Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27354 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8019-2015 proposto da:

P.R., M.P., M.L., M.F.,

M.A., M.L., tutti elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ANTONIO VIVALDI 15, presso lo studio dell’avvocato

MARIADOLORES FURLANETTO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE IAVARONE;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6129/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/09/2014 R.G.N. 5375/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 23.9.2014, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritte le differenze sui ratei di assegno ordinario d’invalidità maturate e non riscosse da M.A. a seguito di rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, rigettando conseguentemente la domanda proposta dai suoi eredi;

che avverso tale pronuncia gli eredi di M.A., nominativamente indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 prel. c.c., art. 252 att. c.c., D.L. n. 98 del 2011, art. 38, (conv. con L. n. 111 del 2011), L. n. 87 del 1953, art. 30, art. 136 Cost. e art. 2946 c.c., per avere la Corte di merito applicato retroattivamente il termine di prescrizione quinquennale di cui al D.L. n. 98 del 2011 cit., art. 38, comma 1, lett. d), n. 2, nonostante il contrario avviso desumibile da Corte Cost. n. 69 del 2014;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2943, 2697 e 2707 c.c., per avere la Corte territoriale dichiarato prescritti i crediti del loro dante causa nonostante che la prescrizione fosse stata interrotta con il ricorso introduttivo del giudizio definito con la sentenza n. 2904/2008, con cui la stessa Corte aveva accolto la domanda avente ad oggetto la rivalutazione dei periodi contributivi durante i quali vi era stata esposizione ad amianto;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono di omesso esame circa il fatto decisivo costituito dalla notificazione del ricorso giudiziario depositato dal loro dante causa in data 5.2.2002 e relativo al giudizio di cui al motivo precedente, con il quale sarebbe stata interrotta la prescrizione;

che, con il quarto motivo, i ricorrenti deducono alternativamente, in relazione al medesimo fatto di cui al motivo precedente, la nullità della sentenza per omesso esame dell’eccezione di interruzione della prescrizione;

che, al riguardo, va premesso che la Corte territoriale ha dapprima ritenuto l’applicabilità alla fattispecie del termine prescrizionale quinquennale (cfr. pag. 3) e poi, comunque, affermato che “il ricorso sarebbe infondato anche a voler ritenere vigente il termine di prescrizione decennale”, esaminando espressamente la questione oggetto delle censure di cui al secondo, al terzo e al quarto motivo dell’odierno ricorso e concludendo che “non può assumere valore sospensivo/interruttivo il giudizio precedentemente instaurato e conclusosi con la citata sentenza della Corte d’appello n. 2904/08 in quanto (…) l’oggetto della domanda amministrativa riguardante l’applicazione dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, non è il ricalcolo dell’ammontare dei singoli ratei della prestazione pensionistica, bensì la rivalutazione dei contributi necessari a calcolare la pensione originaria” (così la sentenza impugnata, pag. 4);

che, rispetto a tali affermazioni, il secondo, il terzo e il quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente in considerazione della loro intima connessione, difettano di specificità, insistendo sulla presunta valenza interruttiva del ricorso introduttivo del giudizio volto alla rivalutazione contributiva (siccome asseritamente contenente una domanda di consequenziale ricalcolo dei ratei maturati) che non risulta trascritto nell’odierno ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, e di cui non si dice in quale parte del fascicolo processuale e/o di merito sarebbe in atto reperibile;

che il difetto di specificità non appare emendabile nemmeno rifacendosi alla sentenza di prime cure del presente giudizio, atteso che essa, lungi dal riportare il contenuto del presunto atto interruttivo, lo ricava (invero dubitativamente) dalla sentenza che aveva definito il giudizio precedente (cfr. pagg. 28 e 37 del ricorso per cassazione), la quale, peraltro, non aveva in alcun modo statuito su ipotetiche differenze pensionistiche, per modo che non è dato a questa Corte di comprendere se davvero il ricorso introduttivo di quel giudizio contenesse o meno una richiesta di pagamento tale da interrompere la prescrizione;

che l’inammissibilità del secondo, del terzo e del quarto motivo comporta l’assorbimento del primo, dovendo darsi continuità al principio secondo cui, se è vero che quando una decisione di merito si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza, non è meno vero che, una volta rigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe una delle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, diventano inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che, quand’anche essi dovessero risultare fondati, non potrebbe comunque giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. n. 12372 del 2006);

che il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto attività difensiva apprezzabile al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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