Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2736 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 02/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6558/2016 proposto da:

SIRIUS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO 1, presso lo

studio dell’avvocato SILVANA MARCOTULLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DONATELLA DE ROSA, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIED TELESIS INC., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO

122, presso lo studio dell’avvocato MARIANO DAVOLI, rappresentata e

difeso dagli avvocati GIORGIO RECINE e MAURIZIO BERNARDI, per

procura speciale, in atti;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

4245/2015 del TRIBUNALE di RAVENNA;

uditi gli avvocati Donatella DE ROSA e Tonio DI IACOVO per delega

dell’avvocato Giorgio Recine;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/11/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale osserva che il ricorso è

inammissibile, sia perchè gli elementi di riferimento della

controversia sono esposti sommariamente, sia perchè non è

corredato dagli elementi necessari per evidenziare la devoluzione ad

arbitri della cognizione sullo specifico rapporto dedotto in

giudizio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Proposta innanzi al Tribunale di Ravenna opposizione al decreto ingiuntivo notificatole dalla Allied Telesis Inc. (di seguito ATI U.S.A.), società di diritto statunitense, per il pagamento della somma di Euro 349.596,79, la Sirius s.p.a. domanda il regolamento preventivo della giurisdizione. Essa sostiene che la controversia, avente ad oggetto il pagamento di forniture di prodotti informatici, sia compromessa in arbitri, costituiti presso la Camera di commercio internazionale di Lugano. La Sirius s.p.a. deduce che tale clausola è inserita in un contratto quadro di distribuzione stipulato il (OMISSIS) dalla Allied Telesis Europe SAGL (di seguito ATI Europe) e dalla Agencavi Networking s.r.l., e che, avendo acquistato alcuni rami d’azienda di tale società, essa è subentrata nel predetto contratto. Precisa di essere entrata, verso la fine del 2012 e su proposta della Allied Telesis International s.r.l. (di seguito ATI Italia), società di diritto italiano, nella filiera delle imprese operanti nell’ambito di una commessa di prodotti e servizi per la gestione di reti locali, commessa derivante da una gara d’appalto della Consip s.p.a., vinta dalla Telecom Italia s.p.a., con subappalto alla Imet s.p.a. E poichè Telecom era cliente del Gruppo Allied, il quale a sua volta collaborava da tempo con Imet, “era già stabilito che il fornitore finale della maggior parte dei suddetti apparati e servizi fosse ATI, in virtù però non di un rapporto diretto con Imet, bensì intermediato da un rivenditore”. Conclude, quindi, affermando che ATI, approfittando della sua posizione dominante, aveva così interposto un soggetto superfluo – la Sirius s.p.a., appunto – addossandogli interamente i rischi della commessa in vista della prevista decozione della Imet (difatti ammessa a procedura di concordato nel 2013 dal Tribunale di Perugia).

In punto di diritto, parte ricorrente si richiama espressis verbis a Cass. S.U. n. 24153/13, la quale ha affermato che l’eccezione di arbitrato estero dà luogo ad una questione di giurisdizione per la quale è ammissibile il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c..

Resiste con controricorso ATI U.S.A., che oltre a sollevare varie eccezioni di rito deduce la diversità dei fatti posti a base della domanda proposta in via monitoria e la propria estraneità al contratto di distribuzione stipulato dalla Agencavi con ATI Europe e non con ATI U.S.A.

Il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., nei termini che seguono: “(…) Il ricorso è inammissibile, sia perchè gli elementi di riferimento della controversia sono esposti sommariamente, sia perchè non è corredato dagli elementi necessari per evidenziare la devoluzione ad arbitri della cognizione sullo specifico rapporto dedotto in giudizio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Premesso, in generale, che anche in ipotesi di arbitrato estero è azionabile il regolamento preventivo di giurisdizione (cfr. S.U. n. 24153 del 2013), va osservato che nella specie il proposto regolamento è però inammissibile, avendo la società ricorrente sede in Italia.

Queste S.U. hanno chiarito di recente, con ordinanza n. 13569 del 2016, che il regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c., è un istituto di natura straordinaria ed eccezionale, non estensibile ad ipotesi ivi non contemplate, sicchè è inammissibile ove proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano allorchè convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in Italia. Ed ancora, nello stesso senso, si sono espresse le ordinanze nn. 4807 del 2005 e 9802 del 2004, sempre nel senso che il regolamento preventivo di giurisdizione, relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, presuppone, ai fini della relativa ammissibilità, che la detta questione sorga “nei confronti dello straniero” (così disponendo dell’art. 37 c.p.c., comma 2, il quale, nonostante l’abrogazione disposta dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del diritto internazionale privato, vale tuttora a delineare l’ambito applicativo del regolamento preventivo, atteso che il rinvio dell’art. 41 c.p.c., all’art. 37 c.p.c., costituisce un rinvio recettizio, cioè un tipo di rinvio avente lo scopo d’inserire nella norma rinviante le disposizioni contenute nella norma di rinvio).

Pertanto, nel vigente sistema di diritto internazionale privato, di cui alla L. 31 maggio 1995, n. 218, è inammissibile l’istanza di regolamento preventivo proposta dal convenuto residente in Italia.

Principio, quest’ultimo, da ribadire senz’altro atteso che in materia processuale va confermata, quando sia possibile, l’interpretazione consolidatasi nel tempo, da superare solo per apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare dei fenomeni sociali o del contesto normativo (v. S.U. nn. 10864 del 2011, 10143 del 2012, 13620 del 2012 e 12084 del 2016). Ragioni di segno opposto, nella specie, neppure allegate.

2. – Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice di merito.

3. – Non v’è luogo al raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, poichè il mezzo in esame non ha natura impugnatoria.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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