Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27348 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 29/12/2016, (ud. 25/05/2016, dep.29/12/2016),  n. 27348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7435-2012 proposto da:

S.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA

162, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MEINERI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RINUCCIA MARCHISIO;

– ricorrente –

contro

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

MARESCIALLO DIAZ 22, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

VALENZI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EUROCOSTRUZIONI DITTA INDIVIDUALE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1141/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/8/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato MEINERI Giovanni difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VALENZI Fabrizio, difensore della resistente che si

riporta al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1) Nel 2004 P. ed S.E. convennero C.G. innanzi al Tribunale di Torino-sezione distaccata di Moncalieri, esponendo che la convenuta aveva affidato loro in appalto la realizzazione e posa in opera di serramenti in mogano destinati ad un immobile abitativo e che, ultimate le opere, essa si era rifiutata di prenderle in consegna e di versare il corrispettivo. Chiesero pertanto la condanna della convenuta all’esatto adempimento del contratto.

C.G. si costituì sostenendo che i lavori in questione rientravano nell’ambito del contratto di appalto da lei concluso con l’impresa individuale Eurocostruzioni, che aveva a sua volta subappaltato ai Seia la realizzazione dei manufatti. Chiamò dunque in causa tale impresa per esserne manlevata.

Eurocostruzioni si costituì assumendo invece che i lavori afferivano ad un immobile diverso da quello oggetto dell’appalto intercorso con la C., e che per gli stessi la convenuta aveva dato diretto incarico agli attori.

Con sentenza del 17.12.2007 il tribunale accolse la domanda principale di P. ed S.E. e rigettò quella di manleva.

2) La Corte d’Appello di Torino ha accolto l’appello della convenuta con sentenza 10 agosto 2011.

Avverso tale sentenza P. ed S.E. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

C.G. ha resistito con controricorso, mentre l’intimata Eurocostruzioni non si è costituita.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Secondo la Corte di appello, il contratto avente ad oggetto i lavori per cui è causa intercorse tra la convenuta C. e la Eurocostruzioni.

La Corte ha tratto il convincimento dal documento 1, denominato “preventivo S.”, intestato alla Eurocostruzioni e facente riferimento ai lavori di cui si tratta, nonchè dal doc. 3 denominato consuntivo extracapitolato redatto da Eurocostruzioni e comprendente i serramenti esterni.

Il primo motivo di ricorso concerne questo assunto.

Denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c. e art. 2702 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, facendo rilevare la circostanza che la provenienza del documento dai S. era stata da essi disconosciuta sin dalla memoria redatta ex art. 183 c.p.c. nella prima fase del giudizio. Parte ricorrente deduce che controparte avrebbe dovuto promuovere il giudizio di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c.

Il motivo è infondato, perchè non coglie la ratio decidendi. La Corte di appello non ha infatti affermato che trattavasi di scrittura privata riconosciuta, cioè sottoscritta e come tale bisognosa di disconoscimento formale e di conseguente istanza di verificazione (Cass. n. 3730 del 14/02/2013).

Ha solo espresso il convincimento che l’esistenza di questo e degli altri due documenti, sia pur senza sottoscrizione, valessero a documentare la ricostruzione della vicenda contrattuale come dedotta dalla convenuta, cioè nel senso di un rapporto esclusivamente Canta- Eurocostruzioni, senza alcun diretto contratto C.- S., tesi meglio argomentata in controricorso a pag. 11-12.

I profili normativi invocati sono quindi inappropriati e la questione della utilizzabilità del documento, in quanto proposta in relazione alle due norme invocate, non è direttamente apprezzabile quale vizio di motivazione. Essa può rifluire invece nell’analisi complessiva della documentazione, di cui è negata la rilevanza probatoria e la lettura datane, che è oggetto del secondo motivo di ricorso.

3) Conviene tuttavia rimandare l’esame di questo secondo motivo, all’esito dello scrutinio del terzo, che si prospetta decisivo e assorbente.

La Corte d’appello, dopo aver negato che dalla documentazione si potesse trarre prova dell’esistenza di un contratto C.- S., ha affermato che neanche dalle prove testimoniali si potesse trarre siffatta prova.

La motivazione sul punto è censurata per vizi di motivazione.

Va stabilito in premessa che il motivo di ricorso risponde ai criteri di specificità e autosufficienza: parte ricorrente ha infatti indicato i punti salienti delle deposizioni analizzate e ha poi allegato al ricorso un “sottofascicoletto con copia dei documenti richiamati nel ricorso (indicati nelle note a piè di pagina)”, così interpretando nel modo più corretto – ora sancito nei protocolli concordati, il disposto degli artt. 366 e 369 c.p.c.. Un ricorso esauriente nella critica trova infatti possibilità di verifica puntuale, da parte del giudicante, nell’integrale testo dei verbali delle deposizioni e degli altri documenti (preventivi, fatture, comparse contenenti tempestive deduzioni, etc).

Il ricorso lamenta che la Corte non ha analizzato il “testimoniale acquisito”, avendo omesso di valutare attendibiità e rilevanza delle deposizioni acquisite. La censura è fondata, perchè la Corte di appello si è limitata a rilevare che i testi “di parte attrice” avevano confermato la tesi degli attori e i testi di parte C. avevano “aderito alla tesi di quest’ultima”.

La constatazione del fatto che in tal modo i testi si siano rivelati “contraddittori” non costituisce adeguata motivazione, di fatto del tutto omessa.

La Corte di appello ha in tal modo rinunciato al proprio compito, che è quello di valutare con prudente apprezzamento i riscontri probatori e individuare, in caso di risultanze contrastanti, quale sia la più credibile, ovvero almeno indicare il perchè tutte le risultanze siano inverosimili.

Giova chiarire che quest’ultima eventualità è bisognosa di speciale analisi, a fronte di opposte dichiarazioni di portata decisiva, poichè o l’una o l’altra rispecchia la tesi accolta; è quindi necessario che sia spiegato il perchè della preferenza per l’una e non per l’altra.

L’ancoraggio può essere desunto dalla concordanza con altri elementi istruttori, dalla motivata non attendibilità di alcuni testimoni a fronte della credibilità di altri, ma la tesi accolta deve essere in qualche modo plausibilmente argomentata.

Nella specie il ricorso evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, una teste di parte C. (tale R.) aveva suffragato la tesi degli attori e che la circostanza era stata valorizzata dalla sentenza del tribunale, pervenuta a opposta decisione. Evidenzia inoltre la particolare credibilità del teste direttore dei lavori, avente posizione qualificata, anch’egli favorevole alla tesi S..

Bastano tali circostanze ad evidenziare la potenziale decisività delle risultanze di cui è stata omessa la valutazione e a giustificare l’accoglimento del motivo.

Il riesame dell’istruttoria testimoniale deve essere necessariamente condotto unitamente a nuovo complessivo apprezzamento di tutte le altre risultanze istruttorie, nessuna esclusa, ditalchè risulta assorbito, come si è detto, il secondo motivo.

Assorbito anche il quarto, concernente le spese di lite.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Torino, per nuovo esame, come disposto, dell’appello e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso.

Accoglie il terzo motivo e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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