Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27354 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26496-2010 proposto da:

D.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LATINA 94, presso lo studio dell’avvocato ZAMPROGNA MARTINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ZENATTO MAURO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A.S.K., PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 546/09 del GIUDICE DI PACE di PADOVA,

depositata il 04/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Annalisa Di Giovanni (per delega

avv. Mauro Zenatto) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, che è litisconsorte necessario nel procedimento avente a oggetto la liquidazione delle competenze a favore del difensore di ufficio di imputato irreperibile;

osservato, peraltro, che con ordinanza interlocutoria n. 12621/2011 la Prima sezione civile di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all’individuazione dell’ Amministrazione statale alla quale spetta la legittimazione passiva nel giudizio avente a oggetto il pagamento degli onorari al difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio e che tale questione si presenta evidentemente negli stessi termini anche nel giudizio de quo;

ritenuto, pertanto, che il provvedimento relativo alla integrazione del contraddittorio potrà essere adottato all’esito della decisione delle Sezioni Unite, in attesa della quale la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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