbe raggiunta l’ovvia conclusione che l’Istituto bancario era in realtà obbligato a conferire al professionista gli incarichi professionali nei settori in specifico elencati o almeno di garantire un volume di affari.

Il motivo non appare fondato. Giova premettere il contenuto dell’accordo del 2.8.1996 tra le parti, come riportato nella sentenza gravata: “a far data dal 1.10.1996 e senza obbligo di esclusiva l’incarico di consulenza, assistenza e difesa legale di durata triennale, con remunerazione a parcella … per i settori di diritto del lavoro, civile ed amministrativo (magistratura del lavoro, giurisdizioni contabili, giurisdizioni amministrative, con particolare riferimento al contenzioso in materia di servizi di cassa e/o tesoreria, giurisdizioni ordinarie, con particolare riferimento ai giudizi di cassazione ed a quelli di appello dinanzi a giudici del distretto di Palermo) con prestazioni in favore del Banco di Sicilia (per le occorrenze: sia dell’Amministrazione centrale, sia delle Filiali di (OMISSIS) per gli affari più rilevanti di quest’ultime) di a) attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza di carattere giuridico legale di volta in volta richieste; attività sub a) in autonomia o in collaborazione con altri legali esterni dell’Amministrazione centrale o delle Filiali e/o con i legali interni componenti la struttura legale della Direzione generale”. La Corte territoriale ha anche opportunamente ricordato che il testo finale prima riportato era stato predisposto dallo stesso avv.to G. (che la Banca aveva recepite senza apportare modifiche) e riportato nella lettera del 1.8.1996 con la quale il detto legale manifestava la volontà di aderire al piano di pensionamenti anticipati, se gli fosse consentito” di poter attenuare il distacco dal Banco con un incarico professionale di natura legale” e precisava che “con riferimento ai colloqui intercorsi comunica, dunque, di essere disponibile a rassegnare le dimissioni dal servizio, che con la presente formalmente rassegno con effetto dal 1.10.1996 a condizione che, a fronte della riduzione a L. 100.000.000 netti dell’ammontare dell’incentivo previsto con la risoluzione anticipata del rapporto, mi sia conferito incarico triennale di consulenza , assistenza e difesa legale del banco, come specificato in calce”.

Ora correttamente la Corte territoriale ha interpretato le clausole contrattuali in primis alla luce della loro formulazione letterale evidenziando come le stesse non stabiliscano alcun obbligo di conferire incarichi in ciascuno dei comparti indicati, nè tanto meno un volume minimo di affari ed, anzi, che tale obbligo risulta escluso proprio dal riferimento alle “attività di volta in volta richieste”.

Emerge dall’accordo solo l’individuazione di settori in cui l’attività di consulenza e difesa poteva avvenire, con chiaro riferimento all’esperienza acquisita dal ricorrente nella pregressa attività come dipendente. Peraltro un obbligo nel senso prospettato dal ricorrente viene escluso nella sentenza impugnata anche con riferimento agli accordi pregressi, poichè non emerge in alcun modo dalla missiva precedente dell’avv.to G. di formulazione delle proposte contrattuali, un qualsiasi accenno ad obblighi specifici di conferimento di incarichi, sia riguardo ai settori individuati, sia riguardo un “minimo garantito” di incarichi. Nella missiva del G. risulta poi chiaramente lo scopo dell’accordo intercorso tra le parti: una riduzione dell’incentivo in cambio di un incarico professionale di natura legale “per poter attenuare il distacco dal Banco”, finalità peraltro raggiunta in sede di esecuzione degli accordi contrattuali posto che al ricorrente sono state attribuite le vertenze specificamente indicate a pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata. Il G. ha in effetti goduto di una parte dell’incentivo e ha contato sull’inserimento immediato, attraverso tali incarichi legali, nella ormai libera attività di Avvocato.

Pertanto la motivazione della sentenza appare immune da vizi di natura logica e conforme a criteri persuasivi di interpretazione letterale, logica e di tipo telelogico o funzionale dell’accordo contrattuale, essendosi mostrato in modo ragionevole e convincente come da tale accordo non scaturissero obblighi di conferimento di incarichi in tutti i settori indicati o di “un minimo di incarichi, e come tali obblighi non fossero emersi neppure nei contatti preliminari (del resto emerge che il testo dell’accordo è stato predisposto dallo stesso G. che non ha apposto tali pretesi obblighi nella missiva poi recepita dal datore di lavoro, il che il ricorrente avrebbe potuto agilmente fare, se gli stessi fossero stati effettivamente concordati). Le censure peraltro si concretano in gran parte in critiche di mero fatto, incompatibili con il giudizio di legittimità.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine all’interpretazione del contatto di cui è causa e del ruolo delle 29 vertenze indicate nell’ultima parte del contratto de quo.

