Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27351 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27351 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 13795 del ruolo generale
dell’anno 2011, proposto
da
MAIORI IMMOBILIARE s.r.I., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Michele
/(

Di Fiore, col quale domicilia in Roma, alla via Ottaviano,
numero 42, presso lo studio dell’avv. Bruno Lo Giudice
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate,

in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia,
controricorrente—
RG n. I 3795/201 1
Angelina-

ria Perrino

sore

Data pubblicazione: 06/12/2013

Pa2ina 2 di 6

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione 24°, depositata in data 7 aprile
2010, n. 51/24/10;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 2 l
maggio 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

entrate l’avvocato dello Stato Francesco Frigida;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
La società contribuente esercitò il diritto di detrazione dell’ Iva
in relazione ad un’operazione economica, ma l’Agenzia delle
entrate procedette alla notifica di un avviso di rettifica, escludendo
la configurabilità del diritto di detrazione.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso
proposto dalla società, là dove la Commissione tributaria regionale
ha accolto l’appello, confermando l’avviso.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza
impugnata, affidando il ricorso a quattro motivi, che illustra con
memoria depositata ex articolo 378 del codice di procedura civile.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Diritto
1.- Con i primi due motivi di ricorso, la società lamenta,

rispettivamente ex articolo 360, 1° comma, numero 4 ed ex articolo
360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione

dell’articolo 330, 1° comma, c.p.c., denunciando la nullità della
notifica dell’atto di appello, perché non avvenuta

presso il

procuratore costituito e nel domicilio eletto nel ricorso di primo
grado.
RG n. 13795/2011
Angelina-

uditi per la ricorrente l’avv. Michele Di Fiore e per l’Agenzia delle

RtinA 3 Ji 6

1.1.4 due motivi sono infondati, in considerazione del dato.
evidenziato dalla stessa ricorrente, della sua regolare costituzione in
appello.
2.-Vanno poi congiuntamente esaminati,

per connessione

logica, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali,

-ex articolo 360, 1° comma, numero 4, c.p.c., la violazione o
falsa applicazione dell’articolo 36, 2° comma, del decreto
legislativo numero 546 del 1992 per la carenza delle indicazioni
previste dai numeri 2 e 3 del 2° comma dell’articolo 36 e per la
parziale indicazione di quelle contemplate dai numeri 1 e 4 della
medesima norma —terzo motivo;
-ex articolo 360, 10 comma, numero 3, c.p.c., la violazione o
falsa applicazione dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 633 del 1972, reputando che l’assenza di ricavi
non impedisce la fruizione del diritto di detrazione dell’imposta sui
valore aggiunto —quarto motivo.
2.1.- Va sottolineato, sul punto, che la sentenza impugnata si
limita a dar conto che <<...trattasi nella specie di una operazione economica isolata...>> e che <<...resercizio di attività di imprcsà costituisce la condizione fondamentale per usufruire del diritto allo detrazione dell 'IVA relativamente ai beni ed ai servizi acquistati>>.

3.-Ciò posto, osserva la Corte che soltanto le operazioni atti\ e.
con le quali una società commerciale vende beni o fornisce ser ■
sono di per sé, per la loro stessa natura, attività di carattere
lucrativo, le quali, svolte da un operatore professionale, assumono
necessariamente natura imprenditoriale, di guisa che si presumono
compiute nell’esercizio dell’attività d’impresa, determinando
l’applicazione del sistema dell’iva (in termini, Cass. 31 marzo 2011.
RG n. 13795/2011
Angelina-Maria Per

estethore

rispettivamente, la società lamenta:

l’al2ina 4

6

n. 7344; Cass. 2 febbraio 2004, n. 1863; Cass. 9 aprile 2003, n.
5599).
3.1- Quanto alle operazioni passive, invece, la possibilità di
portare in detrazione, dall’ammontare dell’imposta relativa alle
operazioni compiute, l’imposta assolta o dovuta dal contribuente ed

importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione,
a norma sia dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 633 del 1972, sia dell’articolo 17 della direttiva
Cee 17 maggio 1977, n. 388: soltanto, dunque, <>. L’inerenza, inoltre, richiede un effettivo

collegamento strumentale tra le operazioni compiute soggette ad
IVA di cui si chiede il rimborso e quelle oggetto dell’atti \ ità di
impresa.

