Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27354 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19053-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ANALISI CLINICHE SANT’ANTONIO SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 1739/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 15/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1739/5/17 depositata in data 15 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. stacc. di Reggio Calabria, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 339/5/07 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso della società Analisi Cliniche Sant’Antonio Srl relativo alla cartella di pagamento per II.DD. 2002;

-In particolare, la ripresa era intervenuta D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis e la CTR confermava la cartella impugnata limitatamente alle imposte e agli accessori con esclusione delle somme ritenute dall’Agenzia dovute dalla contribuente a titolo di recupero credito di imposta;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo quattro motivi. La contribuente non si è difesa, restando intimata, come pure l’Agente della riscossione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, l’Agenzia ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, per non aver la CTR nella sentenza impugnato preso in considerazione lo specifico motivo di appello in cui veniva denunciata l’ultrapetizione in cui sarebbe occorsa la CTP per aver “annullato le somme dovute per IRAP e IRPEG iscritte a ruolo per omessi versamenti (per circa Euro 63.000,00 oltre accessori), le quali non avevano alcuna attinenza con i recuperi relativi ai crediti di imposta e nel merito delle quali la società nulla aveva eccepito” nell’atto introduttivo del giudizio;

– Il mezzo di impugnazione è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018);

– Orbene, per autosufficienza, l’Agenzia riporta il passaggio rilevante dell’atto di appello in cui viene spiegato il motivo: “Preliminarmente si eccepisce il vizio della decisione di ultrapetizione perchè i giudici hanno deciso sulla base di un motivo evidenziato dal ricorrente per la prima volta unicamente con le memorie illustrative (…) dunque i giudici di prime cure non avrebbero dovuto decidere la vertenza facendo riferimento alla spettanza e conseguentemente al corretto utilizzo del credito di imposta, poichè tale eccezione non era presente nel ricorso introduttivo”. A fronte di ciò, dalla lettura della sentenza, tanto nella parte in fatto quanto in quella in diritto, non si evince alcuna pronuncia corrispondente;

– Conclusivamente, accolto il primo motivo e assorbiti i restanti tre, con cui viene, rispettivamente, denunciata un’ulteriore omessa pronuncia, la nullità della sentenza per contagio di vizio della sentenza di prime cure e la violazione di legge per essere stato indebitamente compensato un credito, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame in relazione ai profili accolti, e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, terzo e quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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