Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27357 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 29/10/2018), n.27357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4359/2017 proposto da:

G.A., V.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO PELLICANO’, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

09/07/2016, RG. n. 67/2016 VG, Rep. n. 1422/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.A. e V.A., con ricorso L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 3, depositato il 30.12.2015, chiedevano alla Corte di Appello di Catanzaro di dichiarare il loro diritto all’equa riparazione del danno morale subito in conseguenza dell’irragionevole durata di un processo previdenziale dalle stesse promosso, iniziato dinanzi alla Pretura di Palmi, G.L., con atto depositato l’11.04.1997, e definito, in tre gradi di giudizio, con sentenza della Corte di Cassazione depositata il 19.06.2015, e, conseguentemente, di condannare il Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore della somma ritenuta di giustizia secondo i parametri indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, a titolo di equa riparazione del danno morale subito, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre al pagamento delle spese del procedimento.

A tal fine le ricorrenti deducevano che: Con separati ricorsi depositati l’11/04/1997, avevano adito l’allora Pretore di Palmi, Giudice del Lavoro, ed esponendo di essere braccianti agricole iscritte negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e di avere percepito negli anni (OMISSIS) l’indennità di disoccupazione agricola nella misura di Lire 800 giornaliere, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 497/88, avevano chiesto accertarsi e dichiararsi il loro diritto all’adeguamento del valore monetario, secondo indici Istat dell’indennità di disoccupazione agricola percepita nei detti anni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, e con gli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c., con il favore delle spese.

Il Pretore di Palmi con sentenza n. 1593/2005, previa riunione dei ricorsi, rigettava le domande, nulla per le spese.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, rigettava l’appello, compensando interamente le spese di giudizio.

Con ricorso notificato il 10.01.2013 le ricorrenti proponevano ricorso per cassazione. Con sentenza n. 12729/2015 depositata il 19.06.2015 la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso, nulla per le spese.

In relazione a tale giudizio, le ricorrenti chiedevano accertarsi e dichiararsi la violazione dell’art. 6 CEDU, par. 1, ratificata con L. n. 848 del 1955, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, con conseguente diritto all’equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2.

Il Giudice designato dal Presidente della Corte di Appello Con decreto del 21/01/2016, in accoglimento del ricorso, ingiungeva al Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, in favore di G.A. e V.A., la somma di Euro 444,32 per ognuna a titolo di equa riparazione, nonchè la somma di Euro 334,00, oltre Euro 27,00 per spese, a titolo di spese e compenso del procedimento, da distrarsi in favore dell’avv. Antonino Pellicano giusta richiesta in atti. Autorizzava in mancanza la provvisoria esecuzione.

Le ricorrenti interponevano opposizione ex art. 5 ter, con un unico motivo di gravame, ovvero, per l’omessa pronuncia sulla domanda espressamente formulata, di condanna dell’Amministrazione per il pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di equo indennizzo.

La Corte di Appello di Catanzaro, con decreto dell’1 giugno 2016, rigettava l’opposizione e condannava le opponenti in solido al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, andava escluso che nel decreto opposto dovessero essere liquidati interessi legali sulle somme dovute a titolo di indennizzo, siccome non ancora maturati.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da G.A. e V.A. per un motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. In prossimità dell’Udienza Camerale, G.A. e V.A. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso G.A. e V.A. lamentano illegittimità per violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, in combinato disposto con l’art. 1173 c.c. – Motivazione illogica e contraddittoria (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Secondo le ricorrenti, avrebbe errato la Corte distrettuale nel rigettare la domanda di riconoscimento degli interessi legali sull’equo indennizzo liquidato in considerazione della nuova struttura del giudizio di equa riparazione modificato dalla novella del 2012 da procedimento contenzioso in procedimento monitorio, non tenendo conto che l’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, ha natura indennitaria e non è cambiata per la semplice modifica del procedimento. La Corte distrettuale non avrebbe considerato neppure, sempre secondo le ricorrenti, che gli interessi vanno riconosciuti dalla proposizione del ricorso e non dal momento in cui il decreto, che accoglie il ricorso, viene notificato al Ministero della Giustizia, posto che il deposito del ricorso è esso stesso atto introduttivo del giudizio

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato che, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo ha natura indennitaria, tanto è vero che non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 c.c., nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, essendo, invece, ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, par. 1, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole. Dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante, il carattere di incertezza e di illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8712 del 2006 e 2248 del 2007).

A sua volta, premesso che gli interessi legali sull’indennizzo decorrono dalla data della domanda giudiziale di equa riparazione, semprechè, tuttavia, essi siano stati richiesti (Cass. nn. 15732/16 e 24962/11), si rileva che il ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 3, costituisce atto introduttivo della relativa domanda. Pertanto, a somiglianza di quanto accade per l’omologo procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 c.p.c. e ss. (cfr. Cass. nn. 5035/99 e 9311/90, riferite agli interessi anatocistici), anche nel caso in esame gli interessi legali decorrono dalla data del deposito del ricorso e non dal momento in cui quest’ultimo, unitamente al decreto di accoglimento, sia stato notificato al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 5 , comma 1, stessa legge.

Pertanto, ha errato la Corte distrettuale nel disconoscere gli interessi sull’equo indennizzo liquidato e nel ritenere che gli interessi andavano calcolati dalla notifica del decreto che aveva accolto il ricorso e non invece dal deposito del ricorso presso la Cancelleria della Corte adita.

In definitiva, il ricorso va accolto il decreto impugnato va cassato e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito riconoscendo gli interessi legali sulla somma dovuta a decorrere dalla domanda fino al soddisfo. Il Ministero della Giustizia va condannato al pagamento delle spese del giudizio di merito e del presente giudizio, così come vengono liquidate con il dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Pellicanò, per dichiarato anticipo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce gli interessi legali sulla somma dovuta a decorrere dalla domanda fino al soddisfo. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 500 per il giudizio di merito, oltre accessori come per legge e in Euro 350 per il presente giudizio di cassazione,oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Pellicanò.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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