Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27352 del 17/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27352 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 2229-2013 proposto da:
FOSTE ITALIANE S.P.A. 0. E’. q7103880585, in persona del
legale rappresentante pro Lempore, elettivamenLe
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

URRIANI FEDERICA;
– intimata

3188

avverso la sentenza definitiva n. 39/2012 della CORTE
D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/01/2012 R.G.N.
660/2009;

Data pubblicazione: 17/11/2017

’ avverso la sentenza non definitiva n. 193/2011 della
iCORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 14/04/2011

R.G.N. 660/2009.

RG 2229\13

RILEVATO
e la Corte d’appello di Ancona, con sentenze non definitiva, depositata il
14.4.11, e definitiva, depositata il 13.1.12, dichiarava l’illegittimità del termine
apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con Federica
Urriani il 1.10.01, ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01, per “incrementi di
attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di
carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico”,
dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a partire da tale data, e condannando, con la sentenza
definitiva, la società Poste al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 32 L. n.
183\10 nella misura pari ad otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto
Che per la cassazione della prima sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto
ricorso affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, mentre la Urriani è
rimasta intimata.
CONSIDERATO
Che è stato depositato dalla ricorrente verbale di conciliazione della presente
lite in sede sindacale (datato 18.4.13), sicché non sussiste alcun interesse delle
parti ad una definizione giurisdizionale della controversia, conseguendone la
declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti, con
compensazione delle spese di lite, stante l’avvenuto bonario componimento
della stessa.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere. Compensa le
spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza del 12 luglio 2017
Il Presidente
Dr. Vincenzo Di Cerbo
CAN

Maria

W ERE

Giacoia

•7

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