Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27353 del 30/11/2020
Cassazione civile sez. lav., 30/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27353
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3914-2015 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,
ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO;
– ricorrente –
contro
S.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato difeso
dagli avvocati MICHELA LUISON, LUIGI DI MAMBRO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7408/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 30/07/2014 r.g.n. 6830/2012; udita la relazione della
causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2020 dal
Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 30.7.2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di S.C. volta a retrodatare all’anno 2000 la pensione di anzianità riconosciutagli invece dall’INPS a far data dal 2006, a seguito di apposita domanda amministrativa successiva ad altra domanda giudiziale con la quale egli aveva ottenuto l’accertamento dell’esposizione qualificata all’amianto e la consequenziale rivalutazione contributiva;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;
che S.C. ha resistito con controricorso, sollevando preliminarmente eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione per essere cessata la materia del contendere a seguito di accordo inter partes raggiunto in sede di opposizione a precetto.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 22, per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierno controricorrente avesse diritto alla retrodatazione della pensione di anzianità (rectius, di vecchiaia anticipata) a far data dalla domanda amministrativa volta alla rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, nonostante che la domanda di pensione fosse stata presentata solo successivamente e liquidata tempestivamente nel rispetto dei termini temporali per l’accesso alle prestazioni di vecchiaia anticipata;
che è infondata l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, l’accordo raggiunto con l’INPS nella fase di opposizione a precetto riguardando soltanto il quantum della pretesa fatta valere nel presente giudizio (così espressamente si legge a pag. 3 del controricorso) e non potendo configurarsi alcuna acquiescenza preclusiva dell’impugnazione nel comportamento di chi dia spontaneamente esecuzione ad una sentenza provvisoriamente esecutiva (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. nn. 4140 del 2001 e 19747 del 2011);
che, nel merito, la censura è fondata, essendosi chiarito che la domanda amministrativa costituisce, insieme alle altre condizioni di legge (come la cessazione del rapporto di lavoro e la provvista assicurativa e contributiva), requisito costitutivo del diritto alla pensione di anzianità, non potendo procedersi ad alcuna liquidazione di ufficio prima della sua presentazione (Cass. n. 7146 del 2008), e che all’uopo non rileva l’eventuale giudizio promosso dal pensionato per conseguire la rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13 (Cass. n. 7461 del 2010), trattandosi di beneficio autonomo e distinto rispetto alla pensione (Cass. n. 2351 del 2015);
che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020