Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27350 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24497-2010 proposto da:

L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO n. 9, presso lo studio dell’avvocato

ZUCCHINALI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MINUTOLO BONAVENTURA, TRIFIRO’ SALVATORE giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI – GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG (OMISSIS) in persona del

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

SANT’ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato D’ERCOLE

STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANELLI

FRANCO giusta procura a margine del controricorso;

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (OMISSIS), quale cessionaria del

portafoglio della Ace Insurance S.A. N.V. in persona del procuratore

speciale, Rappresentante Generale per l’Italia della Ace European

Group Ltd, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SANT’ANDREA

DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato D’ERCOLE STEFANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANELLI FRANCO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

FILMASTER SRL in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato IRACE

ERNESTO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

INA – ASSITALIA SPA (OMISSIS) in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARPANO MICHELE giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

LUIGI LAVAZZA SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA,

(Studio Tosetto, Weigmann e Associati) che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VINAI FRANCO, WEIGMANN MARCO giusta procura

in calce al controricorso;

-controrcorrente –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1073/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

26/06/2009, depositata il 22/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Mittiga Zandri Patrizia (per delega dell’Avvocato

Trifirò Salvatore) difensore del ricorrente che si riporta agli

scritti;

udito l’Avvocato Vincenti Marco (per delega dell’Avvocato Carpano

Michele) difensore del controricorrente INA – ASSITALIA SPA che si

riporta al controricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per il rigetto per la FILMASTER, per l’estinzione per

LAVAZZA SPA, come da relazione.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

L.L. ha chiesto la condanna della committente Lavazza S.p.A. a titolo contrattuale e della produttrice Filmmaster S.r.l., a titolo extracontrattuale, al risarcimento del danno conseguente all’infortunio di cui era rimasto vittima durante la registrazione di un filmato pubblicitario.

Con sentenza depositata in data 22 luglio 2009 la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato la domanda.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo di ricorso è rivolto contro la Lavazza S.p.A. In data 7 aprile 2011 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto anche dai propri difensori e vistato dalla controparte e dai legali della medesima.

Tale rinuncia parziale, proposta nei confronti di uno solo degli intimati, è efficace non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 3, n. 19968 del 2005), ma determina l’estinzione solo parziale del giudizio, dovendo essere esaminati i due motivi di ricorso rivolti contro la Filmmaster.

4.- Il secondo motivo (primo contro la Filmmaster) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 323 e 324 c.p.c., artt. 2050, 2087 e 2049 c.c..

Sostanzialmente il ricorrente si duole della sentenza della Corte territoriale assumendo che la Filmmaster era la responsabile dell’organizzazione del set cinematografico e che, pertanto, avrebbe dovuto predisporre misure di sicurezza idonee e non affidarsi a quanto predisposto dalle due guide alpine, semplici prestatori d’opera.

Le denunciate violazioni e false applicazioni di norme di diritto risultano inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, in quanto il ricorrente non dimostra che la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Peraltro non viene specificamente censurata l’affermazione della Corte territoriale secondo il rapporto intercorso con le due guide alpine, ritenute le uniche responsabili dell’evento, doveva esse qualificato come occasionale contratto d’opera. Viene, invece, contestata l’affermazione che l’attività della Filmmaster non potesse essere inquadrata nel concetto di attività pericolosa, ma tale contestazione, da un lato, è affidata a considerazioni generiche, dall’altro lato, implica necessariamente apprezzamenti di merito. Si insiste sulla configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c., ma, al di là di affermazioni generiche, non si adducono concreti elementi da cui desumere la omessa adozione da parte della resistente di misure di sicurezza che sarebbe stato suo onere predisporre.

Il terzo (secondo contro la Filmmaster) motivo lamenta illogica e incongrua motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorso per cassazione è consentito solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., che, per quanto riguarda il vizio di motivazione, lo limita, con il n. 5, alla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Le argomentazioni spese dal ricorrente non dimostrano nessuna delle tre ipotesi sopra indicate, ma stigmatizzano il contenuto decisorio della sentenza impugnata, che può essere o meno condiviso, ma non può essere censurato in sede di legittimità.

5 – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La Filmmaster ha presentato memoria; il ricorrente e l’Assitalia hanno chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;

6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che, pertanto, che il processo nei confronti della Lavazza è estinto, mentre il ricorso proposto nei confronti della Filmmaster deve essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara estinto il processo nei confronti della Lavazza S.p.A. Rigetta il ricorso nei confronti della Filmmaster. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore della Filmmaster e dell’Assitalia, per ciascuna, in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 3.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore della HDI e della Ace, per ciascuna, in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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