Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27347 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 29/12/2016, (ud. 25/05/2016, dep.29/12/2016),  n. 27347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16277-2011 proposto da:

PROGETTO VERDE SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

F.MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell’avvocato CARLO VISCONTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO VISCONTI;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1864/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato NUCCI Francesco, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

La controversia concerne il pagamento di attività di giardinaggio svolta dalla ricorrente srl Progetto Verde in favore di Telecom Italia spa, nelle aree verdi delle sedi della società resistente nel Lazio.

Il tribunale di Roma con sentenza 29 gennaio 2003 ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, per circa 66 milioni di Lire, ottenuto dalla ricorrente Progetto Verde, negando che fosse stato omesso lo sfalcio di ben 56 sedi.

In sede di appello Telecom ha riconosciuto la esecuzione dei lavori di sfalcio, ma ha insistito nella richiesta di risoluzione del contratto per tardivo adempimento e nella domanda di pagamento della penale per il ritardo nell’adempimento, fissata nel 2% del corrispettivo contrattuale per ciascun giorno di ritardo, richiesta per 39 giorni fino al 31 agosto 1995, data di affidamento dei residui lavori ad altra impresa. Ha chiesto il ristoro di ulteriori danni.

La Corte ha respinto la pretesa relativa alla risoluzione contrattuale, ma ha accolto parzialmente quella relativa alla penale, applicandola sulle sole prestazioni non eseguite nel termine convenuto. Ha ridotto la penale manifestamente eccessiva; ha liquidato in favore di Telecom la somma di circa 4milioni e mezzo di Lire e ha conseguentemente ridotto l’importo del corrispettivo spettante alla Progetto Verde.

Il ricorso per cassazione di Progetto Verde verte su questa pronuncia ed è affidato a quattro motivi, resistiti da controricorso Telecom.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Progetto Verde denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 345 c.c. e art. 1382 c.c., nonchè vizi di motivazione.

Sostiene che la contestazione relativa al ritardo nell’adempimento dei lavori di sfalcio, dedotta in appello, sarebbe stata oggetti di eccezione nuova e inammissibile, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte laziale. Deduce che in sede di opposizione sarebbe stata dedotta la mancata esecuzione dei lavori stessi.

Vi sarebbe diversità giuridica tra penale per inadempimento chiesta in primo grado e penale per ritardato adempimento chiesta in appello.

Il motivo, che sembra finalizzato a rimuovere la condanna al pagamento della penale, ditalchè sembra sussistere l’interesse a ricorrere che parte Telecom nega in controricorso, è comunque infondato.

La Corte di appello ha già esaminato e disatteso questa eccezione di novità sollevata dalla appellata Progetto Verde; ha chiarito che sin dall’atto di opposizione era stato fatto valere il ritardo nell’esecuzione dei lavori.

Parte ricorrente deduce che è irrilevante che i fatti alla base della causa petendi fossero già stati prospettati da controparte, perchè si verterebbe comunque in ipotesi di domanda nuova, perchè i fatti sarebbero stati dedotti con una differente portata.

La censura è priva di pregio: la deduzione del ritardo è stata infatti associata inequivocabilmente sin dall’atto di citazione in opposizione all’applicazione della penale da ritardo, cosicchè il tema della pretesa nascente da un inesatto adempimento sotto il profilo temporale era stato inequivocabilmente posto. La differenza tra mancata esecuzione di una parte del lavoro o ritardata esecuzione di essa non è stata ritenuta dalla Corte di appello una differenziazione tale da radicare una domanda nuova, giacchè la mancanza della prestazione pattuita nel termine stabilito, a partire dal quale decorreva la penale, era già dedotta. Trattasi di l’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla cognizione, ai fini della quale il giudice del merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. 118/16; 26159/14). Detta indagine nella specie che non si espone alle critiche di cui al ricorso, perchè agganciata anche al tenore letterale degli atti nei quali la pretesa era contenuta, che implicava tutti i comportamenti inadempienti.

3) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1382, 1383, 1398 e 1399 nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione.

Progetto Verde afferma che tra le parti non era stata concordata una penale per il caso di ritardato adempimento della prestazione, ma solo una penale per inadempimento. Riporta il testo contrattuale (un verbale di riunione del 6 luglio 1995, pag 22 ricorso) e sostiene che il superamento del secondo termine comportava la facoltà di risoluzione del contratto e pagamento delle penali, con necessità di due diffide a ciò finalizzate.

La censura è infondata. Essa non svolge la critica indicando in dettaglio i vizi del ragionamento condotto dalla Corte d’appello in relazione alle norme invocate. Chiede alla Corte di Cassazione la semplice lettura di tale verbale: il canone di interpretazione letterale smentisce l’assunto che viene dedotto.

E’ infatti stabilito in quell’accordo che allo spirare del termine ultimo scatti “l’applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo” nella misura del 2% dell’intero importo contrattuale. Dunque non vi è riferimento a uno automatico operare della risoluzione (che infatti è stata negata non sussistendo nella specie gli estremi del grave inadempimento). Trattasi di previsione pienamente compatibile con l’interpretazione data dalla Corte di appello, sicchè è vano rincorrere l’arzigogolata analisi del comportamento delle parti e del significato dell’invio di una duplice diffida, svolta in ricorso.

Infondata è anche la seconda censura sviluppata nel secondo motivo.

