Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27359 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. II, 24/10/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21549/2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati CINZIA PICCO, PAOLO SCAPARONE;

– ricorrente –

contro

C. COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 145,

presso lo studio dell’avvocato MASOTTI GIULIO che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PRONZELLO LUCIANO;

– ricorrente successivo –

e contro

D.A., D.R., D.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo

studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASTOLDI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARCELLO ENEA;

– controricorrenti –

e contro

RAMA DI R.N. E M.L. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 975/2014 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata

il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE

Alessandro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato ROMANELLI Chiara, con delega dell’Avvocato SCAPARONE

Paolo, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato ENEA Marcello difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G., con atto fondato su tre ordini di motivi, ricorre avverso la sentenza n. 975/2014 del Tribunale di Novara a seguito della declaratoria, da parte della Corte di Appello di Torino con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., del 28 maggio 2015, di inammissibilità dell’appello interposto avverso la medesima decisione del Giudice di prima istanza.

Con altro ricorso, basato su quattro ordini di motivi, la C. Costruzione S.r.l. ricorre analogamente avverso la succitata sentenza del Tribunale di Novara, già gravata di appello poi dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Torino con la stessa citata ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.. La controversia oggi all’esame di questa Corte aveva origine dalla citazione in giudizio svolta da parte dei germani D.A., R. e S. nei confronti della C. Costruzioni S.r.l. e del P., rispettivamente costruttrice-venditrice, la prima, e direttore dei relativi lavori, il secondo, di tre unità immobiliari.

I tre attori, ciascuno quale acquirente di una delle dette unità, chiedevano la condanna delle due parti convenute, in solido ed in ragione delle rispettive quote da accertare, aresatto adempimento del contratto di compravendita immobiliare o, in subordine, al pagamento di quanto necessario per eliminazione dei vizi e difetti manifestatisi nei tre suddetti immobili, nonchè – in ogni caso – alla riduzione del prezzo della compravendita.

Le parti attrici allegavano a sostegno delle domande formulate nei confronti dei convenuti la sussistenza di vizi e difetti degli immobili, nonchè difformità rispetto al progetto ed alle normative urbanistico-edilizie sia nelle parti comuni dell’immobile che nelle porzioni di proprietà esclusiva dei tre germani attori.

La domanda dei D. era resistita dalla C. Costruzioni S.r.l., che eccepiva la decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia, svolgendo domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del residuo del prezzo dovuto per le singole unità immobiliari, nonchè istanza accolta di chiamata in causa della società RA.MA. s.n.c., che aveva eseguito parte delle lavorazioni edilizie contestate.

La chiamata in causa, costituitasi in giudizio, eccepiva – a sua volta- la decadenza e prescrizione dell’azione della C. Costruzione ai sensi degli artt. 1667 e 1670 c.c., contestando la riconducibilità all’art. 1669 c.c., dei vizi lamentati dagli attori con riferimento ai lavori di falegnameria dalla stessa realizzate e svolgendo domanda riconvenzionale, nei confronti della stessa società C. per pagamento di corrispettivo ancora dovuto.

Il Tribunale di prima istanza, in accoglimento – per quanto di ragione – delle domande formulate dagli attori condannava la C. Costruzioni al pagamento, a titolo di risarcimento danni, delle somme di Euro 1267,19 e di Euro 3491,32, rispettivamente in favore di D.R. e S.; condannava, altresì, la medesima società C. ed il P.G. al pagamento, in solido ed in quote uguali nei loro rapporti interni, a titolo di risarcimento, della somma di Euro 51.813,72 in favore di ciascuno dei due fratelli D.R. e S. ed all’importo di Euro 41,729,96 in favore di D.A., oltre l’iva sugli importi di cui in atti.

Il Tribunale condannava, inoltre, le predette due parti convenute alla refusione delle spese processuali in favore degli attori e la Ra.Ma. s.n.c. a tenere indenne la C. Costruzioni S.r.l. di quanto dalla stessa tenuta, nei limiti di Euro 17.548,30, oltre IVA.

I due proposti ricorsi sono resistiti con distinti controricorsi dai germani D., che ne eccepiscono l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1 c.p.c..

Il ricorrente P. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La Corte dispone la riunione dei due ricorsi di cui in epigrafe.

2.- Deve essere disattesa l’accennata formulata eccezione di inammissibilità.

Non si verte, nella fattispecie, in una ipotesi di evidente mancata indicazione, neppure implicita, delle difformità fra l’interpretazione fornita dal Giudice di prime cure e dal consolidato orientamento di questa Corte.

3.- Con il primo motivo del ricorso del P. si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, D.M. 14 giugno 989, n. 236 e del D.M. 1 febbraio 1986, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nonchè erronea applicazione di atti amministrativi.

Il motivo non può essere accolto.

Con lo stesso si prospetta una pretesa disapplicazione parziale – da parte del Giudice del merito – di atti amministrativi, in particolare per il fatto che “la sentenza gravata non individua puntualmente i singoli provvedimenti disapplicati”.

Orbene nella concreta ipotesi per cui è giudizio non vi è stata una espressa disapplicazione così come lamentato.

La lamentata valutazione dell’irrilevanza dei “titoli edilizi abitativi e del certificato di prevenzione incendi”.

Per di più nella valutazione dei fatti del Giudice del merito è stata considerata (cosa ben diversa dalla pretesa disapplicazione) la non coincidenza fra i titoli edilizi abitativi rilasciati per gli immobili e lo stato effettivo dei luoghi come accertato con consulenza tecnica di ufficio.

Il motivo va, dunque, respinto.

4.- Con il secondo motivo del ricorso del P. si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 101,112 e 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (e) violazione dei principi del contraddittorio, dell’onere della prova e del diritto di difesa.

Parte ricorrente attraverso il ricorso alla pretesa violazione di norme di diritto persegue, nella sostanza, l’intento di una rivalutazione in fatto difforme da quella operata nel giudizio di merito.

Infatti la pretesa (testualmente affermata in ricorso) di indurre a ritenere che, “contrariamente a quanto osservato dal CTU la sola circostanza della demolizione di parte del precedente edificato con mantenimento di alcune delle murature preesistenti non esclude la qualificazione dell’attività di ricostruzione quale ristrutturazione edilizia” finisce per attenere ad una valutazione squisitamente fattuale della considerazione di quanto edificato come ristrutturazione edilizia o edificazione.

Tanto, essendo prevalente ed assorbente la valutazione in fatto, a prescindere dal ricorso alla invocata norma di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, delle norme tecniche di attuazione applicabili e dell’applicabilità di deroghe per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

ed a prescindere, ancora, dal ricorso – del tutto incongruo – alla stessa invocata norma di cui all’art. 2697 c.c..

Il motivo è, quindi, inammissibile.

5.- Con il terzo motivo il P. lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c., comma 3, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (e) omessa disamina dei rilievi di parte nel corso dell’istruttoria.

Il motivo è inammissibile.

Parte ricorrente non provvede, in ottemperanza al noto obbligo di autosufficienza, alla trascrizione delle specifiche parti della relazione di consulenza tecnica che si intendevano a suo tempo censurare, nè le osservazioni ed i rilievi che assumono come non esaminati dal Giudice del merito.

4.- Con il primo motivo del ricorso della società C. si prospetta il vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 1490,1667 e 1669 c.c.”.

Il motivo è inammissibile vertendo, in sostanza, lo stesso in una serie di doglianze attinenti alla valutazione di dichiarazioni rese in giudizio (quali quelle del Ma., rappresentate della C. Costruzioni) ed al carattere di riconoscimento di assunzione di responsabilità contenuta nel verbale di assemblea condominiale del 14.9.2010.

Parte ricorrente nella invero breve esposizione del motivo qui scrutinato prospetta fatto che la l’inciso, pure verbalizzato, “qualora si dovessero o già presenti” rendeva nulla la frase “l’impresa ribadisce la propria responsabilità nel tempo”: appare del tutto evidente il carattere del tutto fattuale e meritale della svolta censura.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

6.- Con il secondo motivo del ricorso della società C. si deduce il vizio di “violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1168 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Si lamenta la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Tanto in quanto la domanda attorea, in origine, era stata svolta con richiesta di condanna di impresa e direttore dei lavori in proporzione alle accertate responsabilità, nonchè per la formulazione alternativa della stessa con riguardo alla concorrenza fra risarcimento in forma specifica o per equivalente.

Il motivo (invero non risultante come già svolto) è in ogni caso infondato in quanto la possibilità di richiedere condanne alternative o in misura proporzionale alla accertate responsabilità non è vietata da alcuna norma. Peraltro da tempo, in virtù di note pur se non recenti decisioni di questa Corte (Cass. n.ri 2073/1988 e 3454/1996) risulta consolidato il principio per cui, in ipotesi come quella in giudizio, vi è carattere integrativo dell’azione risarcitoria e vi esperibilità alternativa della stessa in concorso con la domanda di eliminazione dei vizi.

Il motivo è, quindi, infondato nel suo complesso e va respinto.

8.- Con il terzo motivo la società C. lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è assorbito e precluso dal rigetto del secondo motivo del medesimo ricorso in esame.

Non vi era preclusione alla ripartizione di responsabilità e ricorre pure, nella fattispecie, una ipotesi di carenza di interesse alla censura.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

9.- Con il quarto motivo del proprio ricorso la società C. denuncia la “violazione della L. 9 gennaio 1989, n. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Si lamenta la presunta mancata considerazione delle osservazioni della consulenza tecnica di parte, specie con riguardo alla questione dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Si lamenta, inoltre, una pretesa mancata motivazione del Giudice quanto alla condivisione delle conclusioni di cui alla relazione del consulente tecnico di ufficio.

Senonchè non vi trascrizione delle osservazioni della consulenza tecnica di parte pretesamente non valutate dal Giudice.

Inoltre e decisivamente deve evidenziarsi che va motivato l’eventuale dissenso dalle conclusioni del proprio ausiliario tecnico di ufficio e non l’adesione alle stesse e men che meno vi è un ulteriore obbligo motivazionale allorchè le condivise conclusioni del CTU escludano – di per sè – la fondatezza e rilevanza di una CTP.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

10.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, i ricorsi vanno entrambi rigettati.

11.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

12.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ciascun ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e condanna sia la C. Costruzioni s.r.l. che il P.G. al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate – per ciascuna delle parti ricorrenti soccombenti- in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi proposti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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