Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27355 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27355 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 2039 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrentecontro
Torrisi Francesco
-intimato—

per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Sicilia, sede di Catania, sezione
18°, depositata in data 15 novembre 2005, n. 241/18/05;
RG n. 2039/2007
Angelina-M

Data pubblicazione: 06/12/2013

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 22
ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso

In esito ad un accertamento induttivo, Francesco Torrisi fu
destinatario di un avviso di accertamento concernente l’iva
afferente all’anno d’imposta 1992, fondato sulla presunzione che il
contribuente, che aveva proceduto a più acquisti di oro usato presso
istituti bancari ricavandone guadagni dopo averlo rivenduto, aveva
svolto tale attività in chiave imprenditoriale, risultando in
conseguenza soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto.
L’impugnazione proposta da Torrisi è stata accolta dalla
Commissione tributaria provinciale, con sentenza che la
Commissione tributaria regionale ha confermato nel merito,
affermando la mancanza di prova alcuna in ordine alla natura
imprenditoriale dell’attività svolta; la sentenza ha aggiunto che
l’amministrazione era decaduta dal potere di accertamento per
l’inosservanza del termine quinquennale stabilito dall’articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 e
comunque ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello perché
calibrato su motivi nuovi ed in ogni caso non specifici.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso a quattro motivi.
Il contribuente non spiega difese.
Diritto
/.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, l°
comma, numero 4, c.p.c., l’Agenzia delle entrate lamenta la
RG n. 2039/2007
Angelina-Maria Peri,msore

Fatto

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violazione dell’articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 633 del 1972 e 9, 2° co., della legge n. 448 del
1998, deducendo che l’eccezione di decadenza dell’ufficio dal
potere di accertamento era infondata nel merito, in quanto, in
relazione all’anno d’imposta 1992, il termine per l’accertamento,

dall’art. 9, 2° co., della legge n. 448 del 1998.

1.1.41 motivo è fondato.
Il giudizio è calibrato sulla sussistenza, che l’Agenzia delle
entrate afferma e il contribuente nelle fasi di merito ha negato, della
soggettività passiva di Torrisi ai fini iva. Di qui lo svolgimento
dell’accertamento induttivo, che fa leva su tale soggettività e che
con ogni evidenza è stato svolto, come prevede il l ° comma
dell’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica numero
633/72, al cospetto della mancanza della dichiarazione annuale, la
presentazione della quale implica, appunto, la soggettività passiva
ai fini iva.

1.2.-La mancanza della dichiarazione comporta l’applicabilità
del 2° comma dell’articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 633 del 1972, il quale in tal caso stabilisce che
l’avviso di accertamento possa essere notificato «…fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata>>; a tanto va
aggiunto che, a norma del 2° comma dell’art. 9 1. 23 dicembre
1998, n. 448, <

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