Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2736 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2736 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 16566-2017 proposto da:
DIARRA ZOUMANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PORTUENSE,104, presso la Sig.ra ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

BRuscRyrri ;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato avverso la sentenza n. 636/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, emessa V1/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
pAnceipata dei D7/ 11 /9017 chi.1 llisigliere Dott. CARLO DR
CHIARA.

Rilevato che:

Data pubblicazione: 05/02/2018

la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame del sig. Zoumana
Diarra, cittadino del Mali, che aveva impugnato l’ordinanza del
Tribunale di rigetto del ricorso avverso il diniego di protezione
internazionale da parte della competente commissione territoriale;
la Corte ha ritenuto infondata la domanda di protezione sussidiaria ai

registrandosi, sulla base delle informazioni acquisite e degli stessi
elementi forniti dall’appellante, una situazione di conflitto armato,
generante un pericolo indiscriminato per la vita o l’incolumità dei civili,
nella regione di provenienza dell’appellante stesso, situata nel sud del
paese, a notevole distanza dalle regioni del nord interessate da scontri
militari;
ha ritenuto altresì infondata la domanda di rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari, non essendo questi ultimi dedotti
dall’appellante, né ravvisabili nella specie, e tanto meno integrati
dall’allegato svolgimento di un tirocinio formativo in Italia;
il sig. Diarra ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;
l’Amministrazione intimata non ha svolto difese;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il difetto di
pronuncia sui motivi di appello e il difetto assoluto di una motivazione
— se non apparente — della sentenza impugnata, è manifestamente
infondato, avendo al contrario la Corte d’appello dato atto dei motivi
di gravame, disattendendoli tutti con la motivazione sopra sintetizzata,
che è effettiva e non apparente;
infondato è anche il secondo motivo, con il quale si denuncia la
violazione dell’obbligo della c.d. cooperazione istruttoria da parte del
giudice, ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1 bis, d.lgs. 28
gennaio 2008, n. 25, atteso che nella sentenza impugnata si afferma
Ric. 2017 n. 16566 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-

sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 non

essere state invece assunte informazioni sul paese di provenienza del
ricorrente, che hanno dato gli esiti sopra indicati; mentre la doglianza
di aver trascurato gli elementi forniti dal ricorrente stesso è
inammissibile, avendo la sostanza di una censura di puro merito, per di
più generica non essendo neppure specificati gli elementi in questione

inammissibile è, infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale,
denunciando violazione dell’art. 5, comma 6, t.u. imm. e dell’art. 32,
comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, cit., si censura il mancato
riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi
umanitari, lamentando che la Corte d’appello non abbia verificato la
sussistenza di siffatti motivi senza, tuttavia, specificare in cosa essi si
sostanziassero nella specie con riferimento alla condizione del
ricorrente;
il ricorso va in conclusione rigettato;
in mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata non
occorre provvedere sulle spese processuali;
1?/17 poiché dagli atti il tmsairisulta esente dal contributo unificato, non
trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17,1. n. 228 del 2012.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre
2017
Il Presidente
Andre Scaldaferri

e le loro fonti (indicate soltanto come «Agenzie non governative»);

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