Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2736 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 29/05/2018, dep. 30/01/2019), n.2736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13206-2017 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

23, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VERGARA CAFFARELLI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

WURTH SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio

dell’avvocato MARCO MANCINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GERHARD BRANDSTATTER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6957/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L.P. ha proposto un motivo di ricorso per cassazione contro Wurth Ass.ni s.r.l., avverso la sentenza n. 6957 del 2016 della Corte d’Appello di Roma.

2. Resiste la Wurth con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta fondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide le conclusioni formulate nella proposta del relatore nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, per le ragioni che seguono.

2. Nel 2008 il Loti conveniva in giudizio la Wurth proponendo nei suoi confronti domanda del D.P.R. n. 224 del 1988, ex art. 1 e ss., (responsabilità del produttore), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati a causa di un adesivo per cristalli difettoso, che inserito mediante una apposita capsula all’interno di una “pistola” per spruzzarlo sui bordi di un parabrezza al fine di incollarlo, reiteratamente non usciva dall’attrezzo non rispondendo alle sollecitazioni impartitegli con il comando manuale finchè poi, allorchè veniva smontata la parte posteriore della “pistola” per togliere la capsula non funzionante, il silicone all’interno di essa si gonfiava sino ad esplodere, scagliando il tappo di protezione contro il viso dell’attore.

3. La domanda risarcitoria dell’attore, che assumeva di aver perso in parte il visus da un occhio, oltre alle ferite riportate nell’immediatezza, veniva rigettata in primo grado, in quanto non si riteneva provata l’esistenza del nesso causale tra l’uso del prodotto e il danno.

La corte d’appello confermava la pronuncia di rigetto, ritenendo che l’attore non fosse riuscito a provare il difetto specifico del prodotto, nè che il sinistro ne fosse diretta conseguenza, avendo egli provato esclusivamente che durante il suo utilizzo si era verificata l’esplosione del tubo contenente l’adesivo.

4. Con il suo unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, ovvero denuncia che, per arrivare alle sue conclusioni, la corte d’appello non abbia tenuto minimamente conto delle risultanze della c.t.u. che da essa stata disposta, dalla quale al contrario risultava che la pistola era perfettamente funzionante, e che invece all’interno della cartuccia utilizzata era presenta una bolla d’aria che la rendeva difettosa e che avrebbe potuto provocarne l’esplosione.

Effettivamente, dalla lettura della sentenza impugnata, non si ha contezza che sia stata disposta una consulenza tecnica in secondo grado. Risulta invece implicitamente affermato, dalle proposizioni utilizzate, che nessuna consulenza sia mai stata disposta. La sentenza di appello, premessa una sintetica ricostruzione della disciplina della responsabilità del produttore, chiarisce che incombe sul danneggiato l’onere di provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno, mentre il produttore deve invece provare i fatti che possano escludere la sua responsabilità. Precisa che non è sufficiente quindi che il danneggiato fornisca la prova del nesso causale tra utilizzo del prodotto e danno per ribaltare sul produttore l’onere probatorio che il prodotto non fosse difettoso.

Si limita a confermare la sentenza di primo grado, che aveva negato che, sulla base delle prove testimoniali raccolte, il ricorrente avesse fornito la prova della difettosità del prodotto utilizzato, avendo egli semplicemente provato che durante il suo utilizzo fosse avvenuta l’esplosione del tubo contenente l’adesivo.

La corte d’appello rigetta la doglianza dell’appellante relativa al fatto che il tribunale non avesse disposto una c.t.u. per accertare se il prodotto fosse stato o meno difettoso, affermando che correttamente il tribunale non abbia dato corso al richiesto accertamento tecnico, ritenendo che non fosse emerso neanche un principio di prova sul difetto del prodotto e sul nesso di causa tra difetto e danno.

Risulta invece, dalle risultanze processuali richiamate dal ricorrente, che in appello, accogliendo le richieste della parte ricorrente, sia stata disposta la c.t.u., dato storico che dall’impianto logico della sentenza impugnata risulta sostanzialmente negato, oltre che totalmente ignorato.

E’ ben vero che (Cass. n. 7472 del 2017) il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità.

Tuttavia, anche tenendo conto del ristretto campo del sindacato di legittimità sulla motivazione, residuante dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il giudice di appello, andando di diverso avviso rispetto al giudice di primo grado, abbia ritenuto di esercitare la facoltà discrezionale di richiedere un approfondimento tecnico, ammettendo a consulenza tecnica richiesta dalla parte, con ciò implicitamente ritenendo di aver necessità di un ausilio tecnico per definire la controversia su un punto decisivo (nel caso di specie, la difettosità o meno di un prodotto dal quale era derivato un danno), dall’impianto logico della sentenza deve emergere o quanto meno non deve essere negato che la consulenza, come fatto processuale storicamente verificatosi, sia stata espletata.

Risulta altrimenti minato nella sua logica complessiva l’intero ragionamento motivazionale del giudice: se ignorare gli esiti di una c.t.u. perchè implicitamente ritenuti non convincenti è consentito e fa parte della facoltà del giudice di selezionare, dall’istruttoria, ai fini di richiamarli in sentenza, i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, smentire il fatto storico dell’essere stata espletata la consulenza mina la solidità della motivazione perchè implicitamente dimostra che non è stato preso minimamente in considerazione, non perchè non convincente, ma perchè non si è neppure preso in considerazione il dato storico che essa sia stata effettuata, un elemento istruttorio di rilievo come la consulenza, attraverso il quale, unitamente alle altre risultanze istruttorie, il danneggiato intendeva provare la difettosità del prodotto utilizzato.

Non è consentito quindi ignorare o a negare la consulenza come se, come fatto storico processuale, non si fosse mai verificato, andandosi incontro, diversamente, al vizio specifico relativo all’ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o (nel nostro caso) dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo (Conf. Cass. Civ. n. 13399 del 2018).

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perchè valuti, tenuto conto anche delle risultanze della consulenza tecnica se emerga la prova della difettosità del prodotto dal cui utilizzo è derivato un danno per la parte.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia la causa alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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