Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27347 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7334-2015 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE

10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DE JORIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6059/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2014 R.G.N. 9723/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. R.E., già militare in carriera transitato dai ruoli del Ministero della Difesa presso quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 38, comma 3, ed inquadrato, con D.P.C.M. del 31/3/1992, nella V qualifica funzionale del ruolo del personale non dirigenziale di tale Presidenza, quindi inquadrato nella VI qualifica funzionale a seguito del superamento dell’esame-colloquio di cui al comma 4 del citato art. 38, aveva adito il Tribunale di Roma per ottenere declaratoria del diritto al mantenimento della retribuzione individuale di anzianità (RIA) nella misura percepita presso il Ministero della Difesa;

il Tribunale respingeva la domanda;

la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6059/2014, pubblicata in data 24 settembre 2014, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava il diritto del R. al mantenimento della RIA nella misura percepita presso il Ministero della Difesa;

richiamava la Corte territoriale la giurisprudenza del giudice amministrativo e riteneva che la RIA costituendo un emolumento legato alla maturazione dell’anzianità dovesse mantenere lo stesso importo precedentemente riconosciuto perchè l’anzianità è un elemento invariabile al passaggio e al nuovo inquadramento, sicchè non può essere oggetto di riformatio in pejus;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Presidenza del Consiglio con quattro motivi;

3. R.E. ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c.;

censura la sentenza impugnata per essersi pronunciata sull’intero periodo nonostante il giudicato sui parziale difetto di giurisdizione per il periodo anteriore al 30/6/1998 (di cui alla sentenza di primo grado non impugnata sul punto dal dipendente);

2. il motivo è inammissibile;

non può esservi alcun giudicato neppure parziale sulla giurisdizione in presenza, come nella specie, di una pronuncia del Tribunale che, nella parte dispositiva, non ha esplicitato alcuna declinatoria, sia pur parziale, della giurisdizione ma ha solo rigettato le pretese attoree, con una statuizione, dunque, che non implica tale declinatoria (v. Cass., Sez. Un., n. 24883/2008; Cass., Sez. Un., n. 28503/2017);

3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.;

censura la mancata pronuncia da parte della Corte territoriale sull’eccezione di giurisdizione riformulata in appello dal Ministero;

4. anche questo motivo è inammissibile;

a fronte della pronuncia di rigetto del giudice di prime cure di cui al punto sub 2. che precede, la Corte ha riesaminato l’intera questione e pronunciato sul merito della causa, implicitamente superando ogni questione di giurisdizione (cfr. tra le più recenti Cass. n. 12652/2020, Cass. n. 20718/2018);

5. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.;

censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sull’eccezione di prescrizione;

6. il motivo è inammissibile;

la parte che lamenti il mancato esame dell’eccezione di prescrizione non solo è tenuta ad allegare ed a dimostrare di averla tempestivamente sollevata nel primo grado di giudizio ex art. 416 c.p.c. e di averla coltivata in grado di appello, nel rispetto dell’onere imposto dall’art. 346 c.p.c., ma deve anche consentire alla Corte di valutare ex actis la decisività e la fondatezza della censura (v. Cass. n. 5388/2018; Cass. n. 21083/2104; Cass. n. 2618/1999);

d’altra parte è consolidato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all’utilità concreta che la parte può ricavare dall’eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicchè va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, non abbia spiegato effetti in relazione alla soluzione adottata e sia, quindi, diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. n. 20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006);

dal richiamato principio discende che, anche con riferimento alla doglianza con la quale si lamenti il mancato esame dell’eccezione di prescrizione, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata;

a tanto la Presidenza del Consiglio il Ministero non ha provveduto perchè non ha precisato a quale periodo la domanda dell’originario ricorrente si riferisse nè ha contrastato il passaggio argomentativo della sentenza impugnata dal quale si evince che solo con l’attribuzione in favore del R. di cui al decreto del 10/5/2002 del trattamento economico legato alla VII qualifica funzionale (ottenuto per effetto della sentenza del TAR Lazio n. 7089/2001) il predetto si era visto ridurre il montante RIA nè ancora ha fatto puntuale riferimento alla documentazione prodotta in causa dal dipendente, al fine di escludere la sussistenza di eventuali atti interruttivi precedenti alla richiesta del tentativo di conciliazione;

