Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27350 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 29/12/2016, (ud. 08/06/2016, dep.29/12/2016),  n. 27350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G.14035/12) proposto da:

Arch. B.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Francesco Panepinto del

foro di Caltanissetta ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv.to Antonio Ielo in Roma, via Ugo De Carolis n. 87;

– ricorrente –

contro

F.F.L. e F.M.C., rappresentate e difese

dagli Avv.ti Michele e Sandra Lupo del foro di Caltanissetta, in

virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed

elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv.to Gaetano

Alessi in Roma, piazza Martiri di Belfiore n. 2;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

PROMOTEA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 82

depositata il 30 giugno 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Antonio Ielo (con delega dell’Avv.to Francesco

Panepinto), per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26 settembre 1993 l’arch. B.M. chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta di emettere in suo favore decreto ingiuntivo per Lire 144.671.237, nei confronti di F. e F.M.C., nonchè della PROMOTEA s.r.l. per l’espletamento dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione dell'(OMISSIS), poi denominato (OMISSIS), incarico originariamente conferito dalle F. e successivamente dalla Due Di Hotels s.r.l., poi Promotea s.r.l..

Proponevano, con differenti atti, poi riuniti, opposizione avverso detto decreto le F. e la società Promotea, notificati rispettivamente il 26 ottobre ed il 9 novembre 1993, con i quali le FALCI negavano di avere mai conferito incarico all’opposto, avendo le stesse rappresentato di avere concesso in locazione l’albergo della cui ristrutturazione si trattava alla Due Di Hotels (ora Promotea) e comunque spiegavano domanda di garanzia nei confronti di quest’ultima; diversa tesi veniva sostenuta dalla società Promotea, che aveva acquistato le quote della Due Di Hotels, trovando l’albergo già ristrutturato. Il giudice adito, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannava gli opponenti in solido al pagamento in favore dell’arch. B. della somma di Euro 47.991,52, oltre interessi legali dalla domanda.

In virtù di rituale appello interposto dalle F., le quali pur riconoscendo che un incarico era stato conferito, insistevano nell’affermare che non erano stato loro a stipulare il relativo contratto, la Corte di appello di Caltanissetta, nella resistenza dell’appellato, non costituita la società PROMOTEA, in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava le appellanti al pagamento in solido della somma di Euro 7.709,76 in favore dell’appellato.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che dalla documentazione in atti emergeva che pur non essendovi uno scritto che confermasse l’avvenuto affidamento dell’incarico da parte delle appellanti, emergeva dalle risultanze istruttorie che le stesse in una prima fase avevano commissionato al B. un progetto di massima, congiuntamente ad altro professionista, tale S. Ba., per la ristrutturazione dell’albergo Europa. Ciò avveniva il 30.11.1988, come rilevabile dalla tavola 1 del progetto per la ristrutturazione, in cui erano indicate come committenti le F. e come progettisti il B. e tale S. Ba.. Successivamente, nel marzo 1989, come si evinceva dalla data apposta al contratto di locazione, intervenuto tra le appellanti e C.R., la C. veniva autorizzata a realizzare le opere di ristrutturazione necessarie all’ammodernamento dell’albergo e quest’ultimo incarico veniva conferito al solo B. dalla C., nella sua qualità di amministratrice della Due Di Hotels. Deponeva in tal senso la comunicazione fatta dalla predetta C. al Sindaco di Caltanissetta il 20.1.1990 e le tavole progettuali recanti quale committenza la predetta società, tutti lavori che si incentravano sul progetto esecutivo dei lavori e nella variante agli stessi, nonchè le dichiarazioni testimoniali di D.P.E..

Tanto chiarito, quanto alle competenze dovute dalle F., la Corte di merito, oltre a tenere conto del fatto che due erano i professionisti incaricati della progettazione di massima, assumeva che dovevano essere computate sul costo ai lavori, riducendo la percentuale delle spese al solo 20%, proprio in considerazione della natura della progettazione affidata, per cui la somma complessivamente dovuta ammontava a Lire 29.856.330, da dividersi fra i due professionisti.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione il B., sulla base di tre motivi, cui hanno replicato le F. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. Non sono state svolte difese dalla intimata PROMOTEA s.r.l..