Il motivo presuppone l’adesione alla tesi proposta dal ricorrente secondo la quale vi sarebbe stato un obbligo per la Banca di conferire incarichi legali in tutti i settori indicati negli accordi contrattuali o comunque di garantire un’attività professionale minima, che non può essere accolta per le ragioni prima evidenziate.

Circa le 29 vertenze menzionate espressamente nell’accordo del 2.10 la Corte territoriale ha già sottolineato come si trattava di controversie in cui la cessazione del rapporto di impiego del G. faceva cessare lo ius postulando Quindi, essendo stato previsto il conferimento del relativo incarico professionale al G. proprio nel ricordato accordo contrattuale, non si vede perchè tale conferimento non debba essere configurato come esecuzione del contratto stesso, come con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici ha accertato la Corte territoriale. Per quanto già sottolineato non emergono violazioni ai principi di buona fede e correttezza perchè non vi sono elementi letterali o di altra natura per poter affermare che il Banco di Sicilia fosse obbligato a conferire un numero di incarichi professionali superiori a quelli in concreto affidati. Peraltro non sono confrontabili l’attività svolta dal ricorrente come dipendente del Banco e quella svolta come libero professionista, essendosi nel frattempo il G. pre-pensionato attraverso gli incentivi ricevuti ottenendo anche un incarico libero- professionale: appare in piena evidenza come le due esperienze lavorative siano di natura radicalmente diversa.

Con il terzo motivo si allega nuovamente il vizio di motivazione relativo alla interpretazione del contratto per cui è causa, circa l’impossibilità di configurare l’istituto giuridico della presupposizione” in riferimento alla facoltà di disdetta del contratto medesimo, ivi prevista.

La tesi per cui il contratto sarebbe stato costruito dalla parti con una necessaria durata ultratriennale, è smentita, come osservato nella sentenza impugnata, per tabulas dalla espressa previsione di una facoltà di disdetta del contratto, anche se soggetta a limiti temporali. Non si vede per quale ragione la disdetta, come osservato nella sintesi ex art. 366 bis c.p.c., dovesse necessitare comunque di una motivazione congrua di supporto, avendo le parti stesse definito la clausola in modo palesemente potestativo, consentendo cioè a ciascuna parte di recedere, sia pure osservando i limiti temporali previsti. La motivazione della sentenza impugnata appare sul punto congrua e logicamente motivata.

Con l’ultimo motivo si allega il vizio di motivazione relativo all’interpretazione del contratto per cui è causa, con riferimento agli obblighi assunti dal Banco di Sicilia spa nella qualità di ” capogruppo dell’omonimo gruppo creditizio”. Si era trascurato in sede interpretativa il ruolo propulsivo, di direzione e di coordinamento che la “capogruppo” esercitava sulla altre società collegate; avendo il Banco di Sicilia espresso il suo gradimento a che analogo incarico legale fosse incardinato nei confronti del G. presso le società del gruppo, la stessa avrebbe dovuto poi attivarsi, in relazione ai poteri che deteneva nell’ambito del gruppo, per procurare i previsti incarichi.

Il motivo è infondato in quanto propone un’interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti cui osta la formulazione letterale degli stessi essendosi precisato in tali accordi ” salvo le decisioni in materia da parte delle singole società, decisioni che rimarranno ad ogni effetto nella sfera di autonomia di ciascuna società”, il che rende evidente come il Banco di Sicilia non abbia assunto alcun obbligo di fare, ma abbia espresso solo il proprio gradimento nel caso in cui le società del Gruppo avessero deciso di conferire un incarico legale al G.. Il fatto che il Banco di Sicilia avesse dei poteri di direzione e di coordinamento sulle altre società del gruppo, non esclude che queste mantenessero il potere di nominare i propri legali, potere che viene anche espressamente richiamato negli accordi tra le parti. La motivazione sul punto appare congrua e logicamente coerente in quanto fornisce un’interpretazione del contratto di cui è causa che è l’unica coerente con la sua formulazione letterale e che appare persuasiva in base alla ricostruzione dei rapporti giuridici richiamati tra Capogruppo e società controllate di una holding. In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidare in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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