Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27353 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27353 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai numeri 29256 del ruolo generale
dell’anno 2007 e 559 del ruolo generale dell’anno 2008,
rispettivamente proposti
da
Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle
entrate, in persona, rispettivamente, del ministro e del
direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano;
– ricorrenti contro
Velotto Trasporto e spedizioni s.n.c. di Velotto
Giovanni e C., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine
del controricorso, dall’avv. Ciro Spadaro, col quale
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Angelina-Mar’a, ryino estensore

Data pubblicazione: 06/12/2013

Plwina 2 di 8

elettivamente domicilia in Roma, alla via dei Cavalleggeri, n. 4,
presso lo studio dell’avv. Antonio Leggio
controricorrente e ricorrente incidentale in via condizionata—

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

2006, n. 116/52/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 8
ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per i ricorrenti l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso principale, assorbito quello incidentale
Fatto
L’allora ufficio Iva di Napoli notificò alla società contribuente
un avviso di rettifica parziale, concernente l’iva inerente all’anno
d’imposta 1994, corredato di sanzioni pecuniarie, scaturente, nella
prospettazione dell’ufficio, dall’utilizzo irregolare del plafond per
gli acquisti in sospensione d’imposta.
La società impugnò l’avviso e la Commissione tributaria
provinciale accolse il ricorso, con sentenza che la Commissione
tributaria regionale ha confermato, reputando che il superamento
del tetto del plafond fosse insussistente, avendo la società
commesso un mero errore materiale di digitazione della cifra
corrispondente all’ammontare delle operazioni di esportazione
compiute nell’anno 1993, al quale andava ragguagliato l’importo
del plafond per l’anno successivo.
Ricorrono il Ministero e l’Agenzia delle entrate per ottenere la
cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi.
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A…m

Angelina M -.’ Penino estensore

regionale della Campania, sezione 52°, depositata in data 9 ottobre

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Resiste con controricorso la società, che spiega altresì ricorso
incidentale in via condizionata.
Diritto
/.- Va disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti
avverso la medesima sentenza.

ricorso, là dove è proposto dal Ministero dell’economia e delle
finanze, peraltro estraneo alle precedenti fasi del giudizio.
Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso
tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte
dell’articolo 57, 1° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri”, e le “competenze”
facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal
primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle Agenzie
fiscali in forza dell’articolo 1 del decreto ministeriale 28 dicembre
2000), unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è
l’Agenzia delle entrate e la controversia non può essere instaurata
dal Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29
dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 19
gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22
maggio 2008, n. 13149).
3.-Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, l’
comma, numero 3 c.p.c., l’Agenzia delle entrate lamenta la
violazione degli articoli 8, 8bis, 9 e 51 del decreto del Presidente
della Repubblica numero 633 del 1972, proponendo il seguente
quesito di diritto: «Dica codesta Ecc.ma Corte se, ex art. 51
D.P.R. n. 633/1972, nonché in relazione all’art. 8, comma 1°, clel
D.P.R. n. 633/1972 la società che non abbia prodotto all’ufficio,
ancorchè debitamente invitata, la documentazione attestante
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Angelina- ari

rrino estensore

NeyD

2.- Va poi preliminarmente affermata l’inammissibilità del

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l’esatta entità del plafond dichiarato e dunque in parte portate in
detrazione ILOR, possa poi produrre tale documentazione in corso
di giudizio e se ammessa sia incorsa in violazione del precitato art.
51 la C. TR. decidente>>.

3.1.-11 motivo è dunque con ogni evidenza calibrato sulla

carico della società.
Così formulato, esso è manifestamente carente sul piano della
specificità.
3.2.-Anzitutto, sul piano sostanziale, l’ufficio non ha dedotto ed
illustrato il compiuto verificarsi della fattispecie alla quale l’articolo
51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, che sul
punto —nella versione ratione temporis applicabile- richiama il 30
ed il 4° comma dell’articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 600 del 1973, àncora il verificarsi della
preclusione: ha chiarito sul punto la Corte, difatti, che

<> (Cass. 10 gennaio 2013, n. 453).

3.3.-Sul piano processuale, inoltre, non v’è traccia nella
sentenza della proposizione della questione e, sul punto, l’ufficio
non ha specificato, come suo onere, se ed in quali termini abbia
eccepito la maturazione della preclusione in primo grado e se, ed in
quali termini, abbia riproposto la questione in appello, se e quando,

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preclusione probatoria che, a dire dell’ufficio, si sarebbe maturata a

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in definitiva, abbia inserito la questione nel perimetro della materia
giustiziabile.
4.- È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, proposto ex
articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., col quale l’ufficio si
duole del difetto di motivazione della sentenza impugnata e, in

nell’ambito della controversia.

4. /.-In particolare, l’Agenzia lamenta che è rimasta del tutto
priva di giustificazione l’affermazione della sentenza secondo cui
l’importo indicato nella dichiarazione IVA 1994 di £ 716.235, con
riferimento all’ammontare delle operazioni di esportazione
verificatesi nell’anno 1993, sia dovuta a mero errore materiale.
Specifica al riguardo che l’omessa esibizione della documentazione
necessaria <<...ed in particolare delle fatture relative ali 'unii() 1993 ha come conseguenza necessaria la indisponibilità in capo all'Ufficio degli elementi necessari a consentire la dovuta verifica del plafond utilizzabile.., ed a dare prova della circostanza che l'importo indicato al quadro "U" fosse il frutto di un errore materiale...>> (pagina 8 del ricorso).

4.2.- Il motivo va accolto, in quanto l’asserzione della sentenza,
che si limita a dare per scontato che

<> fosse
<<...di 716.235.000», non è sorretta da alcuna esplicazione di elementi di fatto posti a suo fondamento, di guisa che la conclusione secondo cui <<...allorché la società ha indicalo l'importo di "L 716.235", senza l'aggiunta dei tre zeri, è incorsa in un mero errore per aver riportato in modo incompleto la cifi-a effettiva>> è meramente apodittica.

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Angelina-Maria

re

particolare, dell’errata valutazione di elementi di decisiva rilevanza

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5.-L’esito del ricorso principale comporta l’esame di quello
incidentale, affidato ad un motivo, col quale la società lamenta, ex
articolo 360, 10 comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli articoli 112.
324, 327 del codice di procedura civile e 38 del decreto legislativo
546/92.

grado era in realtà passata in giudicato al momento dell’appello
dell’Agenzia, in quanto, pur essendo stata depositata in data 30
gennaio 2003, era stata impugnata con appello notificato in data 30
giugno 2005. Precisa sul punto che era inapplicabile la sospensione
dei termini prevista dall’art. 16, 6° co., della legge n. 289 del 2002,
in quanto essa società aveva discusso regolarmente il ricorso,
dichiarando esplicitamente di non volersi valere della sanatoria
fiscale.
5.1.-11 motivo, che presenta profili d’inammissibilità, essendo
corredato di quesiti generici, è comunque infondato.
5.2.-11 tenore dell’art. 16 1. 289 del 2002 si riferisce a tutte le liti
fiscali non ancora definite; e la Corte ha precisato che <<..alla regola della sospensione dei termini processuali (norma generale) si deroga -soltanto- per volontà del contribuente che. in un processo già avviato, chieda la trattazione della causa>>(Cass. 13
marzo 2009, n. 6086).
5.3.-La Corte ha altresì escluso ogni rilevanza della circostanza
che, nel corso dell’udienza di trattazione dinanzi al giudice a quo, le
parti abbiano dichiarato genericamente di non volersi avvalere delle
disposizioni recate dalla norma (Cass. 20 marzo 2009, n. 6826); la
norma, ha soggiunto la Corte, va interpretata nel senso
dell’operatività della sospensione dei termini d’impugnazione, con
l’unica salvezza costituita dalla proposizione di specifica istanza di
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stensore

Deduce in particolare la contribuente che la sentenza di primo

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trattazione da parte del contribuente (Cass. 25 febbraio 2009, n.
4515; Cass. 7 novembre 2012, n. 19237; nel senso che

il

presupposto applicativo dell’istituto consiste nella mera astratta
definibilità della lite pendente alla data di entrata in vigore della
legge 289/02, vedi altresì Cass. 8 marzo 2013, n. 5861).

dalla società, che si è limitata ad allegare di aver dichiarato di
volersi valere della sanatoria.

5.5.-Ed allora, posto che la stessa contribuente riferisce che la
sentenza è stata depositata in data 30 gennaio 2003, la notifica
dell’appello è pienamente tempestiva, giacché il relativo termine
non è, in concreto, iniziato a decorrere che dal 2 giugno 2004, in
ragione dell’operatività della regola generale della sospensione dei
termini processuali stabilita dall’art. 16 1. 289 del 2002.
6.-In definitiva, in accoglimento del secondo motivo del ricorso
principale, la sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Campania, affinché svolga
gli accertamenti omessi.
Il ricorso incidentale va, invece, respinto.
per questi motivi
La Corte:
-dispone la riunione del ricorso principale e di quello incidentale;
-dichiara inammissibile il ricorso principale, là dove è proposto dal
Ministero dell’economia e delle finanze;
-dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale;
-rigetta il ricorso incidentale;
-accoglie il secondo motivo del ricorso principale;
-cassa la sentenza impugnata;

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Angelina-Maria

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5.4.-Specifica istanza, la cui proposizione non è stata dedotta

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Pagina 8

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iVIATERIA TRIB fAsu,

-rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta

civile, il 22 ottobre 2013.

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