7. con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, della L. n. 537 del 1993, art. 3, commi 57 e 58 e della L. 23 dicembre 2005, art. 1, comma 266;

sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la RIA, istituto preordinato a premiare l’esperienza professionale maturata, debba essere conservata al passaggio del dipendente presso altro datore di lavoro, con il suo inserimento in una diversa realtà organizzativa ed in un mutato contesto di regole normative e retributive;

assume che la continuità giuridica di un rapporto implica il mantenimento dell’anzianità ma con il rilievo che assume nella nuova organizzazione e richiama Cass. n. 19564/2006;

sostiene che la RIA attribuita all’interessato all’atto dell’inquadramento nella VI qualifica funzionale (precedente alla pronuncia del TAR Lazio n. 7089/2001) era comprensiva della differenza tabellare tra la V e la VI qualifica e tra questa e la VI-bis (rivestita dall’interessato nell’Amministrazione di provenienza ma non presente nei ruoli della P.C.M.) e rileva che tale maggior importo doveva essere necessariamente computato nella voce stipendiale RIA e non nel tabellare perchè diversamente la retribuzione tabellare sarebbe stata superiore a quella della VII qualifica che, al momento del primo inquadramento, non era ancora posseduta dal R. il quale la avrebbe ottenuta solo successivamente per effetto della pronuncia del TAR;

8. il motivo è inammissibile;

8.1. è innanzitutto poco comprensibile la ricostruzione dei passaggi di inquadramento del R. in assenza del benchè minimo riscontro documentale;

si fa riferimento ad una quota di assegno ad personam già inglobata nella RIA ed attribuita al momento dell’inquadramento del R. nella VI qualifica assumendosi che tale quota sia, poi, venuta meno per effetto della decisione del giudice amministrativo ma nessun documento è offerto alla valutazione di questa Corte precludendo così ogni possibilità di verifica ex actis (i richiamati D.S.G. del 21 giugno 1995 e la sentenza del TAR n. 7989/2001 non sono trascritti nelle parti di interesse nè allegati al ricorso per cassazione risultando solo indicato che gli stessi sono depositati nel fascicolo di parte di primo grado);

8.2. a ben guardare con il motivo la ricorrente si limita a prospettare, sulla base di una personale ricostruzione della situazione stipendiale del R. tanto al momento dell’inquadramento disposto all’atto del passaggio presso la Presidenza del Consiglio quanto al momento del riconoscimento, con effetto retroattivo, dell’inquadramento superiore, la correttezza della determinazione del nuovo trattamento economico (aumento dello stipendio e contestuale riduzione del montante RIA) senza però specificamente censurare l’affermazione, chiaramente contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’eccedenza risultante dal riconoscimento, all’atto del passaggio, della retribuzione individuale di anzianità, è compensata con l’assegno ad personam di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57 (previsto proprio al fine di mantenere inalterato il livello retributivo nei passaggi di carriere) che è ‘non riassorbibile e non rivalutabilè (v. pag. 2, penultimo capoverso della sentenza);

8.3. è, invero, incontestato (cfr. sentenza impugnata, ricorso in cassazione) che il ricorrente, già alle dipendenze del Ministero della Difesa sia passato alle dipendenze dell’odierna ricorrente per effetto di una peculiare previsione di legge (L. n. 400 del 1988, art. 38, prevedente lo speciale inquadramento per coloro che si trovino presso la Presidenza del Consiglio in posizione di comando o fuori ruolo – comma 3 – e anche la possibilità, per tale personale, di inquadramento nella qualifica funzionale immediatamente superiore previo superamento di esame colloquio ed in presenza di determinate condizioni – comma 4);

a fronte di tale situazione, la ricorrente non ha mosso alcuna censura all’impostazione della Corte territoriale secondo la quale l’indicata previsione speciale di transito nei ruoli della Presidenza del Consiglio integrasse una ipotesi di “passaggio di carriera” ai sensi della citata L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, (“Nei casi di passaggio di carriera di cui all’art. 202 del citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione”) posto dalla Corte territoriale a fondamento della decisione;

8.4. nè la ricorrente ha in alcun modo dedotto che il trattamento economico ritenuto spettante dalla Corte territoriale (mantenimento della RIA di provenienza) fosse non conforme alle previsioni di cui alla L. n. 400 del 1988, specificamente disciplinante la situazione del personale inserito nei ruoli della Presidenza del Consiglio e richiamante la L. n. 455 del 1985, art. 2, commi 3 e 4 (Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che, a sua volta, rimanda ai criteri stabiliti dal D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, artt. 2,3 e 18;

si ricorda che il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. ex multis Cass. n. 287/2016; Cass. n. 635/2015; Cass. n. 25419/2014; Cass. n. 16038/2013);

9. il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile;

10. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

11. non può trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da distrarsi in favore dell’avvocato Filippo De Jorio, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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