Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27348 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2021-2015 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA MAGARAGGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1460/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/07/2014 R.G.N. 1266/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza in data 8 luglio 2014 n. 1460 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, che aveva accolto, nei limiti della eccepita prescrizione, la domanda proposta da M.F. – dipendente della base USAF di S. VITO DEI NORMANNI transitato nei ruoli del MINISTERO DEL LAVORO ai sensi della L. n. 98 del 1971, per l’accertamento del diritto al ricalcolo del beneficio previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5 (1,25% dello stipendio iniziale di assunzione nello Stato per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato presso l’organismo militare) con l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità integrativa speciale.

2. La Corte territoriale osservava che l’indennità integrativa speciale aveva natura retributiva; la circostanza che fino al 31.12.2002 essa fosse stata corrisposta come voce economica distinta dallo stipendio tabellare (venendo poi conglobata nel trattamento retributivo tabellare, ai sensi del comma 3 dell’art. 20 del contratto di comparto Ministeri sottoscritto il 16.6.2003) non ne mutava la natura giuridica.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DEL LAVORO, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha opposto difese M.F. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.Con l’unico motivo il Ministero ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e falsa applicazione del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5, del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 75 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, dell’art. 20 CCNL 12.6.2003, rilevando che il riferimento testuale del del D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5, ad una percentuale dello stipendio iniziale in godimento al momento dell’assunzione alle dipendenze dello Stato indicava chiaramente che il beneficio dovesse essere determinato in relazione al solo stipendio tabellare, nella misura fissata a tale data. Ha esposto che il controricorrente era stato assunto presso lo Stato in epoca anteriore al conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e che, pertanto, la nuova determinazione della misura della retribuzione tabellare non poteva influire sulla quantificazione del beneficio.

2. Il ricorso è fondato.

3. La questione di causa è stata esaminata nella pronuncia di questa Corte del 14.10.2016 n. 20908, alle cui motivazioni si rinvia per quanto attiene all’iter ricostruttivo, alla quale hanno fatto seguito numerose ulteriori pronunce conformi (tra le altre, Cass. sez. lav. n.16438/2018; Cass., sez. VI, n. 14 e n.13/2018; n. 17608/2017; n. 16524/2016, n. 248035/2016, n. 25004/2016, n. 25439/2016).

4. Nei precedenti citati si è osservato come l’indennità integrativa speciale, istituita nell’anno 1959, fino al 31 dicembre 2002 era restata espressamente distinta dalle altre voci della retribuzione, venendo inglobata nello stipendio tabellare solo a decorrere dall’1 gennaio 2003 e che il D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5, con chiara formulazione letterale, non fa riferimento alla indennità integrativa speciale bensì unicamente allo “stipendio”, dovendo intendersi per “stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale (il personale degli organismi militari) è stato assunto alle dipendenze dello Stato” lo stipendio tabellare di base.

5.Tali considerazioni sono condivise dal Collegio ed applicabili in causa, essendo avvenuto il passaggio del controricorrente alle dipendenze dell’amministrazione anteriormente all’1.1.2003;

6. Il ricorso del Ministero va pertanto accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, nel senso del rigetto della domanda originaria;

7. Le spese dei gradi di merito si compensano tra le parti, trattandosi di questione all’epoca non ancora venuta all’esame di questa Corte; le spese del giudizio di legittimità vanno a carico del controricorrente soccombente

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui all’originario ricorso. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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