Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27356 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23610-2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

F.C., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MONICA ROCCATO;

– controricorrente –

nonchè contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 24/01/2018

R.G.N. 2321/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MANUELA MASSA;

udito l’Avvocato MONICA ROCCATO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Latina, all’esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., proposto da F.C., ha omologato, quale requisito sanitario, “invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%” e compensato per metà le spese del procedimento condannando l’Inps al pagamento della parte residua in favore del procuratore antistatario, liquidata in complessivi Euro 606,00 per compensi, oltre accessori di legge, anche ponendo a carico dell’Istituto le spese per l’accertamento peritale.

2. Avverso tale decisione, con riguardo alle spese, l’Inps propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost., affidato a due motivi cui resiste con controricorso F.C.. L’Azienda sanitaria locale di Latina è rimasta intimata.

3. La sesta sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 29935 del 2019, ha sollecitato un approfondimento di natura nomofilattica volto ad indagare se l’accertamento tecnico preventivo, di cui all’art. 445 bis c.p.c., espressamente previsto per le “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222″, possa essere utilizzato anche nelle controversie, come quella in esame, dirette ad accertare il requisito sanitario utile a conseguire l’esenzione dal pagamento al ticket sanitario ed altresì a valutare, eventualmente, i soggetti legittimati passivi in tali controversie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,113 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

Deduce parte ricorrente che erroneamente il tribunale aveva condannato l’Inps alle spese del giudizio pur essendo quest’ultimo risultato vittorioso. Precisa che parte ricorrente aveva adito il Tribunale per il riconoscimento della invalidità civile nella misura del 74% al fine di ottenere l’assegno mensile di assistenza e, comunque, nella misura del 67% per il riconoscimento del diritto all’esenzione dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) L. n. 638 del 1983, ex art. 10.

Il CTU, in sede di ATP, aveva concluso l’indagine peritale statuendo che il periziato era affetto da patologie invalidanti nella misura del 68%. A fronte di tali circostanze, l’INPS lamenta la erroneità della condanna alle spese poichè l’accertamento peritale aveva escluso la fondatezza delle pretese nei confronti dell’Inps (assegno), attesa l’estraneità dell’istituto al procedimento amministrativo di concessione della prestazione relativa alla esenzione dal pagamento del ticket.

5. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., del D.L. n. 112 del 1998, art. 130, della L. n. 248 del 2005 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Con tale motivo, l’Istituto rileva la mancata condanna alle spese degli altri soggetti chiamati in giudizio e legittimati passivi (ASL) ai fini della prestazione relativa all’esenzione dal pagamento del ticket.

6. I due motivi, connessi in quanto entrambi riferiti alla regolazione delle spese relative all’espletamento del procedimento previsto dall’art. 445 bis c.p.c., vanno trattati congiuntamente.

4) E’ opportuno premettere che il ricorso in esame è rivolto a decreto di omologa emesso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 4 e questa Corte di legittimità ha, in svariate occasioni, chiarito che il decreto emesso dal giudice dell’ATP, è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, costituente provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti (ex plurimis Cass. n. 6085 del 2014; Cass. n. 4365 del 2017; Cass. n. 33143 del 2019). Si è, pure, espressamente ricordato (Cass. n. 33143 del 2019 cit.) che tale regime delle impugnazioni è diretta conseguenza del fatto che il procedimento in parola non è finalizzato alla proposizione di una domanda in sede giudiziaria ma risulta piuttosto collegato alla proposizione di eventuali, future domande di tipo amministrativo e, dunque, non si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività.

Da tale considerazione discende che, nel presente giudizio, non possono essere esaminate neanche le questioni relative alla estensione soggettiva del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all’art. 445 bis c.p.c., in quanto estranee alla regolazione delle spese, unico aspetto per cui il decreto di omologa, in sè non impugnabile, assume il carattere di provvedimento giudiziale decisorio e definitivo. Qualunque pronuncia diversa da quella relativa alle spese, dunque, non sortirebbe alcun effetto decisorio tra le parti e sarebbe inutiliter data.

5. Le doglianze dell’Inps, fatte salve le precisazioni appena fatte, sono fondate in ragione del fatto che il Tribunale ha violato la regola della soccombenza fissata dall’art. 92 c.p.c.. E’ stato infatti chiarito che, in tema di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte (Cass. n. 12028 del 2016; Cass. n. 24458 del 2019).

6. Nella specie, a fronte di una domanda volta ad accertare, nei riguardi dell’INPS, che l’odierna intimata si trovava nelle condizioni di invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74% (al fine della successiva liquidazione dell’assegno mensile di assistenza) e, in ogni caso, del 67%, al fine del successivo riconoscimento del diritto all’esenzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria L. n. 638 del 1983, ex art. 10, sfera di competenza del tutto estranea a quella esercitata dall’INPS, il CTU ha accertato che la stessa intimata è ” invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%…percentuale 68% a decorrere dal 25 maggio 2017″ per come debitamente trascritte alle pagine 4 e 5 del ricorso per cassazione).

7. Pertanto, non risultando integrata la condizione di invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74%, ha errato il giudice a porre le spese di lite a carico dell’INPS.

8. In accoglimento del ricorso, il decreto va conseguentemente cassato quanto alla regolazione delle spese e, potendo la questione essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va disposta la compensazione delle spese sia della fase di a.t.p.o. che del presente giudizio di legittimità, in ragione della peculiarità della situazione processuale determinatasi nella concreta fattispecie.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, compensa le spese della fase dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio e del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA