Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27347 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 24/10/2019), n.27347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15970-2014 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA GALELLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARCO PIZZUTELLI;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN e LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10842/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2013, R. G. N. 991/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.1.204, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di F.E. volta alla corresponsione della pensione di anzianità previa totalizzazione dei contributi rispettivamente versati presso il Fondo Spedizionieri doganali e presso l’assicurazione generale obbligatoria;

che avverso tale pronuncia F.E. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso:

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 anche in relazione alla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 1, lett. d), della L. n. 233 del 1990, art. 16 e della L. n. 230 del 1997, artt. 1 e ss., per avere la Corte di merito escluso che potesse consentirsi la totalizzazione della contribuzione versata presso il Fondo Spedizionieri doganali con quella versata presso l’assicurazione generale obbligatoria;

che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla L. n. 1612 del 1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell’integrazione del requisito di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la L. n. 230/1997, che lo ha soppresso, non ha previsto nè l’annullamento delle posizioni contributive nè la restituzione dei contributi versati, di talchè l’espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con il D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 157, cit. (Cass. n. 20734 del 2015, cui hanno dato seguito Cass. nn. 26245 del 2018 e 11243 del 2019);

che, non essendosi la Corte di merito attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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