Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2735 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22714-2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALLIA 122,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

CI.PA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell’avvocato CAROLA IANARI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2237/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 05.04.2017, in parziale riforma della decisione di primo grado, che aveva statuito la separazione personale dei coniugi C.A. e CI.Pa., ha ridotto ad Euro 1.200,00 l’assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre, che ha proposto ricorso, lamentando, in relazione all’art. 360 c.p.c, n. 5: a) la mancata considerazione della volontà della figlia, oggi maggiorenne, di non frequentare il padre; b) la mancata considerazione della potenziale redditività dei coniugi; c) la mancata considerazione della effettiva documentazione fiscale richiesta ai coniugi; d) la mancata considerazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio. CI.Pa. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi, che attengono tutti alla medesima questione relativa alla determinazione del contributo al mantenimento della figlia, sono inammissibili.

2. La prima censura si focalizza su una circostanza del tutto irrilevante: il fatto che la mancata frequentazione della figlia sia dovuta alla decisione della stessa non interferisce, in termini economici, col fatto che il ricorrente non vada incontro ad alcun diretto esborso o ad alcuna cura in favore della stessa, parametri che vanno obiettivamente valutati in sede di determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento in favore della prole (art. 337 ter c.c., comma 4, ed, in precedenza, art. 155 c.c., comma 4).

3. Il secondo motivo mira ad un riesame del merito: l’entità dei redditi delle parti è stata appieno considerata dalla Corte territoriale, che, sulla scorta della compiuta valutazione dei dati acquisiti, ai quali si riporta il ricorrente (competenza professionale, assenza di oneri abitativi della madre; fluttuazioni reddituali ed oneri abitativi del padre) ha ridotto l’assegno mensile già determinato dal Tribunale.

4. Il terzo motivo si traduce, anch’esso, in una critica dell’apprezzamento di dati fattuali. L’argomento considerato dal giudice del merito, secondo cui il padre non aveva dato adeguata contezza del reimpiego delle somme ricavate dalla vendita dell’appartamento e l’inferenza circa sue risorse finanziarie, costituiscono, infatti, una tipica valutazione di merito che non può costituire oggetto di esame in questa sede.

5. L’elevato tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di convivenza non è stato direttamente considerato dalla Corte territoriale onde ritenere dovuto per la figlia un assegno a ciò parametrato, sicchè, nel contestare le allegazioni avversarie dedotte in tal senso, la critica non tiene conto che la decisione si è fondata sulle emergenze reddituali acquisite in atti. Anche in questo caso, sotto le mentite spoglie di un omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente tende ad una diversa, e maggiormente benevola, valutazione delle risultanze istruttorie.

6. Resta da aggiungere che la nuova formulazione, applicabile nella specie, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito da questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014), restando, comunque, esclusa la sindacabilità di una diversa valutazione delle risultanze processuali in sede di giudizio di legittimità.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Trattandosi di procedimento esente, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 10, comma 2, non va disposto il doppio contributo, dello stesso decreto, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che sui liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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