Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27358 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27358 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 17139-2009 proposto da:
SBLENDORIO LEONARDO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio
dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato QUERCIA LUIGI giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2;
– intimato nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 06/12/2013

PORTOGHESI 12,

presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– =esistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 36/2008 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 28/05/2008;

udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 17139/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 36/06/08, depositata il
28.5.2008,accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Bari n. 99/01/2006, ritenendo la legittimità dell’avviso di irrogazioni
sanzioni, relativo all’anno 2003, nei confronti di Sblendorio Leonardo,titolare della ditta
individuale “Ristorante pizzeria il Ritrovo dei Golosi”, corrente in Grumo Appula, ai sensi dell’art.

lavoratori irregolarmente occupati e non registrati nel libro matricola
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle sanzioni irrogate
dagli uffici finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/5/2008, n. 130;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, n. quattro, c.p.c.,
avendo omesso di pronunciarsi i giudici di appello in ordine al motivo relativo al difetto di
motivazione dell’atto impugnato in relazione all’omessa indicazione del C.C.N.L.
effettivamente applicabile e del criterio di applicazione del contratto ai fini della
determinazione della sanzione irrogata nonché relativamente alla mancata esplicitazione dei
criteri per il calcolo del costo del lavoro e sulla inapplicabilità della normativa citata al caso
concreto;
c) insufficiente motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, n. cinque, c.p.c., con
riferimento alle emergenze probatorie (in particolare il verbale di accesso e le dichiarazioni
dei lavoratori) al fine di dimostrare la data di effettiva assunzione dei lavoratori.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 24.10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. In relazione al primo motivo, se è vero infatti che a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui
attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate dagli
Uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di disposizioni non aventi natura
fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice
1

3 1. 73/2002, essendo stata accertata, a seguito di verbale di ispezione Inps, la presenza di 4

ordinario (Cass. S.U. 15846/2008), la pronuncia del giudice delle legge non può incidere su una
situazione già esaurita, quale – nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a
seguito della decisione di merito pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d’appello in
punto di difetto di giurisdizione, sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte
Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35 del 2006 e 395/2007, che avevano sottolineato
l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione del giudice tributario e la natura tributaria del
rapporto.

d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008;
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella
fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione
qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul
merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.
È, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di
legittimità in mancanza di prova di avere appellato la sentenza del giudice tributario anche con
riferimento alla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la
volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla
giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 329, comma 2 cod. proc. civ.
2. Il secondo motivo difetta di autosufficienza in quanto non viene riprodotta testualmente la
motivazione dell’ avviso di irrogazione sanzioni„ documento al quali questa Corte non può
accedere direttamente e la cui conoscenza è necessaria per valutare la fondatezza della censura di
difetto di motivazione dell’atto proposta in questa sede.
Comunque il motivo è anche infondato.
L’ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione
analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, ma è sufficiente che sia dotata
di una motivazione succinta, purché essa dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che
possono anche essere desunte “per relationem” dall’atto di contestazione) ed evidenzi l’avvenuto
2

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L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche

esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 8649 del
13/04/2006).
È legittima la motivazione “per relationem” del provvedimento amministrativo inflittivo di sanzione
che risulti strutturata secondo un inequivoco richiamo ad altri atti del procedimento istruttorio,
conosciuti o conoscibili dai destinatari, dai quali siano ricavabili gli elementi fattuali e le ragioni
giuridiche del provvedimento, senza che sia necessario, in caso di rinvii plurimi, che gli atti
successivi contengano riflessioni ulteriori rispetto al primo, ove ciò non sia richiesto ai fini della

atto del procedimento stesso individuato negli altri atti richiamati. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11351
del 30/05/2005)
Nel caso di specie il datore di lavoro doveva essere necessariamente al corrente del contratto
collettivo di lavoro dovendolo applicare ai lavoratori dipendenti e, in ogni caso, non ha dedotto nel
giudizio di merito quale sarebbe stato l’esatto calcolo della sanzione, irrogata peraltro dall’agenzia
nei minimi.
2. Anche l’ultimo motivo va rigettato.
Pur volendo prescindere dal difetto di autosufficienza del motivo, non avendo la ricorrente chiarito
la decisività della censura e mancando un valido momento di sintesi, va osservato che l’ art. 3,
comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, (nel testo originario, introdotto dalla Legge di Conversione
23 aprile 2002 n. 73, applicabile alla specie ratione temporis), è stata dichiarato incostituzionale, per
“lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.”, dalla competente Corte (sentenza 12 aprile
2005 n. 144) “nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro
irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la
violazione”.
Tale nonna è stato introdotta per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che
continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura volte
ad incentivare l’emersione del lavoro sommerso. Il predetto meccanismo presuntivo esclude
qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività
lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento
dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare
la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore della violazione. (Cass.
Sez. U, del 13/01/2010 n. 356)
Non opera più, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, il diverso
meccanismo di determinazione della sanzione fondato su una presunzione assoluta, divenuta

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completezza della motivazione, e senza che rilevi, in tale ultima ipotesi, la omessa indicazione di un

relativa, comminandosi la sanzione in base al tempo intercorso tra l’inizio dell’anno e la
constatazione della violazione, fatta salva la prova contraria da parte del datore di lavoro.
I motivi di ricorso sottopongono, inammissibilmente, all’esame di questo giudice di legittimità
mere questioni fattuali, in ordine alle quali nella sentenza impugnata non si riscontra nessuna
violazione di legge o carenza motivazionale.
Il verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti
previdenziali, in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso,
attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva, restando, comunque,
liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14965 del 06/09/2012),
Nel caso di specie la CTR ha ritenuto, con valutazione di merito, incensurabile in sede di
legittimità, sia pure implicitamente, la insufficienza probatoria del verbale per essere basato su
dichiarazioni delle parti, ritenute inattendibili, in mancanza di ulteriori elementi probatori, al fine di
individuare l’inizio del lavori dei quattro lavoratori in nero.
Tale valutazione è anche conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene che non sia
sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione dei dipendenti in
nero, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tali affermazioni,
(cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
In conclusione il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva
dell’ intimata
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24.10.2013

sulla loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo

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