Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2736 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.P. o J.P., elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLA CONSULTA 50 presso lo studio

dell’avvocato MANCINI ANTONIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CALVARIO MATTEO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2007 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 13/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato MANCINI ANTONIO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale delle Puglie dep. il 13/02/2007 che aveva accolto il ricorso di J.P. per l’ottemperanza, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 70 della sentenza della stessa CTR n. 79/3/2005. La ricorrente pone a fondamento del ricorso la violazione di legge.

Il contribuente non ha resistito. La causa e’ stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce, proponendo quesito, violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato il rilievo dell’Ufficio che la sentenza ottemperanda non era passata in cosa giudicata, oltre ad avere affermato genericamente che il diritto del contribuente derivava dai documenti senza specificarli.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce, proponendo quesito, violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 70, comma 1 per non avere la CTR considerato che ai fini della tempestivita’ del ricorso in cassazione era sufficiente la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario entro il termine di legge come risultava dal timbro cronologico (26/06/2006).

I motivi, che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Il D.Lgs n. 546 del 1992, art. 70, comma 1, prevede: “(Giudizio di ottemperanza) Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse puo’ richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale”.

La sentenza non da in alcun modo atto che la sentenza oggetto del giudizio era munita dell’attestazione del Cancelliere del passaggio in giudicato che e’ l’unico mezzo giuridico per dimostrane la definitivita’ (Cass. n. 22883/2008, n. 11889/2007, n. 11483/2004).

Invero l’Agenzia ricorrente aveva dedotto la rituale e tempestiva proposizione del ricorso per cassazione (in relazione alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) e non poteva certo il giudice del giudizio di ottemperanza, in mancanza della superiore attestazione, delibare la questione della definitivita’ della sentenza impugnata, rimessa alla decisione del giudice della proposta impugnazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e non abbisognando la causa di ulteriore istruttoria, puo’ essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso per il giudizio di ottemperanza.

Condanna il contribuente alle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese vive per il presente giudizio, Euro 1800,00 per il grado di merito, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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