Con essa Progetto Verde si duole dell’applicazione del citato verbale di accordo e si duole del fatto che sia stato ritenuto ratificato dal legale rappresentante di Progetto Verde allorquando aveva chiesto “ulteriori deroghe”. Il ricorso riporta le missive da cui sarebbe stato tratto il contenuto di ratifica. Secondo parte ricorrente in esse” il tema delle penali” non sarebbe stato trattato e quindi esse non sarebbero state applicabili.

Questa critica non coglie il punto decisivo: accertato il contenuto della clausola relativa alla penale inserita nel verbale di luglio 1995, ciò che rileva è che le lettere successive abbiano contemplato detto accordo, ratificandolo, senza necessità di ripeterlo integralmente. Giova ricordare in proposito che la ratifica dell’operato del rappresentante senza potere ex art. 1399 c.c. si estende all’intero contratto, comprese le clausole vessatorie (nella specie, di deroga alla competenza per territorio), non potendosi scindere arbitrariamente il contenuto della ratifica, ipotizzandone l’operatività per certe clausole e non per altre. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5906 del 24/03/2015, Rv. 634904).

4) Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 1382, 1383, 1384, 1655 e 2696 c.c. e artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente contraddittoria motivazione.

Parte ricorrente afferma che era mancata ogni prova dei ritardi e dei precisi termini di essi. Sostiene che essi non erano stati “neanche dedotti” Invoca, a riprova, le deduzioni istruttorie di Telecom, che non parlavano, a suo dire, di ritardo nell’esecuzione dei lavori di sfalcio.

La censura è manifestamente infondata, posto che lo stesso articolato di prova riportato in ricorso conteneva al capo di prova 2.6 il riferimento inequivoco ai “ritardi e le inadempienze concernenti lo sfalcio delle aree verdi”.

Va aggiunto che la Corte di appello ha computato i ritardi sulla base della documentazione in parte (lettera di ratifica, tempo di fatturazione) proveniente anche dalla stessa odierna ricorrente.

Quest’ultima nel secondo profilo del terzo motivo lamenta che la Corte abbia a tal fine fatto ricorso a una inammissibile valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Inoltre sarebbe una mera congettura la valutazione in ordine alla data di completamento lavori tratta dai dati riportati in fattura.

La censura è infondata. La Corte di appello è infatti pervenuta a stabilire le date su cui computare i ricorsi sulla base di un plausibile ragionamento logico deduttivo (pagg. 10-11) basato su presunzioni tratte dalla documentazione disponibile.

Questo apprezzamento non può essere ripetuto in questa sede. L’uso del termine equo è relativo alla riduzione della penale (si parla infatti di “rimodulare l’applicazione” di essa) ed è quindi correttamente riconducibile al potere di riduzione del giudice di merito.

Un ulteriore profilo del motivo è relativo ai giorni di ritardo, computati fino al 30 agosto, mentre il contratto sarebbe stato risolto il 11 agosto o tutt’al più il 18 (pag. 39) e quindi vi sarebbe stato ritardo conteggiato in 34 giorni, mentre Telecom lo aveva circoscritto a soli 19 giorni, inclusi i 4 di proroga concordata, ossia sino al 18 agosto (pag. 40).

Anche questa censura non può essere accolta.

La Corte di appello con la sua rimodulazione ha detratto venti giorni riconducendo il calcolo sostanzialmente ai valori “ipotetici” (18 giorni) computati in ricorso.

L’ulteriore dimezzamento ipotizzato in ricorso (pag. 41) costituisce frutto di un’illazione che suggerisce un diverso apprezzamento di riscontri logici tratti da complessiva valutazione documentale.

Privo di rilievo decisivo – cioè idoneo a ribaltare la decisione – è anche l’ultimo profilo, con il quale solo “per amore di completezza” parte ricorrente deduce che l’eventuale ritardo era stato determinato dalla impossibilità della prestazione, determinata derivate da causa non imputabile, quale l’iniziale ritardo della committente nel conferire appalto e altre difficoltà varie (cfr esemplificativamente pag. 44).

Di qui la doglianza per la mancata ammissione di prove testimoniali su queste tematiche.

La censura non può essere accolta, perchè non è dimostrata la decisività delle predette circostanze, vanificate da quanto ritenuto dalla Corte di appello anche in ordine agli accordi per la proroga e la tolleranza rispecchiati dal “verbale di riunione” già esaminato nei precedenti motivi. E’ sufficiente considerare che l’esordio di tale documento, riportato a pag. 22 del ricorso, faceva riferimento alle “notevoli problematiche riscontrate nell’esecuzione del servizio” e tuttavia riconfermava e fissava alla luce di esse la penale per il ritardo.

5) L’ultimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1655, 1665 e artt. 112 e 113 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione.

La censura è relativo agli interessi sul proprio credito residuo, accordati dalla richiesta al saldo effettivo, formula che modifica quella del decreto ingiuntivo, che era riferita a interessi legali dalle singole scadenze pag. 52 ricorso.

Secondo il ricorso le fatture erano di per sè idonee a costituire in mora il debitore Telecom.

La doglianza è infondata, giacchè, corrisponde a diritto che l’invio di una fattura commerciale – di per sè insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all’art. 1219 c.c., comma 1, – può risultare idoneo alla messa in mora allorchè l’emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all’esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purchè lo stesso risulti corredato dall’indicazione di un termine per il pagamento e dall’avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora.

Nel ricorso non viene specificata l’esistenza di tutti questi elementi, sicchè la Corte di appello ha ben operato (Cass. 6549/16).

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 3.800 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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