Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27355 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20874-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S., ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 833/22/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata l’08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 833/22/18 depositata in data 8.3.2018 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce dichiarava estinto l’appello avverso la sentenza n. 3720/2/15 della Commissione tributaria provinciale di Lecce, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposti da M.S. contro due estratti di ruolo impugnati unitamente alle relative cartelle di pagamento a suo dire mai notificate, per II.DD. 2009 e 2010;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo, mentre il contribuente e l’Agente della riscossione sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo di ricorso, – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016, per aver la CTR dichiarato l’estinzione del giudizio in presenza di domanda accettata di accesso alla definizione agevolata del debito ex art. 6 della previsione di legge sopra citata, nonostante la mancata prova del pagamento delle rate e la richiesta esplicita dell’Agenzia di rinvio della controversia per la verifica di tale adempimento;

-Il motivo è fondato. Va al proposito ricordato che il D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv. in L. n. 225 del 2016, “Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21 aprile 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.”. Il comma 4, inoltre, dispone: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero (…)”;

– Orbene, non è previsto dal sistema normativo che la mera proposizione della istanza di definizione agevolata, anche se accettata dall’Agenzia, produca di per sè l’effetto estintivo del giudizio in corso, in assenza di attestazione dell’Agenzia di intervenuto pagamento del debito. Nè cogliè nel segno il richiamo da parte della CTR alla motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 5497 del 03/03/2017, in cui l’estinzione è intervenuta in presenza di rinuncia agli atti per intervenuta definizione della lite. Infatti, ivi si legge: “Il ricorrente, in data 16.12.2016, ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6, convertito nella L. n. 225 del 2016 ed ha contestualmente dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo le parti definito la causa nelle forme e secondo le modalità previste dal citato provvedimento legislativo; il ricorrente ha rinunciato, pertanto, agli atti del presente giudizio, chiedendo, quindi, la declaratoria di estinzione del medesimo, con compensazione integrale delle spese.”. Al contrario, nel caso in esame, vi era una richiesta espressa dell’Agenzia di differimento dell’udienza per la verifica dell’intervenuto pagamento;

-La sentenza impugnata va dunque riformata e, a seguito della cassazione, segue rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, sez. staccata di Lecce, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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