Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27351 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14943-2010 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato

HINNA DANESI FABRIZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale per atto Notaio Renato Mariella di Milano, in data

17.5.2010, n. rep. 25883, che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il provvedimento R.G. 2318/09 del TRIBUNALE di GORIZIA del

4.5.2010, depositato il 05/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

per la ricorrente è solo presente l’Avvocato Fabrizio Hinna Danesi.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

“1. La Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia ha proposto regolamento necessario di competenza avverso il provvedimento con cui il tribunale di Gorizia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio relativamente all’opposizione proposta dalla ricorrente ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 avverso il decreto emesso nei suoi confronti per violazione della legge n. 197 del 1991, art. 3 ritenendo che, dovendo operare il foro erariale ex art. 25 cod. proc. civ., era competente il tribunale di Trieste.

A seguito della relazione depositata ex art. 380 bis era fissata, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., la adunanza in camera di consiglio per la decisione del ricorso, nel corso della quale il difensore della ricorrente depositava gli avvisi di ricevimento della notificazione che era risultata effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato (costituita in giudizio) e presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con ordinanza dell’8 aprile 2011, pertanto, il Collegio disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato.

A seguito dell’avvenuta notificazione ha resistito l’Avvocatura Generale dello Stato.

2. Il ricorso va accolto.

In primo luogo va disattesa l’eccezione di tardività della notificazione dell’istanza del regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento dep. il 5 maggio 2010, atteso che l’istanza era stata notificata il 31 maggio 2010 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze: essendo tali notificazioni affette da nullità, la rinnovazione della notificazione ha effetto sanante retroattivo.

Per quel che concerne il merito, va ribadito quanto osservato con la relazione a suo tempo depositata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

Il ricorso va accolto, essendosi rivelata fondata la censura con cui è stata dedotta l’erronea applicazione alla specie del foro erariale, atteso che in tema di opposizioni alle ordinanze – ingiunzioni – tale è quella proposta dalla ricorrente – è funzionalmente competente, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 il giudice del luogo della commessa violazione ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l’art. 25 cod. proc. civ., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. L’inapplicabilità del foro della P.A. consegue infatti alla specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze – ingiunzioni, per il quale è prevista la notificazione del ricorso direttamente all’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio (Cass. 14828/2006; 25075/2010).

Pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Gorizia”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata va cassata e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Gorizia, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del resistente.

PQM

Accoglie il ricorso cassa l’ordinanza impugnata dichiara la competenza del Tribunale di Gorizia, disponendo la riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Condanna il resistente Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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