Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27357 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3753-2014 proposto da:

B.M.C., C.A., C.L.,

C.F., D.P.F., F.A.,

I.T., L.E., P.G., R.G.,

R.F.M., V.S., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO D’ITALIA 97, presso lo studio dell’avvocato PIETRO ADAMI, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

I.S.T.A.T. – ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4748/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2013 R.G.N. 6652/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. BELLE’ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PIETRO ADAMI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la domanda dei dipendenti Istat con i quali essi avevano chiesto dichiararsi il loro diritto a partecipare alle selezioni per la stabilizzazione ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519.

I ricorrenti avevano tutti svolto più di un triennio di lavoro a tempo determinato al livello III e IV, ma erano poi stati assunti a tempo indeterminato, in esito a concorso, all’inferiore livello VI e ciò prima della menzionata normativa di stabilizzazione. Essi, richiamando il fatto che la legge prevedeva l’assunzione speciale anche di chi, nel quinquennio anteriore ad essa, fosse stato in servizio per almeno tre anni, ritenevano non rilevante il fatto di essere già stati stati assunti, prima del sopravvenire di quella normativa, ad un livello inferiore, in quanto la norma non aveva quale presupposto la disoccupazione nè escludeva chi fosse già dipendente dell’ente.

Il processo aveva originariamente inizio davanti al T.A.R. Lazio, che declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario. Esso era stato quindi riassunto davanti al Tribunale di Roma, quale giudice indicato come munito di giurisdizione. Nelle more dei due gradi di giudizio davanti al giudice ordinario, la sentenza del T.A.R. del Lazio declinatoria della giurisdizione, è stata impugnata da due dei ricorrenti, nel contraddittorio anche degli altri, davanti al Consiglio di Stato, che successivamente la riformava con affermazione della giurisdizione amministrativa e rimessione al T.A.R. quale giudice di primo grado.

2. La Corte territoriale, nella 1597 decisione qui impugnata, per rigettare nel merito la domanda, ha valorizzato il tenore letterale della norma la quale, nell’ipotesi su cui facevano leva i ricorrenti, prevedeva quale requisito l’essere stato in servizio, il che comportava la necessità che il candidato appunto non fosse più in alcun modo in servizio al momento dell’intervenire della legge, rimarcando altresì la chiara ratio di consentire la stabilizzazione e quindi di assumere chi non avesse ancora un lavoro fisso. La Corte faceva poi leva sulla natura eccezionale della normativa, non estensibile a casi diversi da quella in essa previsti ed escludeva alcun dubbio di legittimità costituzionale, stante la diversità delle situazioni interessate.

3. Avverso la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, di cui uno dedicato alla vicenda sulla giurisdizione e l’altro al merito della questione giuridica.

L’Istat ha resistito con controricorso.

4. All’udienza di discussione è comparso il solo difensore dei ricorrenti, il quale ha preliminarmente dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso.

La Corte chiedeva quindi chiarimenti in merito all’evolversi del processo che era nel frattempo proseguito, come risultava dagli atti, presso il giudice amministrativo.

Il difensore dei ricorrenti, pur rilevando come fosse la controparte ad essere onerata del rilievo in ordine al sopravvenire delle sentenze amministrative di rigetto della pretesa esercitata, depositava copia della sentenza del Consiglio di Stato del 7.7.2005, con la quale era stato respinto l’appello avverso la sentenza del T.A.R. di reiezione nel merito della domanda dei ricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. e dell’art. 103 Cost., per essere maturato giudicato amministrativo sulla giurisdizione.

Il secondo motivo censura invece l’interpretazione fornita dalla Corte di merito alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, di cui afferma la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) per non essersi considerato come la disoccupazione o l’inoccupazione presso l’ente di riferimento non costituisse requisito per l’ammissione al beneficio previsto dalla norma, la cui portata non meramente assistenziale, ma anche di garanzia e tutela della P.A. sotto il profilo dell’acquisizione di professionalità già formate presso la medesima era coerente con l’interpretazione dei regime di stabilizzazione offerta dalla Corte Costituzionale.

2. Per quanto si tratti di aspetto sostanzialmente superato dalla rinuncia dei ricorrenti al motivo sulla giurisdizione (il cui effetto è che l’esame del relativo tema può avvenire solo in via incidentale, nella misura in cui ciò sia rilevante per la decisione del presente ricorso), si deve dare atto che questa sezione semplice è comunque legittimata alla piena decisione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, sulle questioni di giurisdizione in materia di pubblico impiego, in forza di decreto di assegnazione del Primo Presidente in data 10-14 settembre 2018.

