Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27354 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 29/12/2016, (ud. 23/09/2016, dep.29/12/2016),  n. 27354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

sul ricorso 2998-2015 proposto da:

SOPIN S.r.l., c.f. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI ARISTA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS), c.f. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo

studio dell’avvocato GAETANO DE RUVO (Avvocatura Centrale

dell’INPS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELA ANZIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3375/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

uditi i difensori del ricorrente gli Avvocati GIOVANNI ARIETA e

DANIELA GAMBARDELLA, con delega dell’Avvocato GIOVANNI FRANCESCO

BIASIOTTI MOGLIAZZA, che si riportano agli atti depositati;

udito il difensore del controricorrente l’Avvocato GAETANO DE RUVO,

che si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto o

l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del primo,

del secondo, del terzo e del quarto motivo (Cass. sent. n. 6336/09)

e per l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La società SOPIN s.r.l. convenne in giudizio l’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), chiedendone la condanna al pagamento dei compensi dovuti in forza del contratto di appalto stipulato inter partes (avente ad oggetto l’acquisizione di dati mediante lettura ottica di documenti) e delle prestazioni eseguite in esecuzione dello stesso.

L’istituto convenuto resistette alla domanda, eccependo la prescrizione del vantato diritto, per il fatto che la medesima domanda era stata proposta nel giudizio instaurato nel 1998, poi cancellato dal ruolo il 2 gennaio 2004 ed estinto per mancata riassunzione.

Il Tribunale di Roma accolse parzialmente la domanda attorea, condannando l’I.N.P.S. a corrispondere all’attrice la somma di Euro 11.850.000,00, oltre alle spese del giudizio.

2. – Sul gravame proposto dall’I.N.P.S., la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda ritenendo il diritto dell’attrice estinto per prescrizione.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la SOPIN s.r.l. sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso l’I.N.P.S.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; il difensore del resistente, dopo le conclusioni del Procuratore Generale, ha depositato – ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c. – brevi osservazioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con i primi tre motivi di ricorso, che possono trattarsi unitariamente, si deduce:

1) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2943 e 1319 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che l'”Atto di comunicazione ed invito” notificato dalla SOPIN all’I.N.P.S. in data 18.6.2004 non presentasse le caratteristiche necessarie a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, per il fatto di non contenere un’intimazione di pagamento, bensì una proposta di transazione; secondo la ricorrente, la Corte territoriale, nell’escludere che l’atto notificato esprimesse la volontà di ottenere l’adempimento dell’obbligazione, non avrebbe considerato che l’atto notificato conteneva: a) la riproduzione analitica delle conclusioni formulate nel giudizio promosso dalla SOPIN nei confronti dell’INPS nel 1998, poi estintosi; b) la trascrizione della relazione conclusiva della Commissione appositamente nominata dall’INPS; c) l’indicazione dei criteri di quantificazione dei danni richiesti; d) il riferimento, infine, ad una relazione di consulenza depositata in altro giudizio, dalla quale si potevano evincere i criteri per calcolare il credito vantato. In ogni caso, per la ricorrente, la sollecitazione ad accettare la proposta transattiva equivarrebbe alla precisa enunciazione di una pretesa con l’indicazione dell’importo dovuto e del minore importo che la società sarebbe disposta ad accettare in via transattiva (primo motivo);

2) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., per avere la Corte territoriale interpretato il suddetto atto di “Atto di comunicazione ed invito” senza tener conto del senso letterale delle espressioni usate quale emerge dalla lettura complessiva dell’atto (secondo motivo);

3) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1363 c.c., per avere la Corte di Appello interpretato l’atto suddetto senza coordinare le varie clausole e senza interpretarle le une per mezzo delle altre (terzo motivo).

Le censure non sono fondate.

Premesso che l’interruzione della prescrizione si verifica solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 2943 e 2944 c.c. (cfr. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 14659 del 27/08/2012, Rv. 623921), va osservato che – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest’ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni nè l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (Sez. 3, Sentenza n. 3371 del 12/02/2010, Rv. 611605; Sez. 2, Sentenza n. 24656 del 03/12/2010, Rv. 615550; Sez. L, Sentenza n. 17123 del 25/08/2015, Rv. 636425).

Questa Corte ha ancora statuito che, affinchè un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell’art. 2943 c.c., comma 4, esso deve contenere l’esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. L’accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Sez. 3, Sentenza n. 5104 del 09/03/2006, Rv. 588267; Sez. 2, Sentenza n. 7524 del 30/03/2006, Rv. 587523; Sez. 3, Sentenza n. 5681 del 15/03/2006, Rv. 588109; Sez. L, Sentenza n. 22751 del 03/12/2004, Rv. 579262; Sez. 3, Sentenza n. 23821 del 24/11/2010, Rv. 614841).

Orbene, posti i richiamati principi, va rilevato che, nella specie, i giudici di appello hanno ben assolto il loro compito di valutare se la proposta di transazione di cui all’atto notificato il 18.6.2004 contenesse una richiesta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà della SOPIN s.r.l. di costituire in mora l’I.N.P.S.; ed hanno concluso, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che l’atto non contiene una richiesta espressa di pagamento e non manifesta la inequivocabile volontà della SOPIN di ottenere l’adempimento del proprio credito, non presentando così le caratteristiche necessarie a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione.

