Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27349 del 30/11/2020
Cassazione civile sez. lav., 30/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27349
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2893-2015 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici
domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
F.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2393/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 20/10/2014 R.G.N. 3417/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2020 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Con sentenza in data 20 ottobre 2014 n. 2393 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, che aveva accolto, nei limiti della eccepita prescrizione, la domanda proposta da F.F. già dipendente della base USAF di S. VITO DEI NORMANNI, transitato nei ruoli del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ai sensi della L. n. 98 del 1971- per l’accertamento del diritto al ricalcolo del beneficio previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5 (1,25% dello stipendio iniziale di assunzione nello Stato per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato presso l’organismo militare), con l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità integrativa speciale.
2. La Corte territoriale osservava che l’indennità integrativa speciale aveva natura retributiva, benchè nel contratto collettivo 1998/2001 costituisse un elemento distinto della retribuzione; la circostanza che soltanto a decorrere dall’1.1.2003 essa, alla stregua dell’art. 20, comma 3, del contratto di comparto Ministeri sottoscritto il 16.6.2003, non fosse più corrisposta come voce distinta, venendo conglobata nel trattamento retributivo tabellare, non determinava un mutamento della sua natura giuridica.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui l’intimato non ha opposto difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
Con l’unico motivo il Ministero ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5, rilevando che il riferimento testuale della norma ad una percentuale dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in godimento al momento dell’assunzione alle dipendenze dello Stato indicava chiaramente che il beneficio dovesse essere determinato in relazione allo stipendio tabellare fissato a tale data.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il Ministero ricorrente non ha fornito la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso, in quanto, al momento dell’iscrizione a ruolo, ha depositato unicamente l’accettazione da parte dell’UNEP – Corte d’Appello di Roma dell’atto per il quale è stata richiesta dall’Avvocatura Generale dello Stato la notificazione a mezzo Posta.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. S. U. 14.1.2008 n. 627; negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 18361/2018 e, in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, Cass. n. 17793/2016 e Cass. n. 17794/2016; Cass. nrr. 14430 e 14431/2019).
L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta mai depositato, nè in allegato al ricorso nè, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c.: non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto da parte dell’intimato;
La mancata costituzione del F. esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;
Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020