Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27350 del 07/10/2021
Cassazione civile sez. VI, 07/10/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 07/10/2021), n.27350
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9783-2018 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI, 48/A,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARCHITTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato STEFANO GROLLA;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2665/2017 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata
il 20/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
CHE:
B.A. ricorre in cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Padova, che ha rigettato l’appello incidentale da egli proposto e ha accolto l’appello principale di P.A., così condannandolo a pagare la somma di Euro 1.141,92 (la somma era stata richiesta in primo grado quale onorario per la prestazione d’opera intellettuale svolta in suo favore da P.A., quale consulente tecnico di parte in un processo in materia di responsabilità civile da circolazione stradale), nonché di Euro 1.000 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
L’intimato P.A. non ha proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo contesta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sulla legittimazione attiva, sulla conclusione del contratto, sul contratto di prestazione d’opera intellettuale e sulla procura alle liti.
Il motivo è inammissibile in quanto è sostanzialmente volto a contestare la valutazione degli elementi di prova operata del giudice di merito (dichiarazioni dell’avv. Be., messaggi di posta elettronica inviati dall’avv. Be. al B., raccomandata inviata in risposta alla ricevuta diffida di pagamento) che ha portato quest’ultimo a ritenere provata la prestazione del consenso da parte del ricorrente al conferimento dell’incarico al consulente tecnico di parte.
2) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sulla condanna per lite temeraria art. 96 c.p.c., ex comma 3.
Ad avviso del Collegio, il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte “in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità” (così Cass. 19298/2016) ove sia stata motivata dal giudice di merito, come è avvenuto nel caso in esame (v. p. 9 del provvedimento impugnato).
II. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Non vi è provvedimento sulle spese non avendo l’intimato proposto difese nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 19 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021