In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo il ricorrente principale deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in particolare la corte di merito avrebbe del tutto omesso di esaminare la documentazione relativa alla domanda – depositata già nella fase monitoria – avanzata al Sindaco del Comune di Caltanissetta con la sottoscrizione di F.M.C., dell’11.1.1989, con la quale veniva richiesto il rilascio della concessione edilizia, ed al nullaosta rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile alle proprietarie dell’albergo per la esecuzione delle opere di ristrutturazione. Il progetto allegato dalle F. alla domanda dell’11.1.1989 conteneva, ad avviso del professionista, un programma di lavori completo in ogni sua parte, oltre ad essere esecutivo, munito come era anche di relazione tecnica. Detta omissione aveva comportato anche la erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali.

Con il secondo motivo il ricorrente principale nel lamentare la violazione degli artt. 2697, 2222, 2233 e 2237 c.c., nonchè della L. n. 143 del 1949, artt. 8 e 19, L. n. 1150 del 1942, art. 31 e della L. n. 10 del 1977, art. 4 insiste nella erronea e parziale valutazione delle prove circa il soggetto conferente l’incarico de quo, non avendo il giudice distrettuale chiarito le ragioni per cui le F. avrebbero limitato l’incarico ad un progetto di massima.

I primi due motivi del ricorso principale – che per ragioni di connessione logica vanno esaminati congiuntamente – sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, “presupposto essenziale ed imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull’attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità” (Cass. n. 2345 del 1999; Cass. n. 1244 del 2000).

Orbene, la Corte di Appello, riesaminando le risultanze probatorie che avevano indotto il giudice di primo grado ad accogliere la domanda attorea, ha rivalutato in ragione della cadenza temporale la produzione documentale allegata dal professionista agli atti della procedura monitoria ed è giunto alla argomentata conclusione che le opere erano state commissionate in due distinte fasi: una prima, da collocare entro il novembre 1988, nella quale le F. avevano dato incarico congiunto al B. e a tale Ba. di realizzare un progetto di massima per la ristrutturazione dell’Albergo Europa, circostanza che emerge dalla tavola 1 del progetto di ristrutturazione, in cui risultano indicate le F. come committenti, nonchè B. e Ba. come progettisti; una seconda fase, occorsa nel marzo 1989, nella quale C.R., quale amministratrice della Due Dì Hotels, a seguito di autorizzazione ricevuta dalle proprietarie dell’albergo, conferiva incarico al solo B. di realizzare le opere necessarie per la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’immobile, in tal senso deponeva la sottoscrizione del contratto di locazione intervenuto fra le F. e la Due Dì Hotels in pari data, nonchè la comunicazione fatta dalla stessa C. al Sindaco di Caltanissetta in data 20.01.1990 e le tavole progettuali recanti quale committente la predetta società. In detta seconda fase i lavori erano stati incentrati in un progetto esecutivo e nella variante agli stessi, come evidenziato dalle circostanziate dichiarazioni rese dal teste D.P.E..

Va, dunque, osservato che la corte territoriale ha ritenuto essere mancata la dimostrazione dell’avvenuto affidamento da parte delle F. del mandato relativamente alla seconda fase, oltre che alla luce della documentazione acquisita, anche sulla scorta della deposizione testimoniale del D.P., il quale aveva riferito di avere contattato lui stesso il B. per la ristrutturazione dei locali dell’albergo per conto della s.r.l. Due Dì Hotels; nè il ricorrente ha formulato contestazioni di sorta, in ordine alla valutazione che di tale risultanza istruttoria è stata compiuta nella sentenza impugnata.

D’altra parte, il non avere la corte di merito attribuito alla domanda di rilascio di concessione edilizia avanzata al Sindaco di Caltanissetta con la sottoscrizione di F.M.C., l’11.01.1989, il senso di conferimento di incarico di progetto esecutivo, è frutto di un apprezzamento eminentemente di merito, insindacabile in questa sede se non sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, oltre che della violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, vizi che il ricorrente principale ha bensì denunciato, ma limitandosi a propugnare la maggiore attendibilità, rispetto a quella compiuta dal giudice di appello, della propria ricostruzione del significato da attribuire al documento in questione. Il che però non può evidentemente costituire valida ragione di cassazione della sentenza impugnata.

