Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27351 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 29/12/2016, (ud. 19/07/2016, dep.29/12/2016),  n. 27351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26627-2012 proposto da:

N.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, V.

Racchia Carlo Alberto 2, presso lo studio dell’avvocato LUCA

PELLICELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI VOSSI,

come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati

PAOLO BIBI, ANTONIO MERCONE, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 193/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 25/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere lppolisto Parziale;

udito l’Avvocato Pierluigi Vossi e l’avvocato Paolo Bibi, che si

riportano agli atti e alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, dott. RUSSO Rosario, che

conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 23 agosto 2002, N.A. conveniva in giudizio il Condominio di Via Tagliapietra n. 3, San Sisto (PG), lamentando l’illegittimità della Delib. assembleare 24 settembre 2002, con la quale l’assemblea del condominio approvava – ad eccezione dell’attore – la ripartizione delle spese straordinarie riportate nel bilancio consuntivo, esercizio 2001/2002, relative: a) all’intervento di rifacimento – a mezzo di nuova pavimentazione impermeabile – del terrazzo di Q.Q. – individuato come lastrico solare; b) alla direzione dei lavori e al ripristino dei danni del sottostante appartamento D’Anna per un totale complessivo pari a Euro 11.647,76. Il condominio aveva erroneamente deliberato la ripartizione delle spese di rifacimento del lastrico solare di uso esclusivo del condomino Q. in aderenza al criterio dell’art. 1126 c.c., ma in violazione del regolamento condominiale e delle tabelle.

Il Condominio contestava le domande e ne chiedeva il rigetto.

2. Con sentenza del maggio 2009, il Tribunale di Perugia respingeva l’impugnazione proposta dal N. sul rilievo della mancanza, nel regolamento, di esplicita deroga al principio civilistico. Condannava quindi l’attore al pagamento delle spese del giudizio.

3. – Avverso detta sentenza proponeva appello il Condominio, quanto all’errata liquidazione delle spese, nonchè appello incidentale il N. sul criterio di ripartizione delle spese.

4. Con sentenza depositata in data 25 maggio 2012, in parziale riforma della pronuncia impugnata, la Corte d’appello di Perugia rideterminava le spese di primo grado e respingeva l’appello incidentale del N..

4.1 – Osservava la corte locale che, secondo l’appellante “la disposizione regolamentare – derogatoria della disciplina dell’art. 1126 c.c. – sia desumibile dall’esser indicati, all’art. 2 del regolamento che elenca le parti comuni, il lastrico solare ed il tetto sotto l’unica e generica denominazione “copertura”; tale formulazione “riunendo così in unico bene il tetto ed il lastrico solare” comporterebbe che tetto e lastrico solare siano beni comuni e che le spese ad essi afferenti debbano gravare su tutti i condomini e non solo su quelli posti sotto la verticale del lastrico.

Ancora, che questo debba essere il metodo di ripartizione delle spese del lastrico si desume dall’esistenza di un’unica tabella millesimale, non accompagnata da una tabella specifica le spese del lastrico”.

4.2 – Riteneva la Corte locale infondate entrambe le argomentazioni, posto che “i lastrici solari sono comunque, in virtù della loro funzione, di proprietà condominiale, seppur talora, come nel caso in esame, di uso esclusivo di uno o di alcuni dei condomini. Proprio con riferimento a tali casi l’art. 1126 c.c. – che disciplina le spese afferenti i lastrici solari di uso esclusivo – prevede la particolare ripartizione che N. contesta”.

Quanto alla mancanza di una tabella millesimale specifica, rilevava la Corte “che essa non è necessaria nè quindi significativa, posto che l’art. 1126 detta quale criterio la proporzione al valore del piano o della porzione di piano servita dal lastrico, elemento necessariamente contenuto nella tabella millesimale generale”.

5. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso N.A. sulla base di due motivi. Il condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c. in combinato disposto con l’art. 1123 c.c., in relazione all’art. 1126 c.c. e in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo quanto dedotto da parte ricorrente, la copertura dell’immobile condominiale è costituita da un tetto di proprietà comune e da un lastrico solare di proprietà esclusiva di Q.Q.. Entrambi i beni hanno la funzione unitaria e inscindibile di copertura delle varie unità immobiliari sottostanti e specificatamente delle varie unità abitative presenti ai civici n. (OMISSIS). Attesa la struttura del fabbricato, nella stesura del regolamento condominiale e della tabella millesimale generale, per evitare eventuali complicazioni nella ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, veniva inserito nell’elencazione delle parti comuni, all’art. 2 del regolamento condominiale, il termine “copertura”, riunendo in un unico bene il tetto e il lastrico solare. Pertanto, la copertura (tetto/lastrico solare), in forza della presunzione stabilita dall’art. 1117 c.c.. richiamata espressamente dall’art. 2 del regolamento condominiale, doveva ritenersi di proprietà comune, pur sussistendo sul lastrico solare un diverso titolo. Riguardo al riparto delle spese andava dunque fatta applicazione degli artt. 1117 e 1123 c.c., in combinato disposto, a differenza di quanto affermato dalla Corte di appello che ha ricondotto la fattispecie all’art. 1126 c.c. Le spese di rifacimento del lastrico solare avrebbero dovuto essere ripartite sull’intero condominio, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

1.2. – Con il secondo motivo di ricorso si censura il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 su punti decisivi della controversia.

