Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27359 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTO Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6692/2018 R.G. proposto da:

O.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Proldi, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 9 gennaio

2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

che O.L., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 9 gennaio 2018, con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che è inammissibile l’atto con cui il Ministero, non avendo tempestivamente proceduto al deposito del controricorso, si è costituito in giudizio ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non essendo previsto, nel procedimento camerale dinanzi a questa Corte, l’intervento delle parti all’adunanza camerale, e non essendo consentita la presentazione di memorie, in mancanza della rituale costituzione in giudizio (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; 15/11/2017, n. 27140);

che con atto sottoscritto il 6 agosto 2020, notificato alla controparte il 13 agosto 2020 e depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020, il difensore del ricorrente, a tanto espressamente abilitati in virtù di procura speciale rilasciata contestualmente, ha peraltro rinunciato al ricorso per cassazione, dichiarando che il proprio rappresentato non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto intende proporre istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro, ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 34;

che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell’adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non sia stata accettata dall’intimato, avuto riguardo all’irrituale costituzione di quest’ultima, che esclude il diritto al rimborso delle spese processuali, ed alla funzione dell’accettazione, che ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, assume rilievo esclusivamente ai fini dell’esonero dalla condanna alle spese, in quanto l’estinzione, comportando il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, fa venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140; Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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