Tale accertamento fattuale dei giudici di merito esclude la configurabilità dei denunciati vizi di violazione o falsa applicazione della legge.

Con riferimento al primo motivo, va in particolare osservato che la falsa applicazione della legge sussiste solo quando viene applicata una norma giuridica non pertinente al fatto così come accertato dal giudice, non quando – come nel caso di specie – si contesta l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito. E per l’appunto il primo motivo postula in realtà una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice del merito; considerato invece il fatto come accertato dalla Corte territoriale non sussiste la dedotta falsa applicazione di norme giuridiche.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto (p. 5 ss. della sentenza di appello) non è peraltro sindacabile per vizi della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo anteriore alla riforma introdotta col D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, trattandosi di sentenza emessa nel maggio 2014; nè è stato dedotto il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Non va trascurato di considerare che è vero che anche le trattative per comporre bonariamente una vertenza possono comportare l’interruzione della prescrizione; ma ciò solo quando – come previsto dall’art. 2944 c.c. – dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e, quindi, la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all’esistenza, di tale diritto (Sez. 3, Sentenza n. 4804 del 01/03/2007, Rv. 597131; Sez. 3, Sentenza n. 18879 del 24/09/2015, Rv. 636989). E nessun riconoscimento del diritto vantato dalla società attrice è stato accertato nella specie.

In ordine poi al secondo e al terzo motivo, entrambi relativi all’osservanza delle norme sulla interpretazione degli atti negoziali, va osservato che non sussiste la pretesa violazione dei criteri legali di interpretazione dei negozi, avendo la Corte territoriale tenuto conto sia del senso letterale delle parole che delle varie parti dell’atto. In realtà, anche questi motivi si riducono a censure sul merito della interpretazione negoziale, che costituisce accertamento di fatto, riservato all’apprezzamento del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 19104 del 02/09/2009, Rv. 609375).

2. – Col quarto motivo, si deduce l’omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate nel giudizio di appello circa l’idoneità di ulteriori atti ad interrompere la prescrizione. Si deduce in particolare che, nella comparsa conclusionale in appello, la SOPIN ebbe a richiamare la Delib. n. 71 con la quale l’INPS aveva nominato apposita commissione col mandato di accertare l’esatto svolgimento dei fatti e della fondatezza delle pretese SOPIN, così ponendo in essere un vero e proprio riconoscimento dei diritti della SOPIN stessa; inoltre, nella detta comparsa ebbe a richiamare il contenuto della memoria depositata ex art. 183, comma 5 il 29.5.1999 nel processo estinto, con la quale aveva introdotto domanda di provvedimento ingiuntivo ex artt. 186 bis/ter c.p.c., costituente ulteriore volontà di far valere i propri diritti.

Unitamente a tale censura va esaminato il quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato come sesto), col quale si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sulla richiamata Delib. n. 71 del 2001, sulla relazione depositata dalla Commissione e sulla richiesta di provvedimento ex artt. 186 bis/ter c.p.c..

Le censure sono per un verso inammissibili, per l’altro infondate.

Va innanzitutto osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte condivisa dal Collegio, la comparsa conclusionale di cui all’art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicchè, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo; ne consegue che qualora il giudice dell’appello si sia astenuto dalla pronuncia, il motivo di ricorso per cassazione con cui ci si dolga di tale mancata pronuncia dev’essere dichiarato inammissibile (Sez. 3, Sentenza n. 16582 del 05/08/2005, Rv. 582835).

Va poi osservato che la Delib. n. 71, con la quale l’INPS ha nominato apposita commissione col mandato di accertare la fondatezza delle pretese SOPIN, costituisce un atto interno, che di per sè – riducendosi nell’attribuzione alla nominata commissione di un mandato esplorativo – non può costituire riconoscimento del debito.

Nè possono invocarsi le conclusioni cui è pervenuta la detta commissione, attribuendo ad esse la valenza di riconoscimento del debito. Sul punto, la censura risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo tali conclusioni riportate nel ricorso e non ponendosi, così, la Corte in condizione di esercitare il proprio sindacato.

Anche la richiesta di provvedimento ex artt. 186 bis/ter c.p.c. non può rilevare ai fini dell’interruzione della prescrizione. Trattasi di atto interno al giudizio poi estintosi e, come tale, non può avere valenza autonoma rispetto all’efficacia interruttiva della prescrizione.

3. – Col sesto motivo (erroneamente indicato come settimo), si deduce infine la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., per avere la Corte territoriale, omettendo di pronunciarsi sulle dedotte cause di interruzione della prescrizione, violato il principio che riconosce alla ricognizione di debito o alla domanda di adempimento un effetto interruttivo della prescrizione.

Anche questo motivo è privo di fondamento, non potendosi – per le ragioni dianzi dette – attribuirsi agli atti sopra richiamati valore di ricognizione di debito o di domanda di adempimento.

4. – In definitiva, il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

5. – Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00 (settemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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