Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27351 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12699-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI

CALIULO;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO PUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/02/2015 R.G.N. 1131/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 27 febbraio 2015, ha accolto l’appello proposto da V.M. nei confronti dell’Inps contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, in applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 del 2003, la domanda proposta dal medesimo V., volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo previsto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, per esposizione all’amianto;

la Corte territoriale, per quanto qui ancora d’interesse, ha esaminato l’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps ritenendola infondata sul presupposto che non era decorso il termine di tre anni e trecento giorni previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, tra la data di presentazione della domanda amministrativa (14.4.2011) e la data di deposito del ricorso al giudice (18.5.2011); inoltre, ha ritenuto erronea l’interpretazione del primo giudice del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 e non sussistente la decadenza dal medesimo pronunciata con l’effetto di valutare nel merito, attraverso c.t.u. ambientale, e positivamente la domanda di riconoscimento del beneficio;

contro la sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo con il quale denuncia la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, in quanto la sentenza ha escluso l’inammissibilità della domanda giudiziaria di V.M. computando i termini decadenziali dettati dal citato art. 47, solo dalla seconda domanda amministrativa avanzata dal lavoratore il 14.4.2011, senza considerare gli effetti della prima istanza risalente al 23 marzo 2001 (indicata ed allegata già nel corso del giudizio d’appello come allegato n. 1 alla memoria di costituzione in appello), riprodotta integralmente in seno al ricorso per cassazione;

il lavoratore resiste con controricorso; è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore a seguito del decesso dell’avvocato Sante Assennato, originario difensore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

con il motivo di ricorso l’Inps lamenta il mancato rilievo, da parte della Corte territoriale, della decadenza del ricorrente dall’azione giudiziaria ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47; al riguardo fa rilevare di aver allegato alla memoria di costituzione in appello la domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici contributivi legati all’esposizione all’amianto presentata dal V. all’Inps in data 23/3/2001; che la domanda amministrativa aveva ad oggetto la richiesta della rivalutazione dei periodi di lavoro per esposizione all’amianto;

in sostanza l’Istituto si duole che la Corte territoriale, nella parte in cui ha affermato che la domanda avanzata dal ricorrente era solo quella rivolta all’INPS nel mese di aprile 2011, sicchè non poteva porsi un problema di decadenza, avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla domanda presentata all’Inps in data 23 marzo 2001;

il motivo è inammissibile giacchè quella che viene rappresentata non è la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, a cui il motivo è riferito ma, semmai, un vizio di motivazione, deducibile nei limiti fissati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel rispetto degli oneri di specificità previsti dall’art. 366 c.p.c., per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, o, al più, un errore revocatorio che avrebbe giustificato il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c.;

pertanto, la censura prospettata come denuncia di violazione di legge risulta inammissibile, visto, che per consolidato indirizzo di questa Corte, la deduzione del vizio di violazione di legge consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), sulla premessa secondo cui l’accertamento in fatto operato dal giudice del merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè essa non può tradursi in una critica che investe la ricostruzione del fatto materiale, che è esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (vedi, per tutte: Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass. 14811/2020). Cosa che, invece, si verifica nella specie;

il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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