Con il terzo mezzo il ricorrente nel denunciare la violazione degli artt. 1316, 1317 e 2233 c.c., nonchè della L. n. 143 del 1949, art. 7 per avere la corte distrettuale ritenuto le obbligazioni dei due professionisti solidali ed indivisibili, mentre si trattava di obbligazioni autonome.

Il motivo è fondato nel senso di seguito illustrato.

Secondo risalente orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide ed al quale ritiene di dare continuità, il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali e della relativa responsabilità, desumibile dalla disciplina dettata per il lavoro autonomo e dalla disposizione di cui alla L. n. 143 del 1949, art. 7 (“Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l’intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa”), non trova deroga nel caso di contestuale conferimento dell’incarico a due professionisti, ove specificamente espresso con riguardo alle rispettive ed autonome prestazioni in ragione delle rispettive competenze. Con la conseguenza che un siffatto incarico deve ritenersi conferito ai singoli professionisti e per l’effetto il compenso dovuto per le rispettive prestazioni professionali non può essere liquidato in modo unitario, bensì a ciascuno di essi con riferimento all’attività in concreto prestata (così massimata Cass. n. 1035 del 1989).

Una interpretazione ragionevole della norma in questione, della quale è stata lamentata l’erronea applicazione col motivo di ricorso, attiene alla valutazione del rapporto che si instaura fra il cliente e più professionisti, laddove anche se prevista la collegialità, si hanno tanti rapporti separati quanti sono i professionisti. Situazione del tutto differente dall’ipotesi in cui i professionisti siano associati in uno studio, in cui i professionisti operano come un’unica parte contrattuale ed hanno diritto ad un solo compenso, potendo essere la prestazione da essi unitariamente chiesta disbrigata dall’uno o dall’altro dei professionisti o da tutti congiuntamente (cfr Cass. n. 6636 del 1987).

Da questo elementare principio secondo cui ad ogni prestazione deve corrispondere un compenso, nell’ipotesi del conferimento di due distinti incarichi consegue il diritto ad una duplice liquidazione in favore di ciascuno dei professionisti.

Ebbene, la Corte nissena si è astenuta completamente dall’affrontare la questione, limitandosi alla generica affermazione che era dovuto per l’incarico la somma complessiva di Lire 29.856.330, da dividersi fra i due professionisti, per cui è incorsa nella lamentata violazione di legge.

Venendo al ricorso incidentale condizionato, con unico mezzo le F. lamentano che la corte distrettuale abbia omesso di pronunciare sulla domanda di garanzia da loro svolta nei confronti della PROMETEA s.r.l., subentrata alla DUEDI HOTELS, lo stesso è da ritenere assorbito dal rigetto dei primi due motivi del ricorso principale, avendo le ricorrenti incidentali chiamato in garanzia la Prometea solo con riferimento all’incarico conferito per la seconda fase delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento dell’albergo.

Alla stregua di tutte le osservazioni che precedono, mentre sono da rigettare i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, deve trovare accoglimento il terzo motivo del ricorso principale e, in relazione ad esso, la sentenza impugnata va cassata. Tuttavia non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e, invero, applicando il non contestato criterio di liquidazione individuato dalla Corte d’appello, al B. può essere liquidato il compenso di Euro 15.419,52, oltre ad interessi legali dalla domanda.

Quanto alle spese, va confermata la compensazione delle spese di lite per il giudizio di appello e di quelle di primo grado, in considerazione della reciproca soccombenza; per la medesima ragione vanno compensate anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, rigetta i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;

accoglie il terzo motivo del ricorso principale e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;

decidendo nel merito, condanna le F. in solido al pagamento in favore del B. della somma di Euro 15.419,52, oltre ad interessi legali dalla domanda;

confermata la compensazione delle spese di lite per i due gradi merito, dichiara interamente compensate anche quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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