3. La presente controversia, per quanto attiene ai rapporti tra le giurisdizioni, si colloca in epoca antecedente all’entrata in vigore della prima norma regolativa della c.d. transiatio iudicii (L. n. 69 del 2009, art. 59, solo successivamente seguita dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 11), di cui è stata pacificamente affermata la natura non retroattiva (Cass. 13 aprile 2012, n. 5872).

E’ altrettanto pacifico che, per effetto di Corte Costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 e prima dell’entrata in vigore della citata normativa, sussisteva comunque un principio generale di unicità processuale e quindi di transiatio iudicii, sebbene non regolato dalla legge nei propri dettagli (v. Corte Costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 punto 9, nonchè l’immediatamente successiva Cass. 4 giugno 2007, n. 13048 e, per un’applicazione concreta, Cass. 10 aprile 2014, n. 8417).

Ciò posto si deve ritenere che, a fronte della possibilità, variamente articolata, di ravvisare una continuità ed unicità processuale, con varie gradazioni di intensità anche in ragione della successiva maturazione normativa della disciplina, deve ritenersi sussistente il potere della Corte di Cassazione di acquisire, per valutare aspetti riguardanti l’intersecarsi di pronunce sulla giurisdizione presso autorità giudiziarie diverse, i dati necessari alla corretta ricomprensione del caso in una o nell’altra delle plurime possibili fattispecie.

Ciò anche tenuto conto degli evidenti profili di interesse generale che coinvolgono l’apprezzamento rispetto alla concorrenza di diverse giurisdizioni, a fronte del rischio di dispersione di energie processuali e dell’esigenza di evitare il perpetuarsi di plurime statuizioni potenzialmente contraddittorie sul medesimo oggetto del contendere.

E’ dunque rituale la richiesta alle parti – formulata dalla Corte all’udienza di discussione – di fornire gli elementi a tal fine necessari, con richiesta cui le stesse sono tenute ad adempiere, in attuazione del dovere di lealtà di cui all’art. 89 c.p.c., comma 1.

Non è questa la sede per verificare quali siano i poteri della S.C. qualora le parti non si adeguino a tali richieste o quali siano le conseguenze di tale eventuale inerzia.

Qui basti osservare che nel caso di specie, risultando dagli atti che il giudizio era proseguito nel merito anche presso il giudice amministrativo, la produzione dell’ultima sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso nel merito la causa tra le parti sui presupposti di cui sopra non costituisce, come sostenuto dal difensore in udienza, adempimento di un onere gravante sulla controparte, ma doveroso adempimento di un obbligo gravante su tutte le parti, al fine di assicurare certezza al piano processuale su cui deve muoversi la pronuncia di legittimità.

La richiesta e la conseguente acquisizione del documento prodotto dal difensore dei ricorrenti sono dunque del tutto legittime, ed anzi doverose.

3. Risulta quindi che, nell’ordine si è avuta:

declinatoria di giurisdizione da parte del T.A.R. in favore del giudice ordinario (sentenza 11239/2007);

inizio del processo davanti al giudice ordinario, che ha respinto nel merito le domande dei ricorrenti, con sentenza di primo grado 18246/2009 del Tribunale di Roma, confermata con la sentenza qui impugnata;

– riforma della menzionata sentenza del T.A.R. ad opera del Consiglio di Stato, su impugnativa di due lavoratori, con affermazione della giurisdizione amministrativa (sentenza 1549/2013);

– rigetto nel merito della domanda di tutti i lavoratori da parte del T.A.R. e poi del Consiglio di Stato, quest’ultimo con sentenza del 7.7.2015.

3.1 Nel caso di specie si è dunque formato un giudicato esplicito del g.a. sulla sussistenza della propria giurisdizione, con riferimento ai due lavoratori che impugnarono la declinatoria di giurisdizione, ma altresì un giudicato implicito nei riguardi degli altri lavoratori, in quanto essi, dopo la riforma della prima sentenza del T.A.R., dettero parimenti corso al giudizio in sede amministrativa, nel cui ambito vi sono state pronunce di merito del T.A.R. prima e del Consiglio di Stato poi, inevitabilmente fondate sulla positiva ricognizione della propria giurisdizione.

Parallelamente, come rilevato dalle difese dell’Istat, quanto meno in esito alla pronuncia di merito di primo grado del g.o., non impugnata in punto giurisdizione, si sarebbe determinato giudicato implicito, sul medesimo tema, anche a favore del g.o..

