Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27352 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 07/10/2021), n.27352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11229-2020 proposto da:

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S., CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO E BIFERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 364/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 7/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che la Regione Molise ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 364/19, del 7 novembre 2019, della Corte di Appello di Campobasso, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito contro la sentenza n. 17/15 del Tribunale di Campobasso – ha confermato la legittimazione passiva dell’odierna ricorrente in relazione alla domanda di risarcimento danni da fauna selvatica proposta da M.S., nonché la condanna della stessa a risarcirgli il danno subito, liquidato in misura pari a Euro 5.080.00;

– che la ricorrente riferisce, in punto di fatto, di essere stata convenuta in giudizio – unitamente al Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno – dal M., lamentando costui che, in data 14 gennaio 2006, in località Guardiola in agro di Montenero di Bisaccia, la sua vettura entrava in collisione con un cinghiale, riportando danni alle parti meccaniche e alla carrozzeria;

– che costituitisi in giudizio i convenuti, la Regione Molise, in particolare, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione, per assenza di titolarità dell’obbligo del quale era stata dedotta la violazione, da imputarsi, a suo dire, alla Provincia o all’ente proprietario della strada teatro del sinistro, e comunque evidenziando l’assenza dei presupposti – mancanza di comportamento colpevole ed assenza di nesso causale – per affermarne la responsabilità aquiliana in relazione all’accaduto;

– che il primo giudice, rigettata l’eccezione preliminare della Regione, condannava la stessa al risarcimento del danno, con decisione confermata giudice di appello, che respingeva il gravame da essa esperito, riproponendo le stesse eccezioni e difese già svolte;

– che avverso la sentenza della Corte molisana ricorre per cassazione la Regione sulla base – come detto – di un unico motivo;

– che esso denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, 8 e 9 e dell’art. 2043 c.c., oltre che della L.R. Molise 10 agosto 1993, n. 19, artt. 1,6,7,13,18,29 e 35, nella versione “ratione temporis” applicabile, oltre che della L.R. Molise 1 febbraio 1983, art. 1, per erronea imputazione alla Regione della responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica;

– che sul presupposto che la fattispecie oggetto di giudizio debba “ricondursi nell’alveo delle previsioni di cui all’art. 2043 c.c.”, la ricorrente evidenzia che – sebbene taluni recenti arresti di questa Corte individuino “nella Regione l’ente preposto alla tutela dei terzi danneggiati dagli animali selvatici” – non mancano, tuttavia, altri indirizzi giurisprudenziali che o ascrivono tale responsabilità alle sole Province, ovvero imputano la stessa agli enti cui siano in concreto attribuiti i poteri di gestione e di controllo del territorio e della fauna selvatica;

– che, nella specie, la responsabilità della Regione Molise dovrebbe ritenersi del tutto insussistente, “non essendovi alcuna previsione normativa, né a livello regionale né a livello statale” come sopra richiamata – che ponga in capo ad essa “un obbligo di controllare e vigilare i movimenti di animali selvatici”;

– che, in particolare, con la L.R. n. 19 del 1993, in attuazione della L. n. 157 del 1992, la Regione Molise avrebbe “attribuito alle Province tutti i compiti e le concrete funzioni” rilevanti in tale ambito;

– che su tali basi, dunque, la ricorrente ha chiesto che venga cassata la decisone con cui la Corte territoriale ha rigettato la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva;

– che sono rimasti solo intimati il M. e il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio per il 20 aprile 2021.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va rigettato;

– che il solo motivo in cui esso si articola non è fondato;

– che va data, difatti, continuità al principio, di recente enunciato da questa Corte, secondo cui, “nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti”, fermo però restando che “la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, Rv. 657572-03; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2020, n. 12113, Rv. 658165-03; Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2020, n. 13848, Rv. 658298-03);

– che, tuttavia, della ricorrenza di tale evenienza – ovvero, che la Regione abbia agito in rivalsa verso l’ente al quale assume spettare la competenza in materia di fauna selvatica (e la relativa responsabilità per i danni da essa cagionati) – né la sentenza impugnata, né il ricorso, danno atto, limitandosi entrambi ad indicare nel Consorzio di bonifica Trigno e Biferno l’ulteriore soggetto convenuto in giudizio dal M., senza dare conto, però, di iniziative assunte dalla Regione contro di esso (o altro ente pubblici);

– che il ricorso, pertanto, va rigettato;

– che nulla va disposto in relazione alle spese, essendo rimasti solo intimati il M. e il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno;

– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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