3.2.-E ciò in quanto il sistema dell’1VA è volto ad esonerare
l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta in tutte le sue attività
economiche, per garantire la perfetta neutralità dell’imposi7ione
fiscale per tutte le attività in questione, purché esse siano a loro
volta soggette ad IVA (Corte giust. 16 febbraio 2012, C-118/11,
EON Aset Menivjmunt, punto 43).

3.3.-Ha precisato sul punto questa Corte che il requisito della
“inerenza” dell’acquisto all’esercizio d’impresa va identificato in
base al <> (Cass. 20 febbraio 2013, n. 4157). Rileva in tema
anche Cass. 31 marzo 2011, n. 7344, secondo cui in ordine
<<...agli acquisti di beni ed in generale alle operazioni passive RG n. 13795/2011 Angelina-Maria Perrinc a lui addebitata a titolo di rivalsa, si riferisce ai beni ed ai serv iii Pwlina 5 di ( occorre accertare, ai fini della detraibilità dell'imposta, che ricorra l'effettiva inerenza all'esercizio dell'impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali. senza, tuttavia, che sia richiesto il concreto esercizio dell 'Impresu. potendo la detrazione dell'imposta spettare anche nel caso di dalla Corte di giustizia, secondo cui <>
(Corte giust. 29 novembre 2012, C-257/11, SG Gran Via Moinesti
s.r.1., punto 29; Corte giust. 29 febbraio 1996, 1996, C- I 10,94.
INZO, punti 20-21; Corte giust. 19 gennaio 1998, C-37/95, Ghent
Coal Terminal, punti 19-23).
3.4.-La sussistenza dell’inerenza è una questione di fatto. la cui
prova spetta al contribuente, in base al principio generale in base al
quale <>: Corte giust. 29 marzo 2012, C414/10, Valeclair SA, punto 32).
3.5.-E questa Corte, sul punto, ha in più occasioni chiarito che il
diritto alla detrazione dell’iva può essere legittimamente esercitato
qualora sia comprovata l’inerenza del bene acquisito all’esercizio
dell’impresa, ovvero un quid pluris rispetto alla qualità di
imprenditore dell’acquirente, cioè l’inerenza o strumentalità del
bene comprato rispetto all’attività imprenditoriale; e, poiché ai
predetti fini la predetta norma non ha introdotto alcuna deroga ai
RG n. 13795/2011

assenza di operazioni attive…>>, in coerenza con quanto stabilito

Pagiiva 6 d; 6

comuni criteri in tema di onere della prova, la dimostrazione di
detta inerenza o strumentalità resta a carico dell’interessato, senza
che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione
della sola qualità di società commerciale dell’acquirente (vedi, tra
molte, Cass. 24157/13, cit.; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2362; Cass.

giugno 2009, n. 1319).
3.6.-Nel caso in questione, lo stringato contenuto della sentenza
non consente la verifica del requisito dell’inerenza, non emergendo
finanche la natura dell’operazione compiuta, in relazione alla quale
è stato esercitato il diritto di detrazione.
4.-11 ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza va cassata,
con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Campania, affinché verifichi l’inerenza
dell’operazione in questione all’attività d’impresa, secondo i
parametri dinanzi specificati.
per questi motivi

6 BiC, 2013

La Corte:
-respinge il primo ed il secondo motivo di ricorso;
-accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 21 maggio 2013.

17 febbraio 2010, n. 3706; Cass. 10 aprile 2009, n. 8785; Cass.

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