In proposito è noto il consolidato principio per cui le pronunce sulla sola giurisdizione hanno effetto c.d. panprocessuale se provenienti dalla S.C., in sede di regolamento preventivo o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, ed effetto solo in relazione al singolo processo se provenienti dai giudici di merito dei rispettivi ambiti (Cass., S.U., 23 aprile 2019, n. 11161; Cass., S.U., 22 ottobre 2018, n. 26595).

A ciò fa da sempre eccezione – secondo le medesime pronunce appena richiamate – il caso in cui l’affermazione della giurisdizione derivi da pronuncia di merito passata in giudicato che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice che l’ha emessa (tra le moltissime, Cass., S.U., 21 luglio 2015, n. 15208; Cass. S.U., 10 agosto 2005, n. 16779), con regola che ha l’effetto di contenere al massimo il rischio di conflitti positivi di giurisdizione, allorquando una delle autorità giudiziarie sia giunta alla decisione di merito, cui si colleghi il giudicato sulla giurisdizione.

Senza dubbio il giudicato implicito maturato presso il T.A.R. per i lavoratori che non impugnarono l’originaria declinatoria di giurisdizione, rientra de plano in tale ipotesi, come anche quello maturato presso il g.o.; entrambi sono quindi muniti della predetta efficacia panprocessuale.

Ma non vi possono essere ragioni per trattare diversamente il caso analogo che si verifica per i due lavoratori che impugnarono quell’originaria declinatoria e rispetto ai quali presso il giudice amministrativo si è avuta sentenza affermativa della giurisdizione, passata in giudicato e seguita solo successivamente, in esito alla rimessione in primo grado, da pronuncia sul merito. Nulla infatti giustificherebbe un diverso trattamento di questa ipotesi, in cui, come nel caso di giudicato implicito derivante dalla decisione sul merito, la decisione sulla giurisdizione si somma comunque a quella sul merito, nessuna positiva distinzione potendosi trarre per il fatto che ciò avvenga in esito ad una duplicità di sentenze tra loro consequenziali.

Pertanto, nel caso di specie, sulla giurisdizione, deve riconoscersi maturato il giudicato sia a favore del g.o., sia a favore del g.a., con conflitto a risolvere il quale non vi è da richiamare l’art. 162 c.p.c., comma 2, n. 1, tra l’altro comunque fuori gioco per non esservi stata qui impugnativa delle due pronunce da cui deriva l’affermazione della giurisdizione, ma, proprio per la sussistenza di due pronunce entrambe in giudicato, sulla nota regola di prevalenza del giudicato successivo e, quindi, di quello del Consiglio di Stato in favore della giurisdizione amministrativa.

Esattamente in questo senso, in un caso analogo di contrasto tra successive pronunce, implicite ed esplicite, sulla giurisdizione, v. Cass., S.U., 22 settembre 2015, n. 23538.

La sentenza di primo grado in sede ordinaria, in cui si annida l’affermazione del giudicato implicito in favore del g.o. risale del resto al 2009 e l’appello è del 2010, mentre la pronuncia del Consiglio di Statto affermativa della giurisdizione del g.a. è del 2013 ed evidentemente ancora successive sono le pronunce di merito del T.A.R. e del Consiglio di Stato.

Non vi è quindi dubbio che la regola di prevalenza cronologica sopra delineata porti a riconoscere (per quanto in senso non del tutto conforme agli approdi di questa Corte rispetto al contenzioso sulle c.d. stabilizzazioni) la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

D’altra parte, la rinuncia dei ricorrenti al motivo di impugnazione relativo alla giurisdizione non può impedire di apprezzare incidentalmente l’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione, stanti le finalità d’interesse pubblico all’eliminazione dell’incertezza sulle situazioni giuridiche ed alla stabilità delle decisioni, cui la rilevazione del giudicato risponde (Cass., S.U., 16 giugno 2006, n. 13916).

3.2 Tutto ciò, nella peculiarità della vicenda di causa, ha plurimi effetti.

In primo luogo, ne deriva l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’insistenza sul motivo di merito, il secondo, presso il giudice privo di giurisdizione, non può certo portare alla decisione sullo stesso.

Difetta poi ogni interesse dei ricorrenti, come palesato dalla stessa rinuncia al primo motivo da essi formulata ed anche per il principio del c.d. ne bis in idem, alla rimessione del processo alla giurisdizione amministrativa, atteso che in tale sede giurisdizionale è intercorsa, sul medesimo oggetto del contendere e fra le stesse parti, definitiva decisione di merito per loro sfavorevole.

4. Le spese del giudizio di legittimità restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito o anticipate dall’erario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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