Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27357 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23294-2010 proposto da:

E.L.C.A: ESCAVAZIONE – LAVORAZIONE – COMMERCIO ARDESIE s.n.c. (C.F.:

(OMISSIS)), in persona dei soci e amministratori D.C.

E. e D.F., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Capranica n. 78, presso lo studio dell’avvocato Mazzetti Federico,

dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’avvocato Antonino

Bongiorno Gallegra, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE OPERA PIA “DE FERRARI” DI MOCONESI (C.F.: (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio

dell’Avvocato Alessio Petretti, dal quale è rappresentata e difesa,

unitamente all’Avvocato Griffi Antonio, per procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.I.V.;

D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 367 del 2010 della Corte d’appello di Genova,

depositata il 24 marzo 2010;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 novembre 2011 dal Consigliere Dott. Stefano Petitti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex

art. 380-bis cod. proc. civ..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la s.n.c. ELCA conveniva in giudizio F.I. V. e, successivamente, D.G. chiedendo la pronuncia di sentenza dichiarativa della intervenuta prescrizione acquisitiva ventennale della proprietà di alcuni terreni in (OMISSIS);

che i convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda deducendo di aver acquistato i terreni in questione dalla Opera Pia De Ferrari della quale chiedevano la chiamata in causa per essere dalla stessa eventualmente manlevati;

che l’Opera Pia si costituiva e sosteneva l’infondatezza della domanda proposta dalla società attrice;

che l’adito Tribunale di Chiavari rigettava la domanda con sentenza 25 maggio 2006 avverso la quale la soccombente società ELCA proponeva appello;

che la fondazione Opera Pia De Ferrari resisteva al gravame, mentre F.I.V. e D.G. non si costituivano nel giudizio di secondo grado;

che con sentenza 24 marzo 2010 la Corte di appello di Genova rigettava il gravame osservando: che la domanda introduttiva era stata formulata dalla Elca di Dondero Guido e Carlo Enrico s.n.c., società costituita con atto notarile registrato in data 1 aprile 1993; che in precedenza esistevano altre società – denominata s.n.c. ELCA di Dondero Gerolamo e Guido – dalla quale G. decise di recedere con cessione delle quote a D.C.E. e costituzione di una nuova società; che si trattava di soggetti distinti, anche per composizione societaria; che analoghe considerazioni valevano quanto alla ELCA di Dondero Gerolamo e Guido società in accomandita semplice costituita il 20 dicembre 1957; che quindi la società attrice al momento dell’instaurazione del giudizio si era appena costituita per cui non poteva vantare un possesso efficace ai fini della maturazione della usucapione; che nella specie non era invocabile la previsione di cui all’art. 1146 cod. civ. non avendo al riguardo la società attrice formulato alcuna istanza;

che la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova è stata chiesta dalla s.n.c. Elca con ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la fondazione Opera Pia De Ferrari, mentre gli intimati F.I.V. e D. G. non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… 5) Con i due motivi di ricorso la s.n.c. Elca denuncia: a) vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello ha errato nell’affermare – con motivazione contraddittoria, sbagliata ed in contrasto con i certificati camerali e con i documenti esibiti – che essa ricorrente sarebbe soggetto del tutto nuovo e distinto rispetto alla precedente società avente la stessa denominazione e dalla s.a.s. Elca costituita nel 1957: si tratta invece della stessa società, avente lo stesso numero di iscrizione al REA e lo stesso codice fiscale, trasformata da s.a.s. in s.n.c. e con modifiche soggettive a seguito del decesso o del recesso di alcuni soci senza la nascita di un nuovo e distinto soggetto (primo motivo); b) violazione degli artt. 2284, 2285, 2300 e 2498 c.c. deducendo: che tra le modifiche dell’atto costitutivo previste per le società di persone va ricompresa la trasformazione della società che non da luogo ad un nuovo ente, come non comporta la creazione di un nuovo ente la cessione della quota nelle società di persone ovvero la modifica dell’atto costitutivo (secondo motivo).

6) Il relatore ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per l’infondatezza e, in parte, l’inammissibilità dei riportati motivi posti a base del ricorso e che si risolvono essenzialmente, pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, in una critica in ordine: alla creazione o meno di nuovi soggetti a seguito della trasformazione della s.a.s. ELCA (costituita nel 1957) nella s.n.c. ELCA di Dondero Gerolamo e Guido (costituita nel 1982) e della costituzione (nel 1993) della società ricorrente a seguito della cessione di quote da D.G. a D.C.E.; all’interpretazione da parte della Corte di merito dei menzionati atti del 1957, del 1982 e del 1993; alla valutazione delle vicende relative alla citate società. Si tratta di attività tutte riservate al giudice del merito il cui risultato è insindacabile in sede di legittimità ove – come appunto nella specie – sorretto da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Sono poi inammissibili – per la loro genericità oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito – le censure mosse dalla ricorrente relative alla mancata considerazione delle risultanze processuali cui ha fatto genericamente riferimento la s.n.c. Elca ( “certificati camerali e documenti”: pagina 16 del ricorso ) e del contenuto dei sopra citati atti di costituzione. Il proposito è appena il caso di evidenziare che nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata: nella specie le censure mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle prove documentali genericamente indicate in ricorso e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di dette prove.

7) Considerato quindi che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio … rimette gli atti al Presidente per la fissazione dell’adunanza della Corte a norma degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

che il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa in camera di consiglio;

che si rende quindi necessario rinviare la causa a nuovo ruolo perchè possa essere trattata in pubblica udienza presso la seconda sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza presso la seconda sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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