In primo luogo, la Corte d’appello, sulla base di quanto dedotto e a fronte degli scritti difensivi, avrebbe dovuto affrontare analiticamente il quesito posto dal ricorrente volto a individuare la natura giuridica del lastrico solare del Condominio di (OMISSIS) e le modalità di riparto delle spese afferenti alle parti comuni dell’edificio.

In secondo luogo, sussiste per il ricorrente l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione anche in punto di liquidazione delle spese processuali.

In terzo luogo, si contesta la mancata ammissione della prova testimoniale sulle circostanze riguardanti la redazione del regolamento condominiale, con riferimento all’uso del termine copertura e al riparto delle spese.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 – Occorre in primo luogo rilevare che il ricorrente si fa carico di esaminare al punto 3 dei motivi proposti la questione dell’applicabilità o meno al ricorso in questione della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotta dalla Legge dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito in L. n. 134 del 2012. Tale questione non è rilevante, perchè la nuova normativa richiamata non è applicabile al giudizio perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25 maggio 2012, mentre la modifica in questione è applicabile con riguardo alle sentenze pubblicate a far corso dall’11 settembre 2012.

2.2 – Occorre inoltre osservare che col suo argomentare il ricorrente equipara, ai fini delle spese, il lastrico solare in questione, pacificamente di proprietà o in uso esclusivo, al restante “tetto”, pacificamente di proprietà comune. Tale argomentare si basa su una interpretazione dell’art. 2 del regolamento condominiale, affermandosi che con il termine di “copertura”, contenuto in detto articolo, si intendeva far riferimento anche al lastrico solare in questione, avente anch’esso funzione di copertura, così intendendosi derogare al criterio legale di cui all’art. 1126 c.c..

La Corte di merito ha però ritenuto che, a fronte del pacifico uso esclusivo del lastrico solare, il termine “copertura” richiamato nella norma regolamentare, non fosse sufficiente a integrare una specifica deroga alla disciplina legale della ripartizione le spese.

Il ricorrente censura tale decisione, facendo leva, col primo motivo, sulla funzione di copertura che, al pari del tetto, svolge il lastrico solare. Consapevole della fragilità della tesi, il ricorrente, fin dal giudizio di merito ha affermato che il termine “copertura” era stato appositamente scelto nel momento della redazione del Regolamento per “semplificare” la questione della ripartizione delle spese in deroga all’art. 1126 c.c. e a tal fine ha chiesto di provare la circostanza con prova testimoniale (oggetto della terza censura del secondo motivo sotto il profilo del vizio motivazionale). La corte locale sul punto ha rilevato che “va quindi confermato il giudizio del Tribunale che ha escluso la presenza di una disciplina regolamentare derogatoria rispetto a quella codicistica, solo rilevandosi che la chiesta testimonianza demandata al tecnico che redasse il regolamento, volta a dimostrare che la dizione “copertura” anzichè “tetto e lastrici solari” fu adottata per sottoporre i due elementi alla stessa disciplina nella ripartizione delle spese – sarebbe non interpretativa ma modificativa del testo regolamentare la cui forma è scritta ad substantiam Cass.18665/ 2004)”.

2.3 – Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile e comunque infondato, perchè non attacca specificamente la ratio decidendi fondata sulla interpretazione data dalla corte locale all’art. 2 del regolamento. Una volta correttamente esclusa l’ammissibilità della prova testimoniale sulla modalità di formazione del regolamento condominiale e sul suo contenuto (vedi la motivazione su riportata), l’interpretazione data dalla corte territoriale al testo del regolamento, in assenza di una specifica deroga all’art. 1126 c.c., oltre che non essere specificamente censurata, appare motivata adeguatamente e non censurabile in questa sede. Si trattava, infatti, di stabilire in che misura il regolamento condominiale avesse inteso derogare al principio contenuto dell’art. 1126 e in tal senso il giudice di merito si è orientato nel ritenere che occorresse una specifica previsione con riguardo al lastrico solare, previsione questa esclusa e comunque ritenuta non contenuta nel generico termine di “copertura” più volte richiamato e relativo alla sola individuazione delle cose comuni.

2.4 – Parimenti infondata è la prima censura del secondo motivo, articolata sotto il profilo del vizio motivazionale, perchè la questione della “natura giuridica” del lastrico solare con riguardo al suo inserimento o meno delle parti comuni è stata affrontata e risolta come chiarito al precedente punto con motivazione adeguata e sufficiente.

2.5 – Infine, anche infondata è la seconda censura del secondo motivo sulla liquidazione delle spese per il giudizio di primo grado, avendo la corte locale chiaramente e condivisibilmente motivato per giustificare la riforma della sentenza di primo grado sul punto. La corte territoriale ha infatti rilevato “che il valore della delibera impugnata era pari alla spesa complessivamente deliberata, ossia 14.500.000 Lire (pari a circa 7.500 Euro); vista la notula depositata, dalla quale non vanno defalcate voci, le spese del primo grado andavano liquidate almeno nella misura indicata in notula, ove si utilizzava il diverso – inferiore – parametro delle cause di valore indeterminabile modesto”.

2.6 – Della terza censura del secondo motivo (prova testimoniale) si è già detto. La Corte ha chiarito adeguatamente la ragione della sua inammissibilità.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.500,00 (duemilacinquecento) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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