Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27356 del 29/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 29/12/2016, (ud. 23/09/2016, dep.29/12/2016),  n. 27356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27495-2011 proposto da:

VASS S.r.l., c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA DANTE, 119,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO DRAGO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1335/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso, per la condanna alle spese ex art. 384 c.p.c. anche per le

spese di questo giudizio con distrazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Vass srl (incorporante della Ca.Di.Gi Costruzioni srl) ricorre per cassazione contro la sentenza n. 1335/11 con la quale la Corte di appello di Palermo – pronunciandosi quale giudice di rinvio a seguito della cassazione della precedente sentenza della stessa corte n. 779/03 ed in accoglimento dell’appello della stessa Vass avverso la sentenza di primo grado – ha accolto un’azione negatoria servitutis proposta dalla dante causa della Vass, Ca.Di.Gi Costruzioni, nei confronti del Condominio dell’edificio di (OMISSIS), condannando altresì quest’ultimo alla refusione in favore della Vass delle spese di tutti gradi di giudizio.

Il ricorso attinge la liquidazione delle spese operata in favore della ricorrente nella sentenza gravata. Con l’unico motivo di impugnazione, promiscuamente riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e L. n. 792 del 1942, art. 24 e del D.M. Ministero della Giustizia n. 585 del 1994 e D.M. Ministero della Giustizia n. 127 del 2004, nonchè il vizio di omessa motivazione, in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa disattendendo immotivatamente le singole voci esposte nelle note spese depositate per ciascun grado di giudizio e non attenendosi ai minimi tariffari.

Il Condominio non si è costituito in questa sede.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 23.9.16, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

la ricorrente in sostanza lamenta che la corte d’appello, liquidando le spese di lite per il primo ed il secondo grado di giudizio, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio, abbia riconosciuto diritti, onorari e spese in misura inferiore a quanto richiesto nelle notule depositate in atti, senza motivare la ragione della eventuale soppressione di voci e senza dar conto del rapporto tra la liquidazione effettuata ed il valore della lite, da determinare, trattandosi di azione negatoria servitutis, moltiplicando per cinquanta la rendita catastale del fondo servente, documentata dal certificato catastale prodotto nel giudizio di rinvio ed espressamente indicata già nella citazione introduttiva.

In particolare, la ricorrente censura la sentenza gravata per le seguenti ragioni:

per il primo grado, per aver ingiustificatamente ridotto le spese da Euro 254,29 ad Euro 200 e le competenze da Euro 2.360,20 a Euro 1.000 e per aver liquidato gli onorari in Euro 1.500, laddove gli onorari minimi ammontavano ad Euro 4.586,13.

per il secondo grado, per aver ingiustificatamente ridotto le spese da Euro 500,51 ad Euro 200 e le competenze da Euro 1.569,40 a Euro 1.000 e per aver liquidato gli onorari in Euro 1.500, laddove gli onorari minimi ammontavano ad Euro 3.478,28.

per il giudizio di cassazione, per aver ingiustificatamente ridotto le spese da Euro 1.001,72 ad Euro 200 e per non avere liquidato competenze (a fronte di una richiesta in notula di Euro 1.505,04).

per il giudizio di rinvio, per aver ingiustificatamente ridotto le spese da Euro 569,24 ad Euro 200 e le competenze da Euro 2.254,00 a Euro 1.000 e per aver liquidato gli onorari in Euro 1.500, laddove gli onorari minimi ammontavano ad Euro 4.735,00.

Il motivo è fondato.

La Corte d’Appello, nonostante che per ciascuno dei gradi di giudizio la difesa della Vass avesse depositato la nota spese, ha proceduto alla liquidazione sintetica senza dar conto nè dell’eventuale esclusione di determinate voci esposte nelle note spese, e delle ragioni di tale eventuale esclusione, nè del criterio seguito per l’individuazione del valore della causa.

La liquidazione delle spese operata dalla corte distrettuale non risulta dunque sorretta da un’adeguata motivazione in ordine al rispetto dei minimi tariffari. Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata, nel capo concernente la liquidazione delle spese, perchè il giudice di rinvio riliquidi dette spese dando conto delle eventuali ragioni di scostamento rispetto alle note spese depositate dalla parte vittoriosa e del valore concretamente attribuibile alla causa; quest’ultimo, giova precisare, andrà determinato ai sensi dell’art. 15 c.c. e, a tal fine, il giudice di rinvio dovrà verificare se l’atrio oggetto della servitù di passaggio negata dalla sentenza gravata costituisca o meno porzione autonomamente identificabile e distinta rispetto alle altre parti dell’immobile di proprietà della Vass srl. Ciò ai fini dell’applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte (sentt. nn. 2970/87, 988/95), che, per la determinazione del valore della controversia nelle cause in tema di servitù ai sensi DELL’ART. 15 c.p.c. (applicabile per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente in forza del richiamo al codice di procedura civile contenuto nel D.M. n. 585 del 1994, art. 6 e nel D.M. n. 127 del 2004, art. 6), occorre aver riguardo al valore dell’intero fondo servente e non a quello del peso destinato ad incidere sul bene per effetto della servitù e neppure a quello della singola porzione di esso direttamente interessata dal peso, a meno che non si tratti di una porzione autonomamente identificabile e distinta rispetto alle parti rimanenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla corte d’appello di Palermo, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA