Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27359 del 08/10/2021
Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 08/10/2021), n.27359
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2639/2016 proposto da:
BLUISH SAS DI S.C., IN PERSONA DEL SOCIO ACCOMANDATARIO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MATERA 23-A, presso lo studio
dell’avvocato FABIO GERMANI, rappresentata e difesa dall’avvocato
MICHELE CORTAZZO;
– ricorrente –
contro
VF ITALIA SRL, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO BOGGIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PATRICIA DE MASI TADDEI VASOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2727/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 24/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/04/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Bluish sas di S.C. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale era stata respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della V.F. Italia in relazione al pagamento del “contributo di ingresso” conseguente alla cessazione del rapporto di agenzia.
La V.F. Italia ha resistito con controricorso.
Con atto ritualmente comunicato in Cancelleria, la Bluish sas di S.C. ha rinunciato al ricorso con contestuale accettazione della V.F. Italia..
Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008).
Gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).
Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
Nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione del contro ricorrente.
Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.
PQM
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021