Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27357 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27357 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 21720-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FACCHINI GIULIA deceduta, ALATI ALDO, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, rappresentati e
difesi dall’avvocato DI MAMBRO VINCENZO giusta delega
in calce;

Data pubblicazione: 06/12/2013

- controricorrenti nonchè contro

ALATI ANNA;
– intimata –

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di LATINA,

188/2007

della

depositata il

07/06/200y;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

avverso

R.G. 21720/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n.
188/40//07, depositata il 7.6.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Frosinone n. 183/01/2003 che, in parziale accoglimento del ricorso del
contribuente,con riferimento all’atto di compravendita di diversi immobili, riteneva applicabile a

giudicato dalla CTR Roma nei confronti della parte acquirente, a fronte del maggior valore
accertato di L.303.800.000, ritenendo la CTR non preclusivo il giudicato esterno meramente
processuale sfavorevole formatosi nei confronti della parte venditrice
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato un unico motivo con cui si
deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1306 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, n.
tre, c.p.c., rilevando come anche una sentenza a contenuto meramente processuale, quale quella,
nel caso di specie, che afferma l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire,
relativamente al curatore del fallimento, costituisca giudicato diretto nei confronti del debitore
solidale che osta all’applicazione del giudicato “riflesso”.
I contribuenti si sono costituiti con controricorso.
Il ricorso, dopo un primo rinvio a nuovo ruolo all’udienza del 15 maggio 2013 “per l’acquisizione
del fascicolo di merito al fine di valutare la posizione della sig.ra Facchini Giulia, deceduta in data
17.9.2001”, è stato discusso alla pubblica udienza del 24.10.2013, in cui il PG ha concluso come
in epigrafe.
Motivi della decisione
È documentalmente provato dal certificato di morte che la sig. Facchini Giulia è deceduta in data
17.9.2001, in epoca antecedente la sentenza di primo grado, pronunciata nel 2003.
L’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e
notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla
eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove
l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la
disciplina di cui all’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26279 del 16/12/2009)
Qualora, quindi, uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (nella specie, la
morte della parte) si verifichi nel corso del giudizio tributario di primo grado, prima della chiusura
della discussione in pubblica udienza o prima della discussione in camera di consiglio e tale
evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce, a norma
dell’art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e
1

favore delle parti venditrici l’importo dichiarato di L. 220.000.000, definito con sentenza passata in

contro i soggetti effettivamente legittimati; ne consegue che l’atto di appello deve essere notificato
agli eredi, non potendosi ritenere valida la notifica compiuta all’originario difensore della parte
defunta. (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18128 del 26/07/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 259 del
07/01/2011).
Va, conseguentemente, cassata senza rinvio la sentenza di appello nei confronti di Facchini Giulia
in quanto, ai sensi del’art. 382, comma terzo, c.p.c., il processo non poteva essere proseguito nei
confronti della stessa, stante la nullità della notifica dell’atto di appello nei suoi confronti.

predetta l’importo dichiarato nell’atto di compravendita di £ 220.000.000 , definito con sentenza
passata in giudicato dalla CTR di Roma nei confronti della parte acquirente.
Occorre, tuttavia, verificare se il giudicato formatosi nei confronti della sig. Facchini Giulia (parte
acquirente) si estenda anche ai coobbligati in solido sig. Alati Aldo e Alati Angelo Franco (parti
venditrici) .
Tutte le parti contraenti, (acquirenti e venditori) secondo quanto stabilito dagli articoli 52 e 57 del
d.P.R. n. 131/86, sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta.
Anche in materia tributaria trovano applicazione i principi civilistici sulle obbligazioni solidali, i
quali, naturalmente, devono subire i necessari adattamenti per l’influenza sull’assetto del rapporto
obbligatorio degli effetti dell’accertamento tributario e della particolare struttura del processo
tributario.
Nella fattispecie il giudicato favorevole alla sig. Facchini Giulia è estensibile alle parti venditrici,
condebitori solidali, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1306,secondo comma, cod.
civ.
Nell’ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, che abbiano tutti impugnato l’atto
impositivo, la definitività di detto accertamento nei confronti di uno dei debitori in solido consente
agli altri condebitori di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore di uno dei
condebitori, sopravvenuto al ricorso, nel giudizio promosso avverso l’atto impositivo, sempre che
le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore,
come nella fattispecie e sempre che non si sia già formato un diverso giudicato (cfr Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 8169 del 11/04/2011)
Va, quindi, cassata senza rinvio la sentenza di appello perché il processo non poteva essere
proseguito nei confronti di Facchini Giulia, rigettando, nel resto, il ricorso dell’Agenzia.
La particolarità della questione costituisce giusto motivo per l’integrale compensazione tra le parti
delle spese del giudizio.
PQM
2

Passa, quindi, in giudicato la sentenza di primo grado che riteneva applicabile nei confronti della

ESENTE t) ,:,
Al
N. 131 T._L. _ 5
MATERIA TRIBUTARIA
cassa senza rinvio la sentenza di appello perché il processo non poteva essere proseguito nei
confronti di Facchini Giulia.
Rigetta nel resto, il ricorso dell’Agenzia.
Dichiara compensate le spese del giudizio

Così deciso in Roma, il 24.10.2013

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