Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27352 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27352
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23109-2010 proposto da:
S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
MARCOLIN ENRICO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SINDACO DEL COMUNE DI LENDINARA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 231/2010 del GIUDICE DI PACE di LENDINARA,
depositata il 30/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata al ricorrente:
” S.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 30 giugno 2010emessa dal Giudice di Pace di Lendinara, che rigettava l’opposizione dal medesimo proposta avverso verbale di contravvenzione al codice della strada. Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
OSSERVA. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile. Infatti, a seguito della modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23 operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 le sentenze del giudice di pace,emesse nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, sono appellabili e non ricorribili per cassazione, se pubblicate – come nella specie – dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cioè dal 2 marzo 2006 (art. 27 del Decreto)” Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011