Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27356 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23294-2010 proposto da:

LA TORRE DI BABELE SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA, in liquidazione

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Stoppani n. 1, presso lo

studio dell’Avvocato Scuderi Andrea, dal quale è rappresentata e

difesa per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 42, presso lo studio

dell’Avvocato Vincenzo La Russa, rappresentato e difeso dall’Avvocato

Politi Giuseppe per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 418 del 2010 della Corte d’appello di Catania,

depositata il 3 maggio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 novembre 2011 dal Consigliere Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Giuseppe Politi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso in senso conforme alla relazione ex

art. 380-bis cod. proc. civ..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con sentenza depositata il 17 novembre 2004 il Tribunale di Catania, all’esito del giudizio possessorio promosso da S. S. nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l.

“La Torre di Babele”, condannava la detta Cooperativa ad arretrare, mediante demolizione, il corpo di fabbrica dalla stessa costruito a distanza di meno di sei metri dal confine con la proprietà dello S.;

che avverso la detta sentenza la soccombente cooperativa proponeva appello al quale resisteva lo S.;

che con sentenza resa pubblica mediante deposito il 3 maggio 2010, la Corte di appello di Catania rigettava il gravame osservando: che il manufatto in questione (costituente una rampa di acceso ad un garage interrato) era stato eretto ad una altezza variabile da 1,70 a 2,00 metri con riferimento al piano di campagna e ad un’altezza inferiore rispetto al livello imposto per l’altezza degli edifici (pari a m.

344 s.l.m.);

che, ai fini dell’osservanza della norma generale sulle distanze di cui all’art. 873 c.c., la nozione (legislativamente unica) di “costruzione” andava estesa a qualsiasi opera non interamente interrata rispetto al suolo ed emergente dal piano di campagna inteso come livello naturale medio del terreno in una determinata zona; che – come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità – a tale nozione occorreva far riferimento ai fini del computo delle distanze legali non potendosi tener conto delle determinazioni del piano di zona come invece sostenuto dalla cooperativa appellante;

che la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania è stata chiesta dalla Società Cooperativa Edilizia a r.l. “La Torre di Babele” con ricorso affidato ad un solo motivo, cui S. S. ha resistito con controricorso;

che con l’unico motivo di ricorso la citata Cooperativa denuncia:

violazione dell’art. 873 cod. civ., del D.M. n. 1444 del 1968, della Legge Urbanistica n. 1150 del 1942, delle prescrizioni urbanistiche del piano di zona approvato dal Comune di Tremestieri;

che la ricorrente deduce che la Corte di appello non ha considerato che le distanze di sei metri dal confine e di dodici metri tra i fabbricati si applicano in inscindibile connessione con la norma del medesimo strumento urbanistico attuativo che impone di adottare per gli edifici un piano o quota di campagna di 344 metri sul livello del mare;

che, osserva la ricorrente, le due previsioni vanno lette ed applicate congiuntamente in una visione organica e globale dell’intera zona al fine di applicare la disciplina integra-trice sulle distanze legali;

che il detto criterio risponde al principio di “unitarietà” degli strumenti urbanistici ed è alla base dell’opinione giurisprudenziale secondo cui assume rilevanza il piano di quota allorchè tale piano sia il frutto di una specifica disposizione dello strumento urbanistico locale;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 3S0-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) 5) Il relatore ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per la manifesta infondatezza del riportato motivo che si pone in netto ed insanabile contrasto con i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui, ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 cod. civ. o da norme regolamentari integrative, la nozione di “costruzione” comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (tra le tante, sentenza 22/10/2007 n. 22086). Agli effetti di cui al l’art. 873 c.c., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, deve essere unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria (sentenze 7/10/2005 n. 19530; 26/1/2005 n. 1556).

Ne consegue che, come correttamente affermato dalla Corte di appello ed al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, al fine di stabilire se un corpo di fabbrica debba essere considerato interrato o fuori terra, occorre far riferimento allo stato reale e non virtuale dei luoghi e, quindi, alla quota naturale (quota di campagna) ossia al livello naturale del terreno e non all’eventuale più elevata quota altimetrica assegnata dal piano di zona. Va aggiunto che i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente si riferiscono a norme urbanistiche locali concernenti il limite dell’altezza dei fabbricati e non la misurazione delle distanze di cui all’art. 873 c.c..

Considerato quindi che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio”.

Rilevato che entrambe le parti hanno depositato memoria;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, non apparendo le deduzioni della società ricorrente idonee ad indurre a differenti conclusioni;

che invero, in aggiunta alle osservazioni contenute nella relazione, si deve rilevare che questa Corte ha avuto modo di affermare che “quando, al fine di stabilire le distanze legali tra costruzioni sporgenti dal suolo, i regolamenti edilizi dettano i criteri per la misurazione delle altezze dei fabbricati frontistanti, queste devono essere determinate con riferimento al piano di posa, che è quello dell’originario piano di campagna e non la quota di terreno sistemato” (Cass. n. 6058 del 2006);

che d’altra parte, occorre evidenziare che non è controversa la circostanza che il suolo di proprietà del resistente si trova al di fuori del piano di zona in attuazione del quale è stato realizzato il fabbricato di proprietà della ricorrente;

che i piani particolareggiati, ai quali il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, comma 3 consente di derogare alle distanze stabilite dai commi precedenti, opera con riferimento ai fabbricati inseriti all’interno del piano;

che “in tema di distanze tra edifici, ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è recata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c. che consente ai Comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensì dallo stesso art. 9, comma 1 (nella specie, la norma di cui alle “Zone A”, prevista dal n. 1 di detto comma 1), quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva” (Cass. n. 12424 del 2010);

che il ricorso deve quindi essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA