Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27360 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27360 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 531-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

D’ERRICO SALVATORE;
– intimato –

Nonché da:
D’ERRICO

SALVATORE

titolare

dell’omonima

Ditta

edilizia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLO’

Data pubblicazione: 06/12/2013

TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato MURANO
GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GULFO
NICOLA giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 152/2007 della COMM.TRIB.REG. di
POTENZA, depositata 1’08/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.

AGENZIA DELLE ENTRATE;

R.G. 531/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza n. 152/01/2007, depositata il
8.1.2008,in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Matera n.
114/01/2006, annullava, nei confronti di D’Enico Salvatore l’avviso di irrogazioni sanzioni,per €
32.916,76 a seguito di ispezione Inail in data 12.11.2003,ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, per avere
impiegato un lavoratore subordinato (fratello del titolare), non iscritto nei libri obbligatori.

a) violazione dell’art. tre 1. 241/ 1990 e dei principi generali sulla motivazione dell’atto
amministrativo, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c., ritenendo sufficiente motivato l’ atto di
irrogazione delle sanzioni che richiama anche il processo verbale redatto dai funzionari dell’Inail,
ritualmente notificato;
b) violazione dell’art. 10, comma cinque, D.Igs 124/ 2004 e dell’art. 2700 c.c, ed all’art. 360, n. tre,
c.p.c., non avendo tenuto conto la CTR del verbale ispettivo che fa piena prova dei fatti che i
funzionari attestino avvenuto in loro presenza;
c) insufficiente contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, con riferimento
all’art. 360, n. cinque, c.p.c., avendo la CTR prima accertato e poi escluso che il lavoratore
prestasse lavoro non regolarizzato nel cantiere del fratello, ritenendo erroneamente violato anche il
diritto al contraddittorio
La società intimata si è costituita con controricorso, formulando ricorso incidentale lamentando
l’erronea compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Sono infondati ed assorbenti del primo, il secondo e terzo motivo di ricorso, esaminati
congiuntamente in quanto logicamente connessi
Non opera più, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, il diverso
meccanismo di determinazione della sanzione fondato su una presunzione assoluta, divenuta
relativa, comminandosi la sanzione in base al tempo intercorso tra l’inizio dell’anno e la
constatazione della violazione, fatta salva la prova contraria da parte del datore di lavoro.
Il motivo di ricorso sottopone, inammissibilmente, all’esame di questo giudice di legittimità mere
questioni fattuali, in ordine alle quali nella sentenza impugnata non si riscontra nessuna violazione
di legge o carenza motivazionale.

1

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:

I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,

Peraltro il verbale ispettivo da contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa.
Nel caso di specie la CTR ha ritenuto, con valutazione di merito, incensurabile in sede di
legittimità, la insufficienza probatoria delle valutazioni degli ispettori Inail, avendo ritenuto che il
fratello del titolare della società prestava occasionalmente lavoro nel cantiere, sostituendo
temporaneamente il fratello malato, escludendo, quindi, con motivazione non illogica la sussistenza
di un rapporto di lavoro subordinato, disattendendo le diverse dichiarazioni del lavoratore riportate
nel verbale ispettivo.
I giudici di appello non hanno violato alcuna delle disposizioni indicate ma hanno giudicato
secondo diritto, attenendosi al principio di legalità di cui all’art. tre D.lgs 472/1997.
Il ricorso incidentale, con cui si lamenta l’erronea compensazione delle spese per “equi motivi”,
senza alcuna motivazione al riguardo, è infondato.
In tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. civ., (nel testo applicabile
“ratione temporis”, anteriore a quello introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, essendo stato
il giudizio instaurato prima dell’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005), poiché il sindacato della
S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono
essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale
del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di
lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste
ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia
censurabile in cassazione, poiché il riferimento a “giusti motivi” di compensazione denota che il

2

Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)

giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle
statuizioni relative ai punti della controversia. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20457 del 06/10/2011)
4. In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza e l’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione
del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso principale e incidentale

Così deciso in Roma, il 6.11.2013

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità

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