Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27355 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27355
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26705-2010 proposto da:
F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell’avvocato GARCEA
FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ OLMAC SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. RANDACCIO
1, presso lo studio dell’avvocato MORCELLA MANLIO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CORUZZI PIER LUIGI, giusta procura
a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 423/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA
dell’11.8.09, depositata il 05/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Pier Luigi Coruzzi che si
riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso con condanna
alle spese.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che non ricorrono le condizioni previste dall’art. 375 cod. proc. civ. per la decisione della causa in camera di consiglio.
P.Q.M.
Dispone la trattazione della causa alla pubblica udienza presso la seconda